Dicembre 2012

Oggetto: Quesito in materia di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto alla Commissione un parere in merito alla possibilità, per un associato “vecchio iscritto”, di chiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita per una quota soltanto della propria posizione individuale, mantenendo la restante quota presso il Fondo e riservandosi la possibilità di chiedere successivamente, qualora la rendita predetta o la pensione obbligatoria non dovessero risultare più sufficienti, una nuova rendita con il patrimonio residuo ovvero la liquidazione totale della posizione sotto forma di capitale.

Al riguardo, si ha presente che, in base al disposto dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino a un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e, per la medesima percentuale, in rendita. Si ha altresì presente che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, risultassero iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 (cosiddetti “vecchi iscritti”), sono titolari di una serie di prerogative tra cui, in particolare, quella di  optare per la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale.

Nel merito, considerata anche l’assenza di esplicite indicazioni normative sul punto, si ritiene in via generale ammissibile che, a seguito dell’esercizio dell’opzione in ordine alle modalità di erogazione della prestazione pensionistica, in rendita e/o in capitale, solo una parte della stessa (o quella in rendita o quella in capitale) venga immediatamente percepita. La restante parte della posizione potrà essere mantenuta presso il Fondo dando luogo alla relativa quota di prestazione in un momento successivo su richiesta dell’iscritto.

Occorre peraltro evitare un eccessivo frazionamento della prestazione. Si ritiene quindi che la rimanente parte di posizione non possa formare a sua volta oggetto di una pluralità di richieste di prestazioni successive.

La scelta tra la rendita e il capitale deve pertanto essere effettuata in sede di accesso al pensionamento presso il Fondo, restando nella facoltà dell’iscritto unicamente la decisione in ordine al momento in cui chiedere l’erogazione della parte di prestazione non immediatamente fruita.

Il Presidente

Giugno 2003

Oggetto: Quesiti relativi alla disciplina applicabile in caso di morte dell’iscritto verificatasi dopo la richiesta della prestazione pensionistica di vecchiaia ed in tema di anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione.

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alle note del …., con le quali si richiedevano dei pareri in merito alle due questioni di cui all’oggetto.

La prima richiesta di parere si riferisce all’individuazione della disciplina da applicare nell’eventualità che un iscritto, avendo maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ed avendo, altresì, presentato la relativa domanda di erogazione della prestazione pensionistica, deceda prima che il Fondo termini la relativa attività liquidativa.

Nel caso di specie, prima del decesso, l’iscritto aveva provveduto – cessato il rapporto di lavoro – a sottoscrivere l’opzione per la liquidazione della prestazione in capitale.

Dunque non solo erano maturate le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica, ma erano state compiute già tutte le scelte atte a rendere concreto ed attuale il diritto alla prestazione, con individuazione anche delle modalità di erogazione della stessa.

Ciò posto, si ritiene che, nella specifica ipotesi prospettata, la morte sia intervenuta in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie previdenziale; di conseguenza, si reputa possa trovare applicazione la normativa civilistica in tema di successione.

La seconda richiesta di parere verte in materia di anticipazione sulla posizione maturata, giustificata dall’esigenza dell’iscritto di acquistare, per sé o per i figli, la prima casa di abitazione.

Nel merito, si richiede se sia legittima la pretesa di codesto Fondo di chiedere all’iscritto il certificato di residenza anagrafica, che attesti che l’avente diritto all’anticipazione – o il figlio dello stesso – risieda effettivamente nella casa acquistata.

La scrivente Commissione, nell’orientamento in materia di anticipazioni agli iscritti, del 16 ottobre 2002, ha già provveduto a fornire – per quanto di propria competenza – indicazioni di ordine generale sul tema, specificando altresì che, nel rispetto del dettato normativo, è rimessa ai fondi pensione la valutazione delle modalità concrete attraverso le quali pervenire alla concessione dell’anticipazione, purché le stesse non rendano, di fatto, difficilmente fruibile il relativo beneficio.

In linea di principio, si ravvisa comunque l’esigenza di sottolineare che può essere considerata favorevolmente l’adozione di criteri atti a consentire una rigorosa valutazione circa l’effettiva destinazione all’acquisto di “prima casa di abitazione” di somme che, in linea generale, sono state accantonate per finalità previdenziali.

Con tale precisazione, la scrivente Commissione ritiene che nel caso prospettato sia possibile rimettere al prudente e rigoroso apprezzamento dei responsabili di codesto Fondo la scelta in merito alla documentazione da produrre a sostegno ed integrazione della richiesta di anticipazione.

Il Presidente

Aprile 2001

Oggetto: Quesiti relativi all’ambito di applicazione dell’art. 59, commi 2 e 4, della l. n. 449/97.

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del …, codesto fondo ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione dei commi 2 e 4 dell’art. 59 della legge n. 449/97.

Con il primo quesito si chiede se, in relazione alla disposizione del comma 4, debbano ritenersi superate le clausole statutarie che prevedono la rivalutazione delle pensioni in funzione degli aumenti retributivi dei parigrado in servizio e, in caso affermativo, se si configuri l’applicazione automatica del sistema previsto dall’art. 11 del d. lgs. n.503/92 o se la norma sopravvenuta abbia caducato le difformi disposizioni statutarie, dando luogo ad un vuoto normativo colmabile solo attraverso la modifica dello statuto.

Con il secondo quesito si chiede se il divieto di trasformazione di quote di pensione in capitale fissato dal comma 2 a decorrere dall’1 gennaio 1998 sia applicabile anche a codesto Fondo e, in caso affermativo, se operi anche nei confronti degli iscritti che a quella data avevano maturato i requisiti per beneficiare delle prestazioni.

In merito al primo quesito, si osserva che il comma 4 dell’art. 59 ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l’adeguamento delle prestazioni pensionistiche ivi contemplate, l’applicazione esclusiva del sistema previsto dall’art. 11 del d. lgs. n. 503/92, con espressa esclusione di eventuali diversi meccanismi di rivalutazione delle pensioni e, tra gli altri, anche di quelli noti come “clausole oro”, che consentivano di collegare le prestazioni pensionistiche alle retribuzioni dei pari livello in servizio.

Si ritiene che detta norma, anche alla luce del meccanismo introdotto dall’art.34 della l. n. 448/1998 con effetto dal 1° gennaio 1999, si applichi direttamente alle forme pensionistiche a prestazione definita di tipo aggiuntivo e integrativo, in sostituzione del difforme sistema perequativo precedentemente previsto, pur in assenza di specifiche modifiche statutarie al riguardo.

Quanto al quesito relativo al comma 2 dell’art. 59, si informa che la questione ha già formato oggetto di un documento di carattere generale della Covip diffuso il 21 maggio 1999 e pubblicato sul bollettino della Commissione Anno II, n. 3 e sul sito internet www.covip.it, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

In tale documento è precisato, sulla base anche delle indicazioni fornite dai Ministeri del lavoro e del tesoro, che i vincoli posti dalla norma in argomento riguardano i “fondi preesistenti retti con la tecnica della ripartizione e cioè secondo un sistema che integra il momento solidaristico con riferimento ai flussi generazionali di finanziamento.”. Ciò attiene più propriamente alle ipotesi di prestazioni definite, considerata la dicotomia esistente tra conferimento contributivo e misure erogatorie. Il divieto non si applica invece “qualora si configuri l’ipotesi di conferimenti contributivi imputati su conti individuali di previdenza cui si applica un congegno di pura capitalizzazione in funzione del rendimento delle risorse investite, risultando, in tal caso indifferente, ai fini esposti, se il cespite per ciascun iscritto conferito sia liquidabile in forma di capitale o di rendita vitalizia.”.

Con riguardo all’ultima perplessità interpretativa manifestata da codesto fondo, si è dell’avviso che la norma di cui al comma 2 riguardi esclusivamente le prestazioni che decorrono dal 1° gennaio 1998.

In sostanza il divieto in parola non si applica ai trattamenti che presentano una decorrenza precedente al 1° gennaio 1998 anche se a quella data non ancora materialmente erogati dal fondo, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia applicazione retroattiva nei confronti di chi, previa risoluzione del rapporto di lavoro, era già in possesso dei requisiti di età e/o anzianità previsti per fruire della prestazione.

Il Presidente

Ottobre 2000

Oggetto: Chiarimenti in merito al regime di prestazioni, anticipazioni e riscatti.

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del… codesto Fondo ha posto all’attenzione della Commissione una serie di quesiti relativi all’interpretazione della normativa in tema di prestazioni, anticipazioni e riscatti.

In merito alla possibilità per gli iscritti ante 28 aprile 1993 di conseguire anche l’intera prestazione in forma di capitale, si rileva che per effetto della esclusione operata dall’art. 18, comma 7, non è direttamente applicabile ai “vecchi iscritti” la norma di cui all’art. 7, comma 6, lett. a) del d. lgs. n.124/93, che determina i limiti alla possibilità di liquidazione della prestazione in forma di capitale.

Fermi restando i vincoli posti dell’art. 59, comma 2, della 1. n. 449/97 riguardanti il procedimento di trasformazione di quote di pensione in capitale (in merito ai quali si allega copia della comunicazione Covip del 21 maggio 1999), resta, dunque, consentita una disposizione statutaria che preveda la liquidazione delle prestazioni ai “vecchi iscritti” anche oltre il limite indicato dal citato art. 7.

Con riferimento alla possibilità di prevedere anticipazioni, senza obbligo di ricostituzione della preesistente posizione, al di fuori dalle ipotesi normativamente previste, si precisa che per gli iscritti in data successiva al 28 aprile 1993 l’elenco delle situazioni di cui all’art. 7, comma 4, che legittimano il conseguimento dell’anticipazione (elenco suscettibile di integrazioni per i soli casi previsti dall’art. 7, comma 2, della l. n. 53/2000) è da considerare rigorosamente tassativo, stante 1′esplicita disposizione sulla inammissibilità di anticipazioni diverse da quelle legislativamente previste.

Riguardo ai “vecchi iscritti” si richiama 1′attenzione di codesto Fondo su quanto la Commissione ha già precisato in tema sia di anticipazioni sia di riscatti negli Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti adottati in data 26 novembre 1997 e pubblicati sul Bollettino della Commissione, anno I, n. l, e sul sito Internet della Covip.

Nel citato documento, pur muovendo dalla constatazione che i “vecchi iscritti” non sono destinatari diretti dell’art. 7, comma 4, relativo al divieto di prevedere anticipazioni e riscatti diversi, la Commissione, individuando nella norma in argomento un principio tipico delle forme che vogliono appieno realizzare finalità pensionistiche, ha segnalato ai fondi preesistenti “1′opportunità di procedere a ridefinire le discipline statutarie che consentono anticipazioni e riscatti diversi da quelli disciplinati dal D. 1gs. 124/93 “.

In merito poi alla reversibilità della rendita, si osserva che in assenza di disposizioni in materia da parte del decreto n. 124, il trattamento di reversibilità è istituto eventuale, la cui possibilità deriva da specifiche disposizioni statutarie in tal senso.

Il Presidente

Febbraio 1999

Oggetto: Fondo pensione aperto – Convenzioni assicurative .

(lettera inviata ad una società istitutrice di fondi pensione aperti)

In riferimento alla lettera del … contenente il quesito in oggetto, si comunica che, al fine di non creare differenziazioni tra gli iscritti connesse ai canali di collocamento e tenuto conto della unitarietà del Fondo, questa Commissione ritiene non ammissibile la stipulazione di più convenzioni assicurative per l’erogazione delle rendite da parte di un fondo pensione aperto.

Il Direttore Generale