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dott. Raffaele Capuano
1. Il Direttore
Generale è nominato dalla Commissione ai
sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto,
tra persone di comprovata competenza con qualifica
di dirigente generale nella pubblica amministrazione,
ovvero che abbiano maturato almeno cinque anni
di esperienza di livello dirigenziale presso la
Commissione o presso enti pubblici o in enti o
istituzioni creditizie, finanziarie o assicurative.
2. Il
Direttore Generale sovraintende al funzionamento
delle strutture, al fine di assicurarne il buon
andamento, e ne risponde alla Commissione.
A tal fine, il Direttore Generale:
a) coordina
l'attività delle strutture, vigilando affinché
l'attività sia svolta secondo gli indirizzi
e i criteri generali stabiliti dalla Commissione
e verificando la completezza degli atti, dei documenti,
nonché delle proposte di deliberazione
da trasmettere alla Commissione stessa e la coerenza
delle proposte agli indirizzi da essa assunti;
b) dà
attuazione alle deliberazioni della Commissione;
c) salvo
che non sia altrimenti disposto dalla Commissione,
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni
della Commissione stessa;
d) vigila
sull'osservanza, da parte dei dipendenti, delle
norme del regolamento del personale e delle altre
disposizioni di servizio;
e) provvede
alle spese necessarie per l'ordinaria gestione
dell'amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati
nel regolamento di contabilità e nelle
delibere della Commissione;
f) presenta al Presidente, per l'esame di competenza, il progetto di bilancio di previsione e quello consuntivo;
g) cura
ogni altra funzione demandatagli dai regolamenti
o da specifiche deliberazioni della Commissione.
3. Il
trattamento giuridico ed economico del Direttore
Generale è stabilito con deliberazione
della Commissione, da sottoporre al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 18, comma 4, del
decreto.
4. In caso di assenza o impedimento
del Direttore Generale, su proposta del Presidente,
la Commissione delibera che le sue funzioni siano
esercitate, per il tempo necessario, da un dirigente.
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