Tabelle
Ottobre 2010
Oggetto: Quesito in materia di legittimazione all’insinuazione nello stato passivo della procedura fallimentare del datore di lavoro inadempiente.
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)
Con nota del … codesto Fondo pensione ha chiesto chiarimenti in ordine all’individuazione del soggetto legittimato a insinuarsi nello stato passivo nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a un’azienda che ha omesso di versare al Fondo pensione il TFR dovuto.
Nel caso specifico, viene allegata la lettera indirizzata dal Curatore fallimentare alla lavoratrice che aveva chiesto l’insinuazione dei propri crediti nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro. In tale lettera il Curatore comunica alla lavoratrice che il Giudice delegato ha ammesso nello stato passivo il credito relativo al TFR non corrisposto dall’azienda alla dipendente al momento del licenziamento, mentre ha respinto la domanda di ammissione del credito per le quote di TFR non versato al fondo di previdenza complementare, precisando che per questo l’unico legittimato è il fondo pensione e non la persona iscritta.
Al riguardo si rileva che nell’ambito della disciplina di settore vi sono disposizioni che riconoscono certamente in capo al lavoratore la titolarità del diritto alla contribuzione. L’art. 5 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 attribuisce chiaramente al lavoratore il diritto di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS stesso, qualora il suo credito per contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a esito di una procedura concorsuale relativa all’azienda che ha omesso di versare i contributi.
Le condizioni per ricorrere al Fondo di garanzia sono state esplicitate dall’INPS nella Circolare n. 23 del 22 febbraio 2008. Con riferimento alle omissioni contributive proprie dei datori di lavoro assoggettabili a una procedura concorsuale, l’INPS ha precisato che, in via generale, l’accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con l’ammissione del credito stesso nello stato passivo della procedura.
Si rileva inoltre che la legge delega n. 243 del 2004 aveva previsto come criterio di delega l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro. Com’è noto tale previsione non ha trovato attuazione nell’ambito del d. lgs. n. 252 del 2005, sicchè la disciplina del Fondo di garanzia costituisce, allo stato attuale, l’unico dato normativo certo in tema di titolarità in capo al lavoratore del diritto di credito sui contributi omessi.
Tuttavia, per quanto riguarda la fattispecie in esame, si esprime l’avviso che nei casi, peraltro limitati, in cui il Giudice della procedura fallimentare individui nel fondo pensione l’unico soggetto legittimato all’insinuazione nello stato passivo dei crediti per contributi non versati dal datore di lavoro, sia opportuno che il fondo stesso si uniformi alla disposizione del Giudice e ponga in essere gli adempimenti necessari per la tutela degli interessi dell’iscritto.
Ciò, anche avuto riguardo al fatto che l’insinuazione nello stato passivo costituisce un presupposto per l’attivazione da parte dell’aderente delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, unico presidio specifico apprestato attualmente dall’ordinamento per tutelare gli iscritti dalle omissioni contributive di parte datoriale. Qualora il fondo pensione si attivi per la tutela del credito, è opportuno che lo stesso si faccia rilasciare dall’iscritto un’apposita delega recante anche l’indicazione dell’importo del credito, conoscibile nel preciso ammontare solo dal lavoratore.
Il Presidente
Aprile 2010
Oggetto: Quesito relativo alle scelte di destinazione del TFR per l’ipotesi di affitto d’azienda
(lettera inviata ad alcune Segreterie regionali di Sindacati)
Si fa riferimento alla nota del ……… con la quale codeste Segreterie regionali hanno chiesto un parere in ordine all’applicabilità delle indicazioni contenute nelle “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, approvate con deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, con riferimento ai lavoratori interessati da un’operazione di affitto di ramo d’azienda.
In particolare, è chiesto di conoscere se i predetti lavoratori siano o meno tenuti alla compilazione della modulistica allegata alla nota e consistente: nello schema di modello allegato alle predette Direttive (contenente la comunicazione al datore di lavoro delle scelte effettuate circa la destinazione del TFR da parte dei lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma a cui erano iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione) e in un questionario diretto a conoscere le scelte già effettuate dal lavoratore nel precedente rapporto di lavoro.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che, come anche precisato dall’art. 2112 c.c., l’affitto di ramo d’azienda costituisce una specie del più ampio genere dei trasferimenti di rami d’azienda e, cioè, di quelle operazioni che comportino il mutamento nella titolarità di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.
Con riferimento a dette operazioni di trasferimento di ramo d’azienda si ritiene opportuno qui richiamare quanto già precisato negli “Orientamenti Interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n.252/2005”, approvati con deliberazione COVIP del 17 settembre 2009.
Come già chiarito nei predetti Orientamenti, si osserva che non può ritenersi realizzata una situazione di “perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono, pertanto, attivarsi quelle clausole statutarie che consentirebbero il riscatto della posizione individuale, laddove l’operazione di trasferimento di ramo d’azienda sia accompagnata dalla pattuizione, formalizzata in un accordo collettivo, dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alle forme pensionistiche collettive d’iscrizione dei lavoratori.
Considerato che nell’accordo allegato alla nota è stato confermato sia il mantenimento delle iscrizioni in essere al fondo …….sia la possibilità di nuove iscrizioni su base volontaria allo stesso, si rileva che, da un punto di vista sostanziale, nulla è cambiato per i soggetti coinvolti nell’operazione di affitto di ramo d’azienda, che siano iscritti a tale forma pensionistica complementare, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione al fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno titolo di esercitare il riscatto ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto legislativo n.252/2005 per “perdita dei requisiti di partecipazione” .
Non vi è motivo, pertanto, per far compilare ai lavoratori che hanno aderito a previdenza complementare il modello allegato alle Direttive COVIP del 24 aprile 2008, utile per l’individuazione della nuova forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo di originaria appartenenza. Restano quindi valide le scelte già compiute circa la destinazione del TFR al fondo ………..
Analogamente si riterrebbe superflua la compilazione, da parte dei lavoratori interessati dall’operazione di affitto di ramo d’azienda, del questionario in bozza allegato alla nota, ben potendo la società cessionaria acquisire direttamente dalla società cedente, con la quale ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda, tutte le informazioni necessarie a conoscere l’opzione a suo tempo esercitata da ciascun lavoratore per i profili inerenti la previdenza complementare.
Il Presidente
Luglio 2009
Oggetto: Contribuzione aggiuntiva a fondi pensione negoziali
(lettera inviata ad un’ associazione datoriale)
Si fa riferimento alla nota del ……… con la quale è stato posto un quesito in merito alla possibilità, in base alla normativa di riferimento, di versare a fondi pensione negoziali contribuzioni “una tantum” aggiuntive all’ordinaria contribuzione definita dalla contrattazione collettiva.
Il quesito è formulato, in particolare, con riferimento a tre situazioni distinte:
- la prima ipotesi è quella in cui la possibilità di contribuzione aggiuntiva sia stata disciplinata dalla contrattazione collettiva di riferimento e sia stata recepita nello statuto/regolamento del fondo pensione negoziale;
- nel secondo caso, una disciplina in merito alla contribuzione aggiuntiva risulta prevista esclusivamente nello statuto/regolamento;
- nella terza ipotesi, la contrattazione collettiva e gli statuti/regolamenti nulla dicono in tema di eventuali contribuzioni aggiuntive.
Al riguardo, si rileva che l’articolo 8, comma 2 del d.lgs. 252/2005 sancisce la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, fermo restando il riconoscimento del potere delle fonti istitutive di fissare, relativamente alle adesione su base collettiva, la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso.
Tale novità è stata debitamente posta in evidenza nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006, indirizzate alle forme pensionistiche complementari, ed è stata inoltre esplicitata nello Schema di statuto adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, a cui i fondi negoziali si sono uniformati in sede di adeguamento al decreto legislativo n.252/2005.
I fondi pensione negoziali sono, quindi, tenuti a riconoscere tale diritto agli iscritti, non potendo frapporre particolari ostacoli al riguardo. La regolamentazione interna, di cui molti fondi si sono dotati per il versamento di contribuzioni aggiuntive, ha esclusivamente lo scopo di disciplinare, sotto il profilo amministrativo, i flussi di comunicazioni che devono intercorrere tra l’iscritto, il datore di lavoro e il fondo per la regolare imputazione degli ulteriori importi corrisposti e per l’effettuazione delle ulteriori trattenute da parte del datore.
Stante quanto sopra rilevato non si ravvisa, pertanto, l’esigenza che tale previsione venga inserita anche nella contrattazione collettiva di riferimento, essendo sufficiente che la stessa definisca, come previsto dalla normativa, i livelli minimi di contribuzione.
Parimenti ammissibile, anche se non esplicitata da norme di legge, è da ritenersi la possibilità per il datore di lavoro di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi fissati dalla contrattazione collettiva, laddove intervengano intese in tal senso tra il datore e il fondo pensione, volte a definirne le relative modalità di accredito. Ciò, infatti, risponde alla volontà complessiva della riforma di agevolare il ricorso alla previdenza complementare e di favorire l’incremento dei relativi flussi contributivi.
Considerato, poi, che trattasi di contribuzioni volontarie, il cui versamento è rimesso alla discrezione del datore di lavoro, si ritiene che non sia necessario prevedere tale facoltà nell’ambito della contrattazione collettiva.
Maggio 2009
Oggetto: Conferimento al fondo pensione del TFR pregresso
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del …….., con la quale codesto Fondo ha rappresentato le linee operative che intende adottare circa i conferimenti del TFR pregresso, chiedendo conferma della correttezza delle stesse, e al fax del …… u.s. con il quale è stata inoltrata copia del Modulo predisposto per la devoluzione di detti importi.
Come noto, la possibilità di destinare a previdenza complementare anche lo stock di TFR accumulato presso il datore di lavoro, oltre ai flussi futuri, ha formato oggetto di un primo chiarimento nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.70/E del 18 dicembre 2007.
Il chiarimento dato in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, è stato poi confermato anche in via normativa. La legge finanziaria per il 2008 (legge n.244/2007) ha, infatti, introdotto, nell’art. 23 del d.lgs. n.252/2005, il comma 7-bis, recante le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.
In merito a tale forma di finanziamento della previdenza complementare, oggi pacificamente ammessa e disciplinata, codesto Fondo ha formulato, nella prima nota inviata, alcune considerazioni e chiesto alla Commissione un parere sulla correttezza degli intendimenti operativi rappresentati.
La prima questione evidenziata è quella dell’ammissibilità del conferimento al Fondo del predetto TFR pregresso nell’ipotesi in cui tale facoltà non sia espressamente contemplata dallo statuto. Come infatti indicato nella nota, lo statuto del Fondo non contiene previsioni puntuali in materia, ma solo una generica facoltà per il lavoratore di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
Al riguardo, si ha presente che le clausole statutarie in tema di contribuzione, riprese dallo Schema COVIP, fanno riferimento a quelle che sono le fonti standard di finanziamento di un fondo pensione negoziale, valide per la generalità degli iscritti, il cui versamento è effettuato, di norma, con cadenze periodiche per tutta la fase di accumulazione. Quanto al TFR è, quindi, menzionato soltanto il TFR maturando e non anche il TFR pregresso.
Tale ultima fonte di contribuzione non è espressamente menzionata in quanto trattasi di una fonte eccezionale che non riguarda tutta la platea degli iscritti, ma solo quegli iscritti per i quali trovano applicazione appositi accordi con i datori di lavoro; la stessa si sostanzia, inoltre, in un versamento una tantum.
Ancorché il TFR pregresso non sia espressamente menzionato all’interno dello statuto, codesto Fondo può senz’altro accogliere anche siffatte somme, atteso che non vi sono più dubbi sulla legittimità del loro versamento a previdenza complementare.
Stante quanto sopra considerato, non si ritiene, inoltre, opportuno che il Fondo intervenga a modificare il proprio statuto per introdurre previsioni esplicite in tal senso. Indicazioni in materia potranno essere riportate in Nota informativa, dando conto della possibilità per il Fondo di ricevere anche il TFR pregresso ove previsto nei contratti collettivi o negli accordi collettivi o individuali di lavoro.
Inoltre, è stato chiesto se sia necessario modificare la contrattazione collettiva nazionale o integrativa aziendale. Tale intervento non appare indispensabile, considerato che il TFR pregresso può essere devoluto a previdenza complementare anche sulla base di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Infine, sicuramente utile è la predisposizione, così come prefigurato dal Fondo, di un Modulo sia per la formalizzazione dell’accordo sulla devoluzione del TFR pregresso a previdenza complementare, ove questa non tragga già origine nella contrattazione collettiva, e sia per la trasmissione al Fondo delle informazioni indispensabili per la gestione delle relative somme ai fini fiscali.
A proposito di detto Modulo, si segnala l’opportunità che venga ivi inserita anche una sintetica indicazione del trattamento fiscale applicabile alle relative somme, idonea ad informare l’iscritto, facendo poi rinvio al Documento sul regime fiscale per la disciplina di dettaglio.
Il Presidente
Febbraio 2009
Oggetto: Quesito in merito alla destinazione dei flussi contributivi futuri a un altro fondo pensione
(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)
Si fa riferimento alla nota del ……… u.s., con la quale codesta ……… ha posto un quesito in merito alla possibilità per gli iscritti ad un fondo pensione negoziale di aderire successivamente ad un fondo pensione aperto, sulla base di sopravvenuti accordi con i propri datori di lavoro, e di destinare al nuovo fondo pensione aperto i flussi futuri di contributi e di TFR, ancorché non sia ancora decorso il periodo minimo di permanenza (due anni) previsto dall’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005.
Con successiva e-mail del ……… u.s. è stato, poi, chiarito che la questione riguarderebbe i soggetti interessati da accordi collettivi aziendali ovvero da accordi plurimi di adesione a fondi aperti. Con nota del ……… u.s. sono stati, quindi, trasmessi alla scrivente Commissione gli accordi sottoscritti per l’adesione al Fondo pensione aperto………, gestito dalla ……… medesima.
Quanto a detti accordi, si ha presente che negli stessi risulta chiaramente esplicitata la volontà delle parti firmatarie di consentire l’adesione al fondo pensione aperto in alternativa rispetto alle adesioni ai fondi pensione negoziali, restando, comunque, in facoltà dei lavoratori l’adesione al fondo negoziale di categoria. Si osserva, pertanto, che con dette pattuizioni non si è inteso derogare alla contrattazione nazionale, ma ampliare l’offerta di forme di previdenza complementare, con contributo a carico del datore di lavoro, a disposizione dei dipendenti.
Ciò rilevato sotto il profilo degli accordi, si esprime la considerazione che – pur tenuto conto del non univoco quadro normativo di riferimento e della sussistenza di incertezze interpretative sul punto – l’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005, nel disciplinare la cosiddetta portabilità, si riferisca al solo trasferimento ad altra forma pensionistica dell’intera posizione maturata, vale a dire dello stock accumulato presso la forma di provenienza e non già ai flussi contributivi ancora da conferire. Ciò, evidentemente, anche al fine di limitare il frequente smobilizzo della posizione accantonata, che potrebbe incidere sulla possibilità del fondo di effettuare una gestione delle risorse orientata su un orizzonte pluriennale.
La predetta disposizione, nella parte in cui dispone che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica”, deve essere, quindi, intesa nel senso di limitare, per il periodo indicato, il solo trasferimento dell’intera posizione individuale maturata, vale a dire quanto già accantonato e non anche i flussi contributivi futuri ancora da versare, i quali non costituiscono “posizione maturata”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che i soggetti interessati dagli accordi succitati abbiano titolo per destinare la contribuzione futura al fondo pensione aperto individuato dai medesimi accordi, non assumendo in tal caso rilievo il periodo di permanenza nel fondo di precedente adesione.
Resta inteso che, anche in siffatte ipotesi, la posizione accumulata presso il fondo originario potrà essere oggetto di trasferimento alla nuova forma pensionistica solo dopo che sia decorso il biennio di permanenza minima fissato dal legislatore. Al riguardo, si sottolinea la necessità che l’aderente proveniente da altra forma previdenziale cui è iscritto da meno di due anni sia informato, prima della sottoscrizione, che fino al compimento del biennio la sua posizione sarà suddivisa in due conti distinti relativi a ciascuna delle forme cui ha aderito.
Premesso quanto sopra, la scrivente Commissione, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la migliore tutela degli interessi degli aderenti, richiama l’attenzione di codesta ……… sulle circostanze di seguito rappresentate.
In primo luogo, da quanto emerso nel corso dell’istruttoria, risulta che i costi applicati per il caso delle adesioni collettive e degli accordi plurisoggettivi sono sensibilmente più alti di quelli praticati dai fondi negoziali di provenienza e in ogni caso non inferiori a quelli applicati dallo stesso fondo per le adesioni individuali.
In secondo luogo, in taluni casi il contributo minimo richiesto al lavoratore è significativamente più basso di quello previsto negli accordi nazionali e soltanto parzialmente compensato dal contributo extra dei datori di lavoro.
In considerazione di ciò, si ritiene opportuno ricordare, in generale, l’esigenza del pieno rispetto delle disposizioni in tema di adesione alle forme pensionistiche complementari, contenute nel Regolamento adottato dalla scrivente Commissione con deliberazione del 29 maggio 2008, e in particolare delle regole di comportamento di cui all’articolo 11, dirette a garantire che i potenziali aderenti siano adeguatamente informati e messi in grado di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.
Ciò ovviamente dovrà riguardare ogni adesione al Fondo aperto, e quindi anche quelle adesioni di soggetti che – come nella fattispecie in esame – decidano di mutare, sulla base di successivi accordi aziendali o plurimi, la destinazione dei flussi contributivi futuri e le maturande quote di TFR rispetto alla scelta precedentemente effettuata, optando per il fondo pensione aperto.
Anche nei casi suddetti, particolare cura dovrà essere prestata all’osservanza dell’obbligo di comportarsi “con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti”, di agire “in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti” e di “non celare, minimizzare od occultare elementi o avvertenze importanti”. Inoltre, dovranno essere fornite “informazioni….. chiare….. sui costi” e richiamata l’attenzione del potenziale aderente sull’Indicatore sintetico dei costi riportato in Nota informativa” e “sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari disponibili sul sito web della COVIP”.
Inoltre, proprio alla luce degli elementi oggettivi sui quali si è in precedenza richiamata l’attenzione di codesta ………, si evidenzia l’opportunità di iniziative volte a favorire, anche mediante la comparazione tra le condizioni applicate dal Fondo aperto e dal Fondo di provenienza dell’aderente, un’effettiva conoscenza delle differenze riguardanti tutti i profili di rilievo utili ad acquisire una piena consapevolezza delle scelte che si vanno ad effettuare, come ad esempio i costi applicati.
Infine, quanto a detta ultima voce, si ricorda che la scrivente Commissione ha ammesso la possibilità di ridurre le spese a carico dell’aderente ove si tratti, tra l’altro, di adesioni su base collettiva (si veda l’articolo 8, comma 2 dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006). Iniziative in tal senso sono da considerare senz’altro con favore.
Tenuto conto che, come sopra rilevato, per le adesioni su base collettiva, codesta ……… , al di là di una parziale riduzione delle spese di adesione, non ha inteso prevedere ulteriori riduzioni dei costi a carico degli aderenti, si invita a voler valutare l’opportunità di introdurre agevolazioni in tal senso, al fine di una maggiore tutela degli aderenti su base collettiva. Tale scelta avrebbe anche il pregio di avvicinare, in nome di un’effettiva concorrenza, le condizioni di costo del Fondo pensione aperto a quelle applicate dai fondi pensione negoziali da cui provengono i soggetti interessati dagli accordi collettivi o plurisoggettivi.
Il Presidente
Maggio 2008
Oggetto: Quesito in merito alla possibilità di continuare a contribuire al Fondo pensione aperto in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.
(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)
Si fa riferimento alla nota del …. con la quale codesta società, istitutrice del fondo pensione aperto …, ha posto alla Commissione un quesito in merito alla possibilità di permanenza e contribuzione al fondo, a titolo individuale, da parte di un lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro con la società che aveva promosso l’adesione al fondo stesso ed è stato poi assunto da altra azienda.
In relazione alla situazione rappresentata, codesta società ha chiesto conferma che il fondo pensione possa continuare a ricevere in tale fattispecie anche il versamento del TFR dell’aderente da parte del nuovo datore di lavoro.
Si osserva preliminarmente che nel quesito codesta società precisa che nel caso di specie l’adesione al fondo aperto …, dedicato alle adesioni collettive, è stata promossa dalla azienda in base ad un accordo aziendale plurimo.
Al riguardo, si ricorda che gli accordi plurimi non risultano riconducibili al novero delle fonti contrattuali istitutive di forme pensionistiche a carattere collettivo di cui all’articolo 8, comma 7, lett. b) del d.lgs.252/2005 – come già evidenziato nelle Direttive generali emanate dalla COVIP il 28 giugno 2006 –, ancorché sia possibile, ad avviso della scrivente Commissione, consentire l’adesione dei lavoratori firmatari di tali accordi plurimi, oltre che a forme pensionistiche individuali, a fondi pensione aperti destinati, pure in via esclusiva, ad adesioni collettive, in considerazione della destinazione plurisoggettiva degli accordi stessi.
Ciò premesso, in relazione al quesito formulato si rileva che quanto richiesto risulta compatibile, in via generale, con la disciplina di settore. La permanenza nel fondo a titolo individuale e la prosecuzione della contribuzione anche mediante il versamento del TFR è stata espressamente prevista dalla COVIP nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti e recepita nel Regolamento del fondo in questione con la clausola di cui all’art. 5 del Regolamento stesso.
Il Presidente
Gennaio 2004
Oggetto: Determinazione della base di calcolo del contributo da destinare al fondo pensione – tredicesima mensilità (art. 8, comma 2, del Decreto lgs. n. 124/93)
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alle note pervenute il … ed il … u.s., con le quali è stato sottoposto all’attenzione della Commissione un quesito relativamente al tema dell’interpretazione del comma 2 dell’art.8 del d.lgs. 124/93.
In particolare, viene chiesto se il contributo previsto contrattualmente per il finanziamento del Fondo debba essere necessariamente calcolato con riferimento anche alla tredicesima mensilità, in quanto emolumento retributivo assunto a base della determinazione del TFR.
[… omissis…]
Dalla lettura delle suddette disposizioni negoziali si deduce la volontà delle fonti istitutive di escludere dal computo della base di calcolo del contributo previdenziale tutti quegli emolumenti retributivi, sia di base che aggiuntivi, non espressamente richiamati nell’elenco di cui al menzionato art. 118, ivi compresa, pertanto, anche la tredicesima mensilità.
Al riguardo, si ha presente che la citata disposizione del decreto 124/1993 riconosce alle fonti istitutive la possibilità di fissare l’entità complessiva del contributo quale percentuale dell’intera retribuzione assunta a base di calcolo del TFR ovvero solamente di taluni dei suddetti elementi retributivi, oppure di destinare integralmente alcuni degli stessi al fondo.
Le determinazioni assunte in sede di contrattazione collettiva appaiono, dunque, in linea con le richiamate previsioni normative, negli ambiti destinati all’autonomia della parti istitutive.
Il Presidente
Giugno 2001
Oggetto: Definizione di “nuovo iscritto, ma non di prima occupazione”
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del…, con la quale codesto Fondo ha chiesto alla Commissione di definire il significato dell’espressione “nuovo iscritto, ma non di prima occupazione” ad una forma pensionistica complementare, al fine di risolvere alcune situazioni dubbie relative a nuovi dipendenti che hanno presentato domanda di adesione.
Al riguardo si rileva, preliminarmente, che la precisazione richiesta assume rilievo per differenziare la situazione contributiva del “nuovo iscritto, ma non di prima occupazione” da quella prevista dall’art. 8, comma 3, del d. lgs. n.124/93 per i “lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto legislativo”, per i quali è disposta la integrale devoluzione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR.
In merito si ritiene che la disposizione di cui all’art. 8, comma 3, risponda all’esigenza di tutelare, attraverso l’imposizione di maggiori flussi contributivi alla previdenza complementare, quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del d. lgs. n.124 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
Ne deriva che il nuovo aderente che possa vantare contributi versati alla previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 appartiene alla categoria del “nuovo iscritto, ma non di prima occupazione”, con esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3.
In base alle precisazioni formulate e avendo riguardo alla casistica prospettata da codesto fondo, per i soggetti privi di anzianità contributiva nel regime obbligatorio al 28 aprile 1993 si applica comunque la disposizione di cui al citato art. 8, comma 3, anche laddove gli stessi siano stati inizialmente occupati in un’azienda che non prevedeva forme pensionistiche complementari ovvero abbiano aderito sin dall’inizio dell’attività lavorativa ad un fondo pensione riscattando successivamente la posizione in occasione del cambiamento dell’attività lavorativa.
Analogamente, i lavoratori già iscritti a forme di previdenza obbligatoria alla data del 28 aprile 1993 sono al di fuori dell’ipotesi normativa di cui all’art. 8, comma 3, sia nel caso in cui siano alla prima esperienza di previdenza complementare, sia nel caso in cui aderiscano al fondo dopo aver riscattato la posizione da altra forma pensionistica complementare.
Ipotesi diversa – peraltro non espressamente formulata da codesto fondo -, che per completare il quadro delle possibili nuove adesioni si ritiene comunque opportuno analizzare in questa sede, è quella del lavoratore che si trovi nella situazione di cui all’art. 18, comma 7, del d. lgs. n. 124/93, cioè già iscritto alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 124/93 ad una forma pensionistica “preesistente”, il quale acceda successivamente alla medesima data ad altro fondo per effetto del trasferimento della posizione individuale, ex art. 10 del d. lgs. n. 124/93. In tal caso l’aderente, non avendo interrotto la partecipazione al sistema di previdenza complementare, mantiene, pur accedendo al nuovo fondo dopo il 28 aprile 1993, lo status di “vecchio iscritto” per gli aspetti eventualmente previsti nell’assetto ordinamentale del fondo di destinazione e, in ogni caso, sotto il profilo fiscale.
Per quanto attiene ai provvedimenti da adottare in caso di errato inquadramento del nuovo iscritto, si fa presente che la regolarizzazione dei flussi contributivi relativi al TFR si rende eventualmente necessaria laddove l’errore dia luogo al mancato versamento al fondo dell’intero accantonamento al TFR per i lavoratori di prima occupazione nel senso sopra precisato; viceversa, nel caso di errato inquadramento nella categoria dei lavoratori di prima occupazione, l’esigenza di regolarizzazione va valutata in coerenza con le determinazioni delle fonti istitutive, alle quali compete ex comma 2 del medesimo art. 8, la fissazione della contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione.
Il Direttore Generale
Febbraio 2000
Oggetto: Interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs.124/93
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo, tenuto conto della disposizione dell’art. 8, comma 2 del d.lgs.124/93, secondo la quale, nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo da destinare al fondo va indicato “in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo di imposta precedente”, ha chiesto di far conoscere se sia, comunque, ammissibile il versamento di contributi al fondo da parte di soggetti che non abbiano avuto redditi nel periodo di imposta precedente (facendo in particolare riferimento al caso di un lavoratore autonomo che inizi la sua attività lavorativa nell’anno stesso di iscrizione al fondo).
Al riguardo, fermo restando che la regola dettata dalla citata disposizione di legge deve intendersi quale criterio di carattere generale da applicarsi necessariamente in via ordinaria, questa Commissione ritiene che – nella rappresentata ipotesi di lavoratori autonomi che nell’anno precedente non siano risultati titolari di reddito in quanto non ancora esercenti attività lavorativa – possa ammettersi, sotto il profilo sostanziale, l’adesione al fondo e la conseguente contribuzione, limitatamente al primo periodo, in misura percentuale al reddito presunto dell’anno in corso ovvero anche in misura fissa.
Considerato, peraltro, che la questione involge anche aspetti riflessi di carattere fiscale e che l’interpretazione delle norme fiscali non rientra tra le competenze della Commissione, si raccomanda a codesto Fondo di acquisire, per tale specifico profilo, il parere del Ministero delle Finanze, al quale è stata già inoltrata una nota informativa in merito.
Il Direttore Generale


