Marzo 2013

Oggetto: Quesito in materia di verifica dei requisiti di professionalità.

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla richiesta del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza in capo a un componente dell’organo di amministrazione del requisito di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 79 del 15 maggio 2007.

Il requisito di cui al citato art. 2, comma 1, lett. a), come noto, consiste nell’aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo.

In particolare, codesto Fondo si interroga sulla sussistenza dell’anzidetto requisito di professionalità in capo a un candidato alla carica di consigliere che, per un periodo superiore a tre anni, ha rivestito il ruolo di componente di una società che svolge l’attività propria dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva per i fidi a favore delle piccole e medie imprese (cosiddetti Confidi).

Il Fondo ritiene che sulla base della descrizione rilevabile dalla visura camerale della società, l’attività svolta dal consigliere e l’oggetto sociale appaiono concretamente attinenti a un’attività bancario-finanziaria, di cui la materia dei fidi costituisce attività tipica, correlata alle operazioni di finanziamento.

Per effetto delle considerazioni effettuate, codesto Fondo chiede se possa essere riconosciuta in capo al consigliere in questione la professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del DM n. 79 del 2007, vale a dire l’esercizio di attività di amministrazione presso enti o imprese del settore bancario o finanziario.

Al riguardo, nel rammentare che la disciplina di settore individua in capo agli organi di amministrazione dei fondi pensione la competenza a valutare il possesso dei requisiti in parola, si forniscono sul punto gli elementi di valutazione richiesti.

Per quanto concerne gli enti del “settore finanziario” è opportuno precisare che nel nostro ordinamento non esiste una norma che definisca chiaramente l’attività finanziaria o il “settore finanziario”. Il disposto dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. n. 79 del 2007 va, quindi, interpretato considerando le varie discipline che regolamentano, sotto vari profili, i soggetti che svolgono un’attività finanziaria.

Ai fini che qui rilevano, si osserva che il Titolo V del d. lgs. n. 385 del 1993, recante il Testo Unico bancario, risulta espressamente denominato “Soggetti operanti nel settore finanziario”. Nell’ambito del citato Titolo V, l’art. 112 (Altri soggetti operanti nell’attività di concessione dei finanziamenti) disciplina i Confidi, prevedendo che gli stessi esercitino in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essi connessi o strumentali e stabilendone l’iscrizione in un elenco tenuto da un apposito Organismo, disciplinato dall’art. 112-bis, vigilato dalla Banca d’Italia.

Si ritiene dunque che i Confidi riconducili all’ambito applicativo degli artt. 112 e 112-bis del T.U. bancario siano inquadrabili tra i “soggetti operanti nel settore finanziario”, atteso che in base al Titolo V dello stesso T.U. gli stessi vengono così qualificati.

Conseguentemente, si è dell’avviso che l’attività di consigliere di amministrazione presso i Confidi possa rientrare tra le attività di amministrazione presso enti o imprese del settore finanziario cui fa riferimento l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 79 del 2007.

Il Presidente f.f.

Febbraio 2013

Oggetto: Quesito in materia di requisiti di professionalità

(lettera inviata a un fondo pensione)

Si fa riferimento alla richiesta del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in materia di requisiti di professionalità di un componente del proprio organo di amministrazione, recentemente investito della funzione.

La questione riguarda in particolare una persona che, in qualità di rappresentante sindacale, ha a suo tempo frequentato un corso professionalizzante, ai sensi dell’art. 3 del DM Lavoro n. 79 del 2007, e che a seguito della maturazione del requisito di professionalità è entrato a far parte dell’organo di amministrazione del Fondo pensione … a decorrere dal …, esercitando tuttora il ruolo di amministratore di quella forma pensionistica complementare.

Nel valutare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al predetto amministratore, l’organo di amministrazione ha tuttavia riscontrato che, al momento della nomina, erano decorsi più di tre anni dalla data di conseguimento dell’attestazione di frequenza del corso di formazione.

Da un punto di vista strettamente letterale, è stato quindi rilevato che si sarebbe dovuto dichiarare l’insussistenza del requisito di professionalità, atteso che l’art. 2, comma 1, lett. g), del DM n. 79 del 2007 dispone che detti corsi debbano essere frequentati in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina. Nel contempo è stata evidenziata la contraddittorietà della situazione che si sarebbe venuta a verificare, che da un lato consentirebbe al componente in questione di continuare a far parte dell’organo di amministrazione di … e dall’altro gli precluderebbe la possibilità di esercitare analoga funzione nell’organo di amministrazione di …. .

Sulla base di tali considerazioni, l’organo di amministrazione di codesto Fondo ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse ancora venuto meno il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del DM n. 79 del 2007, atteso che l’interessato ha, nel corso del triennio successivo alla frequenza del corso professionalizzante, esercitato attività di amministratore di un’altra forma pensionistica complementare.

La decisione assunta sul punto è condivisibile. La norma, secondo la quale occorre aver frequentato il corso professionalizzante in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, mira infatti a tutelare la professionalità dei componenti degli organi dei fondi attraverso la presunzione che, decorsi tre anni senza che quella professionalità abbia avuto modo di tradursi nell’espletamento effettivo di un incarico di amministrazione, di direzione o di carattere direttivo in forme pensionistiche complementari, la stessa venga a cessare.

Alla luce di quanto detto, è da ritenersi che, se successivamente alla frequenza del corso il soggetto abbia assunto incarichi del tipo appena richiamato, ancorché per un periodo non sufficiente a integrare il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), il triennio rilevante al fine del venir meno della professionalità debba farsi decorrere dalla cessazione dell’incarico nel frattempo assunto.

Nella situazione rappresentata nel quesito, il soggetto non solo ha effettivamente esercitato funzioni di amministrazione presso un fondo pensione durante il triennio successivo alla frequenza del corso ma, al momento della nomina in …, ancora svolge detto incarico. Si reputa pertanto coerente con la ratio della norma la decisione assunta dall’organo di amministrazione di codesto Fondo.

Il Presidente

Giugno 2010

Oggetto: Quesito relativo all’acquisizione dei requisiti di professionalità di cui all’art.2, comma 1, lett. g) del D.M. n.79/2007

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla Vs. n nota del ……… con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla normativa in materia di requisiti di professionalità di cui al D.M. n.79 del 15 maggio 2007.

La richiesta di parere riguarda, in particolare, il requisito di professionalità previsto dall’art.2, comma 1, lett. g) del citato D.M. n.79/2007, relativo all’aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo.

In base alla predetta normativa, tale requisito non può essere fatto valere in via autonoma, potendo essere utilizzato solo a condizione che la persona interessata abbia anche frequentato, in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, uno dei corsi professionalizzanti regolati dal successivo art. 3. In ragione di ciò, codesto Fondo chiede, in primo luogo, di conoscere se la relativa esperienza professionale possa essere maturata anche contestualmente alla partecipazione al corso professionalizzante.

Sul punto si fa presente che la norma richiamata (articolo 2, comma 1, lett. g) del D.M. n. 79/2007) nulla dispone circa i tempi e le modalità con cui l’attività formativa debba realizzarsi rispetto al compimento dell’esperienza professionale prescritta; l’unico limite temporale indicato è costituito dall’aver frequentato il corso di formazione in un periodo non antecedente ai tre anni dalla nomina. Si ritiene, quindi, che non vi siano impedimenti al compimento del percorso formativo anche contestualmente allo svolgimento dell’attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo, che andrebbe ad integrare, unitamente alla formazione stessa, i requisiti che danno titolo alla nomina.

Quanto, poi, alla c.d. “attività di carattere direttivo” il Fondo pensione chiede se debba trattarsi o meno di incarichi dirigenziali. La questione ha già formato oggetto di precisazioni negli “Orientamenti in ordine alla disciplina dell’incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1997”, adottati dalla COVIP il 23 aprile 1998. Pur se riferite alla previgente disciplina sui requisiti di professionalità, le considerazioni formulate nel paragrafo 3 del citato documento, in merito alle caratteristiche concrete delle “funzioni di carattere direttivo”, possono considerarsi ancora utilizzabili ai fini dell’interpretazione dell’analoga previsione contenuta nel D.M. n.79 del 2007 e qui richiamabili.

Nei citati Orientamenti è stato precisato che la funzione di carattere direttivo non presuppone necessariamente la sussistenza della qualifica di dirigente. Laddove il soggetto non rivesta tale qualifica, si è chiarito che spetterà al fondo pensione “valutare in maniera complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni del soggetto per definire l’esistenza di funzioni di carattere direttivo. Pertanto, sarà opportuno che tale valutazione sia condotta con estrema attenzione, tenendo conto di elementi certi ed obiettivi quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, e così via, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato”.

È inoltre chiesto se possa qualificarsi quale esercizio di “attività di amministrazione o di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a)” l’aver ricoperto l’incarico di amministratore nel Fondo di Assistenza della medesima azienda, ente che persegue l’attuazione di forme di assistenza sanitaria e sociale in favore dei dipendenti della medesima azienda.

Ferma restando l’esigenza che ricorra anche l’ulteriore condizione di cui all’art.3 del D.M. 79/2007 (frequenza dei corsi professionalizzanti), si fa presente che l’essere componente di un consiglio di amministrazione di un ente potrebbe assumere rilievo, quale “esercizio di attività di amministrazione”, ai fini della sussistenza del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. g) del D.M. 79/2007, unicamente nell’ipotesi in cui l’ente svolga attività imprenditoriale.

In presenza di enti che, come le associazioni e le fondazioni, non sono costituiti nella forma dell’impresa collettiva societaria, si dovrà pertanto attentamente considerare se l’attività svolta possa essere qualificata, ai sensi dell’art.2082 cod. civ., come “attività d’impresa”. Trattasi, peraltro, di valutazione che si intende rimessa alla competenza dell’organo di amministrazione del Fondo pensione, il quale deve compiere un’adeguata analisi delle caratteristiche dell’attività esercita dall’ente e delle modalità organizzative della stessa.

Infine, si rileva che nella nota citata è stata rappresentata l’intenzione del Fondo di farsi direttamente carico dei costi di iscrizione a un corso professionalizzante di due propri associati, interessati ad acquisire le competenze necessarie per poter essere candidabili alla carica di membro del consiglio di amministrazione. Al riguardo si reputa che, in linea generale, risulti improprio addossare alla totalità degli iscritti l’onere finalizzato a far acquisire ad alcuni soggetti, individuati dal consiglio di amministrazione, le predette competenze.

Il Presidente

Marzo 2010

Oggetto: Quesito relativo ai corsi professionalizzanti di cui all’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007

(lettera inviata a una società)

Si fa riferimento alla nota del …………. con la quale codesta società ha posto un quesito in ordine alla previsione di cui all’art.3, comma 1 del D.M. n.79 del 2007.

Nello specifico, si evidenzia che dall’esame della norma richiamata emerge che gli elementi considerati essenziali ai fini della qualificazione del corso come professionalizzante sono il fatto che il corso sia promosso e organizzato da facoltà universitarie, che sia articolato su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare, che abbia durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150 e che le lezioni siano affidate a docenti universitari ovvero ad esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative e che vi sia una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un’attestazione in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata alle caratteristiche indicate dalla norma e la proficuità della partecipazione.

Nel contesto della norma, la collaborazione con enti ed organizzazioni operanti nell’ambito della previdenza complementare è, invece, considerata quale elemento del tutto eventuale e, comunque, non determinante per la qualificazione del corso come professionalizzante.

Pertanto, ai sensi della predetta normativa, possono considerarsi “professionalizzanti” solo i corsi istituiti da facoltà universitarie e, cioè, da università italiane, statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale. A queste Istituzioni compete la promozione e l’organizzazione di detti corsi, nonché ogni determinazione funzionale a garantire il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

Conseguentemente, si ritengono rimesse alle predette Istituzioni Universitarie anche le opportune valutazioni circa la qualificazione e competenza degli enti con i quali stipulare, se del caso, accordi di collaborazione per l’espletamento dei corsi professionalizzanti, di cui all’art.3 del D.M. n.79 del 2007.

Il Presidente

Giugno 2009

Oggetto: Quesito sui requisiti di professionalità

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …. con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla normativa sui requisiti di professionalità contenuta nel D.M. n.79/2007.

In particolare, con riguardo alla previsioni dell’art. 2, comma 1, lettera g) di detto D.M., è stato chiesto di conoscere se la frequenza dei corsi professionalizzanti possa costituire, di per sé, condizione sufficiente per la sussistenza del relativo requisito di professionalità.

Nel caso, poi, in cui si ritenga che la frequenza dei corsi di formazione debba necessariamente accompagnarsi allo svolgimento delle attività contemplate nello stesso art. 2, comma 1, lettera g), codesto Fondo chiede se lo svolgimento di funzioni di “direttore di ……” possa integrare l’esperienza professionale prevista dalla citata lettera g).

In relazione alla prima questione segnalata, si fa presente che la sola frequenza dei corsi di formazione, disciplinati nel dettaglio all’art.3 del medesimo decreto n.79/2007, non può ritenersi sufficiente a conferire la professionalità richiesta, attesa la formulazione normativa della sopra citata lettera g).

Come risulta chiaramente dalla congiunzione “purché”, utilizzata nella disposizione in esame, la partecipazione ai corsi professionalizzanti in materia di previdenza complementare costituisce la condizione necessaria affinché l’esperienza professionale maturata presso le imprese e gli enti considerati nella lettera g) integri, nel complesso, la professionalità richiesta per ricoprire presso le forme pensionistiche complementari le cariche menzionate nell’art. 2, comma 1.

Pertanto, in sede di verifica dei requisiti di professionalità si dovrà aver cura di accertare sia l’effettivo svolgimento, per il periodo prescritto, delle attività professionali indicate nella predetta lettera, sia l’avvenuto svolgimento dei corsi professionalizzanti, di cui alla normativa di settore della previdenza complementare.

Quanto poi alla specifica valutazione richiesta, si fa presente che la sussistenza dei requisiti deve essere accertata direttamente dall’organo di amministrazione sulla base della documentazione acquisita e, ove ritenuto necessario, degli eventuali approfondimenti dallo stesso effettuati.

Ai fini di detto giudizio può, comunque, essere utile richiamare l’attenzione di codesto Fondo sulle indicazioni, di carattere generale, fornite dalla COVIP negli “Orientamenti in ordine alla disciplina dell’incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1997”, adottati il 23 aprile 1998.

Pur se riferite alla previgente disciplina sui requisiti di professionalità, le considerazioni formulate nel paragrafo 3 del citato documento, in merito alle caratteristiche concrete delle “funzioni di carattere direttivo”, possono considerarsi ancora attuali. Si richiama, dunque, la considerazione secondo la quale le “… funzioni direttive si caratterizzano prevalentemente per l’attribuzione della direzione di uffici e per il conferimento della firma sociale, riferito ad atti di rilevanza esterna e di contenuto significativo.”.

Di interesse è anche la parte in cui è precisato che “risulta necessario valutare le funzioni concretamente svolte dal soggetto. In tal senso, la direzione di un settore aziendale di rilevante importanza, il potere di rappresentanza della società, un adeguato livello di autonomia decisionale e di discrezionalità nell’individuazione ed attuazione degli obiettivi dell’impresa, possono essere tutti elementi da considerarsi significativi per la valutazione della professionalità. Si può quindi ritenere che, in assenza della qualifica di dirigente – la quale presuppone di per se stessa l’esistenza di un adeguato livello di professionalità – sarà necessario valutare in maniera complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni del soggetto per definire l’esistenza di Funzioni di carattere direttivo. ……… Pertanto, sarà opportuno che tale valutazione sia condotta con estrema attenzione, tenendo conto di elementi certi ed obiettivi quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, e così via, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato.”.

Da ultimo, tenuto conto del tenore letterale della nota succitata, si ravvisa l’esigenza di chiarire due ulteriori profili.

In primo luogo si rileva che il quesito inerente l’interpretazione dell’art. 2, comma 1 lettera g), del D.M. n.79/2007 risulta formulato anche con riferimento ai componenti dell’organo di controllo del fondo pensione. In proposito si precisa che i requisiti di professionalità indicati nella lettera g) non riguardano i componenti degli organi di controllo, per i quali trova applicazione la specifica disciplina contenuta nel successivo comma 3 del medesimo articolo.

In merito ai corsi professionalizzanti occorre, infine, evidenziare che non risulta pertinente il richiamo, contenuto nella nota, ai corsi svolti “in conformità al disposto dell’art. 13 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58”. Nell’ambito della normativa sui requisiti di professionalità degli esponenti delle forme pensionistiche complementari assume, infatti, rilievo unicamente la frequenza degli specifici corsi professionalizzanti contemplati dall’art.3 del D.M. n.79/2007.

Il Presidente

Aprile 2009

Oggetto: Quesito relativo ai requisiti di professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del……con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla sussistenza dei requisiti di professionalità, di cui al D.M. n.79/2007, in capo ai dipendenti della società capogruppo……

In primo luogo è stato chiesto di conoscere se la società capogruppo……possa essere considerata “impresa del settore finanziario” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. n.79/2007, considerato che la stessa rientra tra i soggetti contemplati dall’articolo 113 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993) ed è, pertanto, iscritta nella sezione speciale dell’elenco generale di cui all’articolo 106.

E’ stata, inoltre, chiesta conferma in merito all’idoneità dei dirigenti e dei quadri dipendenti della società capogruppo, che abbiano svolto almeno tre anni di attività di amministrazione, controllo o di carattere direttivo, ad assumere l’incarico di componente del consiglio di amministrazione del Fondo Pensione ……..

La norma che viene qui in rilievo è l’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. n.79/2007 che prevede, tra i requisiti di professionalità, anche l’aver “maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore, bancario, finanziario o assicurativo”.

Per quanto concerne gli enti del “settore finanziario” è opportuno precisare che nel nostro ordinamento non esiste una norma che definisca chiaramente l’attività finanziaria o il “settore finanziario”. Il disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. n. 79/2007 va, quindi, interpretato considerando le varie discipline che regolamentano, sotto vari profili, i soggetti che svolgono un’attività finanziaria. Ai fini che qui rilevano, si osserva che il Titolo V del Testo Unico Bancario (articoli da 106 a 114) risulta espressamente intitolato “Soggetti operanti nel settore finanziario”.

L’articolo 106 del T.U.B. riguarda gli intermediari finanziari che esercitano “nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi” e prevede che gli stessi siano iscritti in un elenco generale, tenuto adesso dalla Banca d’Italia. Tali intermediari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie.

L’articolo 113 del T.U.B. riguarda, invece, i soggetti che esercitano “in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività individuate all’articolo 106” e prevede che gli stessi siano iscritti in un’apposita sezione del succitato elenco generale. Per tali soggetti, la cui attività di carattere finanziario è rivolta unicamente nei confronti delle società del gruppo di appartenenza, non è richiesto il requisito dell’esercizio in via esclusiva di attività finanziarie, potendo rilevare, ai fini dell’iscrizione, il solo esercizio in via prevalente di dette attività.

Anche questi ultimi soggetti sono, pertanto, da inquadrare, ai sensi del T.U.B., tra i soggetti operanti nel settore finanziario, atteso che entrambe le tipologie di intermediari indicati nelle norme sopra citate risultano riconducibili alla categoria dei “soggetti operanti nel settore finanziario” di cui al predetto Titolo V.

Un’ulteriore conferma in tal senso si può trarre dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n.29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile u.s., che definisce quali “intermediari finanziari” tutti i soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del T.U.B. ; ciò vale, quindi, anche per coloro che, ex art.113, sono iscritti ad una sezione speciale del medesimo elenco.

Nel caso di specie, si ritiene, pertanto, che l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del T.U.B. , della società capogruppo……..nella sezione speciale dell’elenco generale di cui all’articolo 106, implichi la riconducibilità della stessa nell’ambito degli enti o imprese contemplati dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto n.79/2007.

In merito, poi, all’idoneità dei dirigenti e quadri dipendenti della società………a ricoprire le funzioni di componente del consiglio di amministrazione del Fondo pensione, si fa presente che già negli Orientamenti COVIP dell’aprile 1998 in tema di requisiti di professionalità, si è avuto modo di precisare che spetta ai fondi pensione di andare a verificare, nel concreto, le funzioni effettivamente esercitate, all’interno della società, dal singolo dipendente, al fine di riscontrare la ricorrenza del requisito di professionalità.

In particolare, quanto alle “funzioni di carattere direttivo” si ritiene opportuno richiamare le considerazioni già rappresentate in detto Orientamento (si veda la sezione n.3), laddove è stato ritenuto che sia inadeguato considerare rilevante il solo inquadramento contrattuale e si è ravvisata l’esigenza, per coloro che non rivestono qualifica di dirigente, che venga verificata la ricorrenza di elementi certi ed obiettivi, quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo o un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato.

Il Presidente

Marzo 2009

Oggetto: Quesito relativo ai requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 79/2007

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del ……… con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla validità della costituzione del proprio consiglio di amministrazione, atteso che solo la metà dei consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori risulta disporre, ad esito delle verifiche effettuate, dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa.

…..omissis ……

Nel merito si rileva che l’articolo 2, comma 1 del D.M. n. 79/2007 è chiaro nel prescrivere a tutti i componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione il possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a g), mentre il successivo comma 2 dispone che una percentuale di componenti debba possedere i più elevati requisiti di professionalità indicati nelle lettere da a) a f). Ne consegue, pertanto, che la componente di consiglieri individuata nell’articolo 2, comma 2 del D.M. n. 79/2007 deve possedere i requisiti da a) a f), mentre la restante parte deve, almeno, disporre dei requisiti di cui alla lettera g).

Ciò precisato, si fa presente che le disposizioni sopra citate devono essere rispettate anche con riguardo ai consiglieri di amministrazione dei fondi pensione preesistenti, considerato che gli stessi ricadono nell’ambito di applicazione del decreto individuato nell’articolo 1.

Giova, inoltre, porre in evidenza che anche in precedenza, sotto il vigore del D.M. n. 211/1997, non era possibile assumere la carica di consigliere di un fondo pensione senza disporre di uno dei requisiti di professionalità ivi previsti (si vedano sul punto i chiarimenti a suo tempo diffusi dalla Commissione negli Orientamenti ai fondi preesistenti del 26 novembre 1997 e la risposta a quesito del maggio 2000, i cui testi sono disponibili sul sito www.covip.it).

Quanto, poi, agli effetti conseguenti all’avvenuto accertamento dell’insussistenza, per taluni componenti, dei requisiti di professionalità, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D.M. n. 79/2007, spetta all’organo di amministrazione procedere a dichiararne la decadenza dalla carica entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

…..omissis ……

Il Presidente

Novembre 2008

Oggetto: Sostituzione di componenti il consiglio di amministrazione

(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del ………. u. s. con la quale codesto Fondo ha chiesto un chiarimento in merito alla normativa da prendere in considerazione per effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, in caso di sostituzione di un consigliere di amministrazione che ha preannunciato le sue prossime dimissioni.

In particolare, si ha presente che, ai fini di tale sostituzione, il Fondo dovrebbe ora attingere alla lista di nominativi formata in occasione dell’ultima elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, tenutasi nel novembre 2006. In tale sede, infatti, erano stati già individuati, come previsto dallo statuto, coloro che avrebbero potuto in seguito subentrare in sostituzione degli amministratori eventualmente cessati dall’incarico per qualsiasi motivo.

A ciascun consigliere eletto in rappresentanza dei lavoratori era stato, cioè, collegato un candidato supplente, mentre per i consiglieri nominati in rappresentanza delle imprese era stato formato un elenco di nominativi a cui fare rinvio per le nomine successive, secondo l’ordine di lista, salvo diversa designazione da parte dell’azienda interessata.

Inoltre, i nominativi inclusi in queste liste erano stati prescelti nel rispetto della normativa sui requisiti di onorabilità e professionalità allora in vigore, ovvero del D.M. n. 211/1997. All’atto della presentazione delle liste per l’elezione del consiglio di amministrazione i candidati avevano, infatti, dichiarato di trovarsi nelle condizioni prescritte dalla predetta normativa.

Detta normativa, ad avviso di codesto Fondo, dovrebbe continuare ad operare per tutte le sostituzioni che venissero effettuate, sulla scorta degli automatismi statutari, mediante nominativi inseriti nelle liste formate in occasione di detta Assemblea, ancorché sia nel frattempo mutato il quadro normativo di riferimento.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che le disposizioni pregresse sui requisiti dei consiglieri e sindaci, contenute nel D.M. n. 211/1997, sono state espressamente abrogate dall’articolo 8 comma 1 del D.M. n. 79 del 15 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. del 22 giugno 2007. Le norme abrogate (articoli. 4, 7 e 14 del D.M. n. 211/1997) non possono, pertanto, continuare a produrre effetti giuridici al di fuori di un’esplicita previsione normativa.

L’unica eccezione contemplata nel decreto è quella di cui al successivo comma 2 dell’articolo 8, che consente la prosecuzione del mandato residuo per coloro che, essendo in carica al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, siano in possesso di uno dei requisiti di professionalità contemplati dal Decreto n. 211/1997 e non più ammessi dal Decreto n. 79/2007.

Questa fattispecie, però, non corrisponde all’ipotesi rappresentata dal Fondo, considerato che la deroga è ammessa solo nei riguardi di coloro che, alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, fossero già stati nominati e avessero già assunto il relativo incarico. Non possono essere, infatti, considerati tali quei soggetti che, sotto la vigenza della precedente normativa, sono stati soltanto individuati dall’Assemblea come possibili supplenti di consiglieri eletti.

L’attivazione oggi della procedura di sostituzione di consiglieri dimissionari e la conseguente nomina dei sostituti non potrà prescindere, in difetto di una disposizione derogatoria applicabile al caso di specie, dal rispetto integrale della normativa nel frattempo sopravvenuta. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità del nuovo consigliere di amministrazione dovrà essere, quindi, effettuata sulla scorta della normativa attualmente vigente, ovvero il D.M. 79/2007.

Il Presidente f.f.

Febbraio 2008

Oggetto: Requisiti di professionalità – norma transitoria di cui all’articolo 8, comma 2 del DM 79/2007

(lettera inviata ad una società istitutrice di fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del …….. u.s. con la quale è stato chiesto un chiarimento in merito alla norma transitoria contenuta nell’articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale n. 79/2007 sui requisiti di professionalità.

Al riguardo, si esprime l’avviso che la norma sopra citata sia da intendersi riferita a quei soggetti, le cui cariche erano previste dal decreto n. 124/1993, e che sono in possesso di uno dei requisiti di professionalità contemplati dal Decreto n. 211/1997 e non più ammessi dal decreto n. 79/2007.

La norma transitoria non trova, invece, applicazione nei riguardi dei componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti, così come dei responsabili dei PIP, le cui cariche sono state previste ex novo dal decreto n. 252/2005, che siano stati nominati nelle more dell’adozione del decreto n.79/2007, ma non risultino in possesso dei requisiti ora previsti da tale decreto.

In considerazione di quanto sopra, si evidenzia l’esigenza che i componenti degli organismi di sorveglianza – così come i responsabili dei PIP – che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale n. 79/2007 debbano essere tempestivamente sostituiti, ancorché fossero stati nominati in epoca antecedente all’entrata in vigore del predetto decreto.

Il Presidente

Luglio 2005

Oggetto: Requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) del D.M. 211/97

(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del … , con la quale è stato sottoposto alla Commissione un quesito in merito ai requisiti di professionalità previsti per i componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione.

In particolare nella nota in parola si invita la Commissione a voler esprimere un parere in merito alla sussistenza dei requisiti di cui alla lett. c), comma 2, art. 4 del D.M. 211/97 in capo ad un soggetto che abbia svolto funzioni di amministratore presso il Fondo … , al fine di avere chiarimenti in ordine alla possibilità di annoverare detto ente tra gli organismi con finalità previdenziali.

Al riguardo, ricordato che la disciplina di settore individua in capo agli organi di amministrazione del fondo la competenza a valutare il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti gli organi collegiali, al fine di fornire sul punto utili elementi di valutazione si rappresenta quanto segue.

Dall’esame della documentazione trasmessa, si rileva che il Fondo…persegue prevalentemente, stante anche il riparto percentuale delle risorse disponibili, finalità di formazione professionale a favore degli operatori del settore e, inoltre, finalità mutualistiche mediante la stipula di polizze assicurative a favore dei lavoratori iscritti al Fondo o dei loro familiari.

L’attività posta in essere dal Fondo risulta, dunque, caratterizzata, ad avviso della scrivente, da elementi più attinenti alla finalità della formazione professionale o, comunque, di natura assistenziale, che non da finalità tipicamente previdenziali, sicché non risulta sussistere la possibilità di ricondurla nell’alveo della fattispecie delineata dalla disposizione normativa di cui alla lett. c), comma 2, art.4 del D.M. 211/97.

Il Presidente

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