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Febbraio 2013
Oggetto: Quesiti in materia di riscatto della posizione ex art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
(lettera inviata a una associazione di categoria)
Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesta Associazione ha posto alcuni quesiti sul diritto di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione su base collettiva a un fondo pensione aperto, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.
Nella richiesta di parere, sono richiamati gli “Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto n. 252/2005”, adottati dalla Commissione il 17 settembre 2009.
In detto documento, come noto, la Commissione ha esaminato il caso di una cessione di ramo d’azienda assistita dalla pattuizione, formalizzata in un apposito accordo collettivo, dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare, senza interruzioni, la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratore ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente.
In tale situazione, secondo la Commissione, non può ritenersi realizzata una situazione di “perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono quindi attivarsi le clausole statutarie che, a fronte del venir meno dei requisiti, consentono il riscatto della posizione. In particolare, è stato osservato che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).
Ciò premesso, codesta Associazione chiede di conoscere se possa ricorrere in concreto la facoltà di riscatto della posizione nelle tre fattispecie di seguito descritte.
La prima ipotesi prospettata riguarda un iscritto su base collettiva a un fondo aperto che, dopo aver perso i requisiti di partecipazione, non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale maturata e che, in virtù di un nuovo rapporto di lavoro, rimanga iscritto allo stesso fondo su base collettiva.
Tale situazione presenta, ad avviso della Commissione, una certa analogia con quella esaminata negli Orientamenti sopra citati, nei quali si era rilevato come: “nulla sia cambiato per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie contemplate per le situazioni di “perdita dei requisiti di partecipazione”.
Anche in questo caso il lavoratore torna, sia pure dopo un certo lasso di tempo, a beneficiare di un’adesione collettiva al fondo aperto. Si ritiene, pertanto, che la facoltà di riscatto, non esercitata fino alla nuova assunzione, non possa più essere esercitata qualora l’iscritto torni a partecipare su base collettiva al medesimo fondo aperto. Ciò, a prescindere dal fatto che l’adesione collettiva trovi origine, in funzione del nuovo rapporto di lavoro, nel medesimo accordo collettivo o in un accordo diverso dal precedente.
La predetta linea interpretativa risulta anche coerente con quanto a suo tempo espresso in una risposta a quesito del marzo 2011 inviata a un fondo pensione preesistente, nella quale si è ritenuto che la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 permane in capo all’aderente finché perdura la situazione legittimante l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.
Nella seconda fattispecie, rappresentata da codesta Associazione, è ipotizzata la situazione di un iscritto che, persi i requisiti di partecipazione al fondo aperto a carattere collettivo, intraprenda una nuova attività lavorativa che prevede l’adesione collettiva a un fondo aperto diverso da quello originario.
In questo caso può ritenersi realizzata la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo; conseguentemente l’iscritto potrà esercitare la facoltà di riscatto della posizione anche successivamente alla nuova assunzione. Resta peraltro inteso che detta facoltà di riscatto verrà meno in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione.
La terza e ultima fattispecie è relativa a un iscritto che, venuti meno i requisiti di partecipazione alla forma collettiva, prosegua la partecipazione su base individuale presso lo stesso fondo pensione aperto al quale aveva a suo tempo aderito su base collettiva.
Si tratta della fattispecie regolata dall’art. 5 dello Schema di regolamento dei fondi aperti in base alla quale “La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti di partecipazione in tale forma …”.
In proposito si esprime l’avviso che l’adesione debba continuare a essere considerata come collettiva fintanto che l’aderente non inizia a effettuare versamenti contributivi su base individuale al fondo aperto. Conseguentemente nella fase intercorrente tra la perdita dei requisiti di partecipazione e l’effettuazione di contribuzioni individuali, l’iscritto potrà esercitare l’opzione del riscatto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.
Viceversa, si ritiene che, laddove l’aderente inizi ad alimentare la posizione con propri versamenti, lo stesso manifesti la volontà di continuare la partecipazione al fondo a titolo individuale in conformità al riportato art. 5 dello Schema e per ciò stesso non possa più esercitare la facoltà di riscatto per perdita dei requisiti, tipica delle adesioni in forma collettiva.
In altri termini, la facoltà di riscatto della posizione, esercitabile finché perdura la situazione legittimante e cioè la perdita dei requisiti, rimane preclusa a seguito dei successivi versamenti, per effetto dei quali la partecipazione al fondo cambia titolo, diventando da collettiva a individuale.
Il Presidente
Ottobre 2012
Oggetto: Quesito in materia di facoltà esercitabili dall’iscritto.
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)
Con lettera del …, codesto Fondo ha rappresentato la situazione di un iscritto, già in pensione, che ha continuato a prestare attività lavorativa presso una delle aziende associate al Fondo e a versare contributi allo stesso. In ragione dell’avvenuto collocamento del lavoratore in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), codesto Fondo chiede di conoscere quali siano le facoltà dallo stesso esercitabili.
In particolare, rilevato che l’iscritto ha maturato i requisiti per l’esercizio del diritto alla prestazione di previdenza complementare e potrebbe trovarsi nelle condizioni di poter accedere al riscatto per Cassa integrazione nella misura del 50 per cento della posizione maturata (ai sensi dell’art. 14, comma 2 lett. b), del d. lgs. n. 252 del 2005), viene chiesto di precisare se vi sia prevalenza di una tipologia di prestazione rispetto all’altra oppure se l’iscritto abbia facoltà di scegliere a propria discrezione tra le due facoltà (prestazione pensionistica e riscatto parziale della posizione).
Sul punto si osserva preliminarmente che nella normativa di settore non è espressamente specificato il rapporto tra la prestazione pensionistica e le facoltà di riscatto della posizione.
Un’utile indicazione normativa può però trarsi dalla previsione dell’art. 14, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 252 del 2005, secondo cui le facoltà di riscatto totale ivi previste non possono essere esercitate nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso sono richiamate le disposizioni dell’art. 11 comma 4, che consentono di percepire le prestazioni pensionistiche complementari con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso per le prestazioni nel regime obbligatorio.
La norma contiene due eccezioni rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005: da un lato inibisce agli iscritti che abbiano titolo a chiedere il ricatto totale della posizione di esercitare la relativa facoltà; dall’altro consente loro di percepire la prestazione pensionistica anche se non abbiano maturato i requisiti per ottenerla.
Ai soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto integrale della posizione, quindi, il legislatore ha scelto di non riconoscere la relativa facoltà, privilegiando la corresponsione della prestazione pensionistica, la cui erogazione in capitale, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, soggiace a precisi limiti quantitativi.
In linea con la citata previsione, dalla quale si deduce un deciso favor del legislatore per la percezione della prestazione in luogo del riscatto dell’intera posizione, si ritiene che la maturazione di requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza complementare da parte dell’aderente precluda allo stesso l’esercizio delle facoltà di riscatto considerate dall’art. 14.
Si rappresenta, comunque, che un’indicazione nel senso dell’interpretazione sopra prospettata era già stata formulata dalla Commissione nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari (deliberazione del 28 giugno 2006). Nel citato documento si è precisato che il decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede, tra l’altro, l’esercizio delle facoltà di riscatto della posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma “prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico”. In base a detta formulazione, pertanto, l’esercizio delle facoltà di riscatto della posizione individuale è ammesso solo fino al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Nello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali (deliberazione del 31 ottobre 2006) all’art.12, comma 2, è stata utilizzata una diversa formulazione. Infatti, si è previsto che l’aderente che perda i requisiti di partecipazione “prima del pensionamento” possa esercitare le facoltà di riscatto o di trasferimento della posizione, previste dal citato art. 14.
In proposito si reputa che l’espressione utilizzata nello Schema di statuto debba essere interpretata alla luce delle indicazioni contenute nelle Direttive generali, secondo le quali il riscatto può essere esercitato fino al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza complementare.
Il Presidente
Agosto 2012
Oggetto: Quesiti in materia di riscatto per cassa integrazione guadagni e mobilità.
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha posto alcuni quesiti in materia di riscatto della posizione individuale.
Con il primo quesito codesto Fondo rappresenta la situazione di alcuni iscritti, già assoggettati alla procedura di cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del gruppo … in amministrazione straordinaria, che in pendenza della procedura di cassa integrazione guadagni hanno intrapreso nuovi rapporti di lavoro con altre aziende del settore del … e, a seguito della cessazione anche di questi ultimi, abbiano chiesto il rientro nella procedura di cassa integrazione.
Con riferimento a detti lavoratori, viene chiesto se nel computo del termine di 12 mesi di cassa integrazione guadagni che consente di attivare il riscatto parziale della posizione individuale di cui all’art. 14, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, possano essere fatti valere anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti l’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro.
In proposito si osserva che la necessità del decorso del termine di 12 mesi, prevista dal citato art. 14, comma 2, lett. b) per la sola causale dell’inoccupazione, è stata estesa dalla COVIP, in via interpretativa, alla fattispecie della cassa integrazione guadagni nel documento “Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 sul riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni”, adottati il 28 novembre 2008.
Nel citato documento si è precisato che, in base alla formulazione della norma, possono aversi due distinte ipotesi di riscatto parziale riconducibile alla cassa integrazione. In primo luogo, si è reputato che il riscatto parziale possa essere esercitato qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall’assoggettamento del lavoratore interessato a una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della stessa procedura.
In secondo luogo, si è ritenuto ammissibile il riscatto parziale anche laddove, come nella cassa integrazione, non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro, purché, per effetto della stessa, si determini una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa. In analogia con quanto previsto dalla legge per l’ipotesi dell’inoccupazione, la perdurante situazione di inattività è stata individuata dalla Commissione nel decorso di almeno 12 mesi. In ordine a tale facoltà, tuttavia, negli Orientamenti non è stata affrontata la questione della continuità o meno della situazione di inattività per complessivi 12 mesi.
Al riguardo, in linea con la previsione in materia di inoccupazione, si ritiene che il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo, non reputandosi ammissibile, ai fini del riscatto di cui alla disposizione, il cumulo di più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno.
Considerato che alla cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del gruppo … in amministrazione straordinaria seguirà, per coloro che ne faranno richiesta, un periodo di tre anni di mobilità, codesto Fondo chiede, altresì, se sia possibile per gli iscritti esercitare il riscatto parziale per mobilità a prescindere dalla durata della stessa.
Sul punto si fa presente che, anche per il riscatto dovuto a mobilità, il citato art. 14, comma 2, lett. b), non prevede alcuna durata, fissando, come sopra detto, il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell’inoccupazione; nessuna precisazione in merito è stata inoltre data dalla Commissione nei citati Orientamenti, nei quali si è trattato solo il caso della cassa integrazione guadagni.
Tenuto conto della formulazione normativa e di quanto precisato nei citati Orientamenti COVIP per il caso di cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione, si esprime l’avviso che la sottoposizione alla procedura di mobilità comporti per il lavoratore la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, prescindendo dalla durata della stessa.
La terza questione posta riguarda la possibilità, per i lavoratori in mobilità, di chiedere il riscatto totale della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione, riconducibile all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.
Poiché l’istituto della mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, il quale a sua volta configura un’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, si ritiene che il lavoratore licenziato e posto in mobilità possa legittimamente esercitare la facoltà di riscatto totale della posizione, a norma del citato art. 14, comma 5.
Il lavoratore sottoposto a procedura di mobilità può, quindi, chiedere sia il riscatto parziale ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), fiscalmente agevolato, sia il riscatto totale ex art. 14, comma 5, fiscalmente più oneroso.
Il Commissario straordinario
Febbraio 2012
Oggetto: Quesito in materia di riscatto della posizione per invalidità.
(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha formulato un quesito in merito all’ipotesi di riscatto della posizione individuale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, prevista dall’art. 14, comma 2 lett. c), del d. lgs. n. 252 del 2005.
In particolare, codesto Fondo ha rappresentato il caso di un iscritto che, avendo ottenuto il riconoscimento da parte dell’INPS dell’invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ha chiesto il riscatto totale della posizione ai sensi del citato articolo, pur non avendo cessato l’attività lavorativa e, contestualmente, ha presentato istanza di nuova iscrizione allo stesso Fondo.
Sul punto si esprime l’avviso che il riscatto spetti ogni qualvolta si verifichi una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
A tale conclusione si perviene sia tenendo conto della formulazione letterale della norma, che colloca l’ipotesi dell’invalidità prima di quella di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per più di 48 mesi, sia tenendo conto della gravità dell’ipotesi stessa, tale da giustificare di per sé il ricorso al riscatto integrale della posizione individuale.
È, inoltre, utile sottolineare che le facoltà di riscatto contemplate dall’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 252 del 2005, possono essere esercitate solo qualora gli eventi ivi previsti (inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni e invalidità permanente) si verifichino in data successiva a quella dell’iscrizione al fondo pensione e, cioè, siano sopravvenuti rispetto all’adesione.
Oltre al dato testuale, soccorrono in favore della tesi prospettata alcune considerazioni di ordine sistematico relative alla ratio sottostante all’istituto del riscatto della posizione individuale.
Si ha infatti presente che le fattispecie di riscatto costituiscono eventi eccezionali legati al sopraggiungere di alcune situazioni di bisogno, per fronteggiare le quali il legislatore consente all’aderente di uscire anticipatamente dal fondo pensione, in modo da poter usufruire della posizione accumulata. Per realizzare appieno tale finalità, appare però necessario che gli eventi che legittimano l’uscita anticipata, ivi compresa l’invalidità permanente, non si siano ancora verificati al momento dell’adesione, ma sopraggiungano durante il rapporto di partecipazione.
Va poi ricordata la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 2, lett. c), in base alla quale le facoltà di riscatto previste nella stessa lettera c) non possono essere esercitate nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Qualora l’iscritto si trovi nella fattispecie sopra descritta dovranno, quindi, applicarsi le previsioni dell’art. 11, comma 4, dello stesso d. lgs. n. 252 del 2005, secondo le quali, in luogo del riscatto, potrà essere conseguito l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in rendita, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di base.
In ultimo, in relazione alla domanda di nuova iscrizione che codesto Fondo comunica di aver ricevuto unitamente alla richiesta di riscatto, si reputa utile precisare che, nel caso in cui l’aderente in questione sia un c.d. “vecchio iscritto” (cioè iscritto entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992), a seguito della successiva iscrizione dovrà essere trattato come “nuovo iscritto”.
Il riscatto comporta, infatti, l’uscita dal sistema di previdenza complementare sicché, in caso di successiva adesione, anche allo stesso fondo pensione, il rapporto partecipativo comincia nuovamente a decorrere dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto sulle prerogative degli iscritti legate all’anzianità di iscrizione.
Il Presidente
Giugno 2011
Oggetto: Quesito in merito alla correttezza delle procedure operative adottate circa la data di valorizzazione della posizione individuale
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del … con la quale, nel prendere spunto da una recente pronuncia giurisprudenziale che ha riguardato un’altra forma pensionistica complementare, è stato chiesto un parere in merito alla correttezza delle procedure operative adottate da codesto Fondo per il disinvestimento delle posizioni individuali nel caso in cui allo stesso pervengano, successivamente all’istanza di erogazione della prestazione, nuovi flussi contributivi.
Nella nota è in particolare evidenziato che il Fondo ritiene di essere tenuto, in base alle disposizioni COVIP, a procedere all’investimento e alla trasformazione in quote anche dei contributi ricevuti in concomitanza con la richiesta di prestazione o nelle more della relativa gestione. Conseguentemente, secondo la prassi in essere, l’intera posizione dell’iscritto viene disinvestita solo a seguito del disinvestimento anche dell’ultimo contributo versato in ordine temporale.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Fondo ha sin qui ritenuto che il giorno di valorizzazione da prendere a riferimento per effettuare il disinvestimento non possa essere che quello successivo al momento in cui l’intera posizione previdenziale è espressa in quote.
A sostegno della linea operativa seguita sono richiamate nella nota alcune indicazioni fornite dalla COVIP nella Deliberazione del 17 giugno 1998 in materia di bilancio dei fondi pensione e nello Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, riguardanti la suddivisione in quote dell’attivo netto destinato alle prestazioni e la relativa valorizzazione.
Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che la prassi di procedere alla liquidazione soltanto dopo aver convertito in quote l’ultima contribuzione ricevuta, anche ove successiva alla richiesta di prestazione, non risulta allineata con le previsioni riportate nel paragrafo 1.4.3. delle Disposizioni COVIP sul bilancio e nell’art. 12, comma 5 dello Schema di statuto. Secondo tali previsioni, infatti, l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo al momento in cui il fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
Su questo punto si ricorda, altresì, che nelle Disposizioni COVIP del 22 luglio 2010 in materia di “Comunicazioni in caso di erogazione di prestazioni” è stato precisato che nel caso in cui la forma pensionistica sia a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi o comunque sussistano cause che non permettono di liquidare l’intero importo spettante, la stessa è tenuta a far presente all’iscritto che si tratta di una liquidazione provvisoria e che una successiva liquidazione avrà luogo non appena gli importi residui siano versati alla forma pensionistica.
E’, infatti, da ritenersi necessario che il Fondo adotti procedure adeguate a meglio contemperare l’efficienza della gestione con l’esigenza degli iscritti di ottenere le prestazioni in tempi ragionevolmente contenuti.
Quanto all’affermazione che la prassi prospettata da codesto Fondo pensione troverebbe fondamento nelle disposizioni COVIP, si evidenzia che le disposizioni richiamate dal Fondo sono relative alla normale gestione dei flussi contributivi e non riguardano la casistica peculiare del trattamento da riservare ai contributi pervenuti successivamente a una richiesta di riscatto o prestazione. Per tali importi si ritiene che non vi sia la necessità di procedere all’attività di investimento e successivo disinvestimento, ferma restando l’esigenza di prevedere e comunicare all’aderente le relative modalità di gestione.
La procedura più corretta risulta, quindi, quella di valorizzare e liquidare le quote presenti sulla posizione individuale dell’iscritto a seguito della verifica delle condizioni legittimanti la richiesta di prestazione. Se i tempi lo consentono, gli ultimi contributi pervenuti potranno essere direttamente corrisposti all’aderente insieme alla prestazione principale, costituita dal montante disinvestito. In caso contrario, si ritiene che il Fondo debba, più opportunamente, procedere a una liquidazione aggiuntiva relativa agli ulteriori importi ricevuti.
Il Presidente
Marzo 2011
Oggetto: Quesito in merito al termine per richiedere il riscatto per perdita dei requisiti dei partecipazione
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del ……, con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla sussistenza o meno di un termine per l’esercizio della facoltà di riscatto della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 252 del 2005.
In particolare codesto Fondo fa presente che gli aderenti che hanno perso i requisiti di partecipazione hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie che consentono, oltre alle facoltà di trasferire o riscattare la posizione, quella di mantenere la posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
In proposito si osserva preliminarmente che le previsioni statutarie di codesto Fondo sono conformi allo Schema di Statuto approvato dalla COVIP il 31 ottobre 2006 (art. 12, comma 2, lett. d) nonché in linea con l’indicazione precedentemente diffusa nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, approvate dalla Commissione il 28 giugno 2006, nelle quali si è rilevato che “in difetto dell’esercizio dell’opzione [di trasferimento o riscatto] da parte dell’iscritto dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica”.
Quanto allo specifico quesito, si osserva che non si rinvengono nella normativa di settore limiti temporali alla possibilità di riscattare la posizione per perdita dei requisiti di partecipazione.
Anche le disposizioni della scrivente Commissione, attraverso le quali l’ipotesi di “perdita dei requisiti di partecipazione”, è stata disciplinata in linea di continuità con il previgente art. 10, comma 1 del d. lgs. n. 124 del 1993, non presentano elementi tali da far ritenere che l’opzione debba essere esercitata entro un certo lasso di tempo.
Nelle Direttive generali del 28 giugno 2006 è stato, infatti, ritenuto ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione in precedenza ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, senz’altro precisare in ordine a eventuali limiti temporali.
Si ritiene, quindi, che la facoltà di riscattare la posizione permanga in capo all’aderente finché perduri la situazione legittimante l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.
Il Presidente
Luglio 2008
Oggetto: art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 – possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i “vecchi iscritti”
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del ………. codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in merito al parere espresso dalla Commissione con lettera del ……….., con la quale è stata fornita risposta ad un quesito riguardante la disposizione, di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, relativa alla possibilità per i “vecchi iscritti” a fondi pensione di richiedere la liquidazione in capitale del 100% della posizione.
In particolare, si ha presente che la Commissione ha, in tale sede, precisato che il legislatore non ha inteso, con detta norma, creare ex novo un diritto in capo ai “vecchi iscritti” al riscatto integrale della posizione individuale, ma soltanto salvaguardare quelle situazioni, previste da alcuni statuti, di riscatto al 100% per i vecchi iscritti, disciplinandole sotto il profilo fiscale.
Come precisato dalla Commissione, tale diritto non sussisteva neanche sotto il vigore della previgente normativa, considerato che, in tale ambito, era lo statuto l’unica fonte abilitata a disciplinare le prestazioni erogabili ai vecchi iscritti, dal momento che non trovavano applicazione nei riguardi di questi ultimi, per effetto di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, le regole contenute nell’articolo 7 in tema di prestazioni.
E’ stato, pertanto, rilevato che non si può dar luogo alla liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale ai vecchi iscritti qualora siffatta facoltà non sia esplicitamente prevista nell’ambito dello statuto (ciò ovviamente sempre che non ricorra la particolare situazione legittimante di cui all’articolo 11, comma 3 ultimo periodo del decreto n. 252/2005). Si tratta, comunque, di una previsione eventuale, il cui inserimento deve essere opportunamente valutato da parte dell’organo di amministrazione.
Al riguardo, codesto Fondo pensione chiede ora di conoscere se, in assenza di precedenti previsioni statutarie in tal senso, si possa procedere a modificare lo statuto, inserendo siffatta facoltà. In particolare, nella nota sono manifestate perplessità circa l’introduzione di questa facoltà, evidenziando gli effetti che una clausola di questo tipo potrebbe determinare, nel caso specifico, in ragione delle peculiari modalità di funzionamento adottate.
Fermo restando, coma sopra precisato, che è da intendersi rimessa ai competenti organi di amministrazione la valutazione in ordine alle ricadute che una modifica statutaria di tale natura potrebbe, tra l’altro, comportare sulla stabilità finanziaria del Fondo, si esprime comunque l’avviso circa l’ammissibilità, in generale, di una modifica statutaria volta a riconoscere ai soli vecchi iscritti tale particolare regime di favore. Ciò, risulterebbe in linea con la specifica previsione normativa che consente tale particolare regime per la circoscritta categoria di soggetti di cui sopra.
Il Presidente
Ottobre 2008
Oggetto: Quesito in materia di riscatto da un fondo pensione aperto per cessazione dell’attività e conseguente inoccupazione
(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)
Si fa riferimento alla nota del ……….., con la quale codesta società ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione della normativa di cui all’art. 14, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 252/2005, relativa al riscatto parziale o totale per cessazione dell’attività lavorativa e conseguente inoccupazione.
Al riguardo, la società chiede, in generale, un parere in ordine alla qualificazione dello stato d’inoccupazione e alla documentazione idonea ad attestarlo. Oltre a ciò, è inoltre rappresentato il caso di un iscritto che ha cessato l’attività lavorativa pregressa, mantenendo una partecipazione in qualità di socio accomandante in una società in accomandita semplice, senza svolgere attività professionale nell’azienda e senza ricevere da essa proventi, e che chiede il riscatto totale per inoccupazione superiore a 48 mesi; sul punto è chiesta conferma in ordine al fatto che la situazione decritta non invalida la condizione di inoccupazione.
Nel merito si evidenzia preliminarmente che, ai fini dell’art. 14 comma 2, lett. b) e c) del decreto n. 252/2005, assume rilievo la sussistenza dello status di disoccupato, considerato che la cessazione di una pregressa attività lavorativa è, per espresso richiamo normativo, condizione per l’accesso al riscatto.
Volendosi rinvenire una definizione del concetto di disoccupazione, il riferimento normativo che consente l’individuazione di parametri utili a tale definizione è il decreto legislativo n. 181/2000. In tale decreto, recante la disciplina normativa finalizzata ad agevolare l’incontro tra la domanda ed offerta di lavoro, lo stato di disoccupato consiste nella condizione di colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di un’occupazione.
La condizione di “disoccupato” assume rilievo sotto vari profili, come, ad esempio, per la fruizione dell’indennità di disoccupazione e degli interventi di promozione al reinserimento nel mondo del lavoro, ovvero per il riconoscimento di sgravi contributivi ai datori di lavoro che assumano lavoratori disoccupati di lunga durata.
Essenziale, ai fini dell’applicazione delle predette misure, è che il soggetto risulti iscritto nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’Impiego e che vi sia la persistenza dello stato di disoccupazione. La funzione di accertamento dello stato di disoccupazione è demandata dalla legge ai Centri per l’impiego, sia ai fini della promozione delle attività che il servizio pubblico svolge per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sia ai fini dell’eventuale erogazione dei relativi sussidi.
Ai fini dell’accertamento della condizione di inoccupazione di cui all’art. 14 comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 252/2005, si ritiene che, in assenza di specifiche disposizioni normative, spetti al fondo pensione l’individuazione della documentazione più idonea da richiedere all’iscritto. E’, comunque, da ritenersi congrua l’acquisizione da parte del fondo pensione di un certificato del Centro per l’impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status, unitamente a documento dal quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro (es. comunicazione di licenziamento da parte dell’azienda).
Inoltre, si ha presente che lo stato di disoccupazione risulta anche comprovabile, ai sensi dell’art.46, comma 1, lett. r) del D.P.R. n. 455/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. In ragione dell’estensione della normativa in materia di documentazione amministrativa anche ai privati che vi acconsentano (art. 2, comma 1 del medesimo D.P.R.), si ritiene ammissibile l’acquisizione da parte dei fondi pensione, in luogo della certificazione, di una dichiarazione dell’iscritto, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 455/2000, che attesti il mancato svolgimento di attività lavorativa per il periodo di tempo previsto dalla normativa. In tal caso andranno, comunque, effettuati dei controlli, sia pure a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
Con riferimento, poi, alla problematica posta circa lo status di socio accomandante e la compatibilità di tale qualifica con quella di inoccupazione, occorre precisare che nella società in accomandita semplice la distinzione fra soci accomandanti e soci accomandatari è fondata sulla diversa disciplina della responsabilità patrimoniale, limitata per i soci accomandanti e illimitata per gli accomandatari. Al beneficio della responsabilità limitata corrisponde una rigida, anche per giurisprudenza costante, esclusione degli accomandanti dall’amministrazione della società (divieto di immistione).
Ipotesi del tutto eventuale è lo svolgimento da parte del socio accomandante anche di un’attività lavorativa a favore della società; di conseguenza, la mera partecipazione societaria in qualità di accomandante non costituisce, di per sé, elemento identificativo di un rapporto di lavoro subordinato.
Per poter accertare l’esistenza o meno di tale ulteriore rapporto si renderebbe necessaria un’indagine complessa relativa, da un lato, al contratto associativo e, dall’altro, alle modalità in cui è articolato il rapporto fra accomandante e gli altri amministratori, atteso che la prestazione lavorativa potrebbe anche integrare gli estremi di un conferimento alla società sulla base del contratto sociale.
Nel caso di cui trattasi, pertanto, si ritiene che possa essere sufficiente acquisire la certificazione sopra indicata inerente l’attestazione dello stato di disoccupazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell’interessato, unitamente alla dichiarazione resa dallo stesso di non svolgere attività lavorativa nella società in accomandita semplice e di non ricevere da essa proventi.
Il Presidente f.f.
Aprile 2007
Oggetto: art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 – possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i “vecchi iscritti”
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del ……., codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, per la parte in cui prevede la possibilità per i “vecchi iscritti” a fondi pensione di richiedere la liquidazione in capitale del 100% della posizione.
Al riguardo, si ha presente che l’articolo 23, comma 7 è una norma transitoria di carattere fiscale, diretta, cioè, a disciplinare il regime tributario dei contributi e delle prestazioni relative ai “vecchi iscritti”. In tale ottica, la citata disposizione, nel prevedere che sui montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007 vi sia la possibilità per i “vecchi iscritti” di richiedere l’applicazione del nuovo, e più vantaggioso, regime fiscale (di cui all’articolo 11), chiarisce che siffatta possibilità non è, invece, ammessa nei riguardi dei “vecchi iscritti” che optassero per la liquidazione in capitale dell’intera posizione.
L’inciso “ferma restando la possibilità” non intende, pertanto, creare ex novo un diritto in capo ai “vecchi iscritti” al riscatto integrale, anche laddove le norme statutarie non lo consentissero, ma solo fare rinvio a quelle situazioni, ammesse da talune forme pensionistiche, di riscatto al 100%, per inserire ora un disincentivo di natura fiscale. La formulazione, tra l’altro, corrisponde a quella già contenuta nella circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001, il cui paragrafo 4 precisava che “per i vecchi iscritti rimane ferma la possibilità di optare per l’intera prestazione in forma di capitale”.
Sotto il profilo sostanziale, infatti, è da tenere presente che l’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, allorché ha introdotto una precisa regolamentazione delle prestazioni in rendita e in capitale per i “nuovi iscritti”, ha escluso l’applicazione nei riguardi dei “vecchi iscritti” delle norme di cui all’articolo 7 in tema di prestazioni, così facendo implicitamente salve le diverse disposizioni statuarie dei fondi pensioni. Per effetto di siffatta esclusione, sono state consentite disposizioni statutarie che prevedano la liquidazione delle prestazioni ai “vecchi iscritti” anche oltre il limite indicato nel citato articolo 7. In continuità con il decreto n. 124/1993 si pone ora il decreto n. 252/2005, il quale conferma la precedente deroga, inserendo ora, e qui sta la novità, una diversa disciplina di carattere fiscale.
Si conclude, dunque, nel senso di ritenere che “la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale”, di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, debba continuare ad essere considerata una facoltà riconoscibile al “vecchio iscritto” in funzione di una coerente disposizione statutaria in tal senso.
Il Presidente
Febbraio 2004
Oggetto: Riscatto della posizione individuale (art. 10, comma 1, del d.lgs. 124/93)
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento al quesito inviato in data …con il quale si chiede se un lavoratore, iscritto a …, che passi alle dipendenze di altra azienda parimenti associata al medesimo Fondo, possa esercitare il diritto al riscatto della posizione maturata e, in secondo luogo, se il lavoratore possa esercitare il diritto al riscatto qualora, invece, la nuova azienda non risulti ancora associata a …, pur rientrando nell’ambito dei destinatari dello stesso. Il Fondo specifica, altresì, con successivo fax del …, che per “azienda non ancora associata” deve intendersi una azienda che, pur essendo destinataria del fondo, non abbia ancora nessun lavoratore iscritto.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l’art. 10, comma 1 del d.lgs.124/93 prevede la possibilità del riscatto della posizione maturata qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Nel merito della questione prospettata, in relazione al primo punto, si rileva che il mero passaggio da una ad altra azienda, sempre rientrante nel bacino di riferimento di …, non determina per il lavoratore interessato, il venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, sempre che non vi sia soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro ed il secondo. Al riguardo si osserva che la previsione statutaria di cui all’art. 21 limita espressamente la possibilità di riscatto all’ipotesi di “cessazione del rapporto di lavoro o della cessazione definitiva della prestazione di lavoro implicanti il venir meno dei requisiti di partecipazione”. Pertanto, avuto riguardo alla generale norma di legge nonché alla specifica disposizione statutaria di cui sopra, non si ritiene che, nel caso rappresentato, si determinino le condizioni alle quali la legge subordina l’esercizio del diritto di riscatto.
In relazione al secondo punto, si evidenzia che lo Statuto del fondo individua precisamente i destinatari dello stesso, comprendendovi tutti i lavoratori già iscritti al fondo. Sicché, nel caso rappresentato, si reputa che il lavoratore mantenga le prerogative di partecipazione al fondo.
Il Presidente
Marzo 2003
Oggetto: Riscatto della posizione individuale
(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)
Si fa riferimento alla nota del ……. con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità di consentire il riscatto, nel caso di cessazione dell’attività lavorativa, anche a coloro che hanno effettuato adesioni su base individuale nonché in merito all’ambito dei soggetti che possono beneficiarne, alle modalità operative da adottare al riguardo e al regime fiscale applicabile.
In primo luogo, si ha presente che lo schema di regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita, predisposto da Abi, Ania e Assogestioni ed esaminato dalla Commissione l’11.10.2000, nel prevedere, all’art.12, l’esercizio del riscatto di cui all’art. 10, comma 1 del d.lgs.124/93 in caso di cessazione dell’attività lavorativa, non contiene limitazioni volte a precluderne l’applicazione a quei lavoratori che avessero aderito su base individuale.
E’ dato, quindi, ritenere che l’opzione del riscatto sia da riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione e vengano successivamente a perdere quel determinato requisito. Ciò precisato, è evidente che uno dei presupposti legittimanti l’esercizio della predetta facoltà è proprio il possesso dello status di lavoratore al momento dell’adesione, non potendo invocarsi il diritto del riscatto da parte di chi non si trovi in tale situazione.
Quanto, poi, alla documentazione da acquisire ai fini dell’attestazione dell’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa, dovrà aversi riguardo, in particolare, alla tipologia di attività lavorativa svolta dal soggetto (lavoro dipendente, lavoro autonomo ovvero libero professionista).
Infine, sotto il profilo tributario, si fa presente che secondo la nuova disciplina recata dal d.lgs.47/2000, ai riscatti esercitati per cessazione dell’attività lavorativa, ai sensi del citato art.10, comma 1 lett. c) del d.lgs.124/93 si applica, per effetto di quanto disposto dalla lettera d-ter dell’art.48-bis, comma 1 del Tuir, la tassazione ordinaria sull’importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e ai contributi non dedotti. Qualora, peraltro, il predetto riscatto sia esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali ad esempio il licenziamento derivante dal fallimento del datore di lavoro (come chiarito nella circolare n.29/2001 dell’Agenzia delle Entrate), la relativa prestazione in capitale sarà assoggettata a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis e 17-bis del Tuir.
Il Presidente
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