 |
Discipina
fiscale dei contributi e dei premi versati |
|
 |
Regime
tributario dei fondi pensione |
|
 |
Disciplina
delle prestazioni |
|
|
 |
Discipina
fiscale dei contributi e dei premi versati |
torna
su
|
| |
n.96 del 25 luglio 2005
Nell’ipotesi in cui i contributi versati al fondo pensione dal datore di lavoro siano incrementati della quota associativa da versare all’organizzazione sindacale di appartenenza non è corretto qualificare come “contributi di previdenza complementare” quelli destinati alla copertura della predetta quota associativa. Detti contributi non potranno, pertanto, beneficiare della previsione di esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 2, lettera h) del Tuir. Ciò in quanto il maggior importo espressivo della quota associativa da versare all’organizzazione sindacale di appartenenza non risulta inequivocabilmente e unicamente collegato agli obiettivi tipici della previdenza complementare, la cui funzione principale è quella di assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura previdenziale rispetto a quello offerto dal sistema pubblico.
n.232
del 29 dicembre 2003
Ai sensi dell’art.70 del TUIR
(ora art.105), gli accantonamenti effettuati dal datore
di lavoro a fondi interni sono deducibili dal reddito d’impresa
a condizione che il fondo sia costituito in conti individuali
del singolo dipendente e vi sia un patrimonio separato
con vincolo di destinazione ex art.2117 c.c.
Qualora manchi uno dei predetti requisiti, gli accantonamenti effettuati dal
datore di lavoro a fondi interni sono indeducibili dal reddito d’impresa
al momento del loro versamento. La deducibilità compete, invece, al momento
dell’erogazione della prestazione pensionistica.
In questo caso, peraltro, considerato che la composizione fiscale del fondo risulta
non omogenea, comprendendo in parte anche accantonamenti eseguiti ante 2001,
come tali non tassati in base alle precedente disciplina fiscale, la deduzione
delle somme pensionistiche erogate compete nella misura proporzionale corrispondente
al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione
e la consistenza complessiva dello stesso risultante alla fine dell’esercizio
precedente all’erogazione della prestazione.
n.245
del 23 luglio 2002
La risoluzione fa riferimento all'obbligo,
sancito dall'art.1, comma 2, del d.lgs.47/2000, in capo
all'iscritto alla forma pensionistica, di comunicare entro
il 30 settembre di ogni anno, con riferimento ai contributi
e premi versati nell'anno precedente (ovvero, se antecedente,
entro la data in cui l'iscritto matura il diritto alla
prestazione) i contributi e i premi non dedotti dal proprio
reddito complessivo (in genere per il superamento dei limiti
previsti). Tale adempimento è finalizzato a consentire
alla forma pensionistica di escludere i contributi e i
premi non dedotti dalla base imponibile, ai fini fiscali,
della prestazione erogata. In particolare, l'Agenzia precisa
che tale comunicazione deve essere resa obbligatoriamente
dall'iscritto, in quanto la determinazione dell'ammontare
dei contributi non dedotti dipende da circostanze soggettive
e note con certezza soltanto al contribuente che rappresenta
l'unico soggetto in grado di conoscere la propria situazione
reddituale, anche avuto riguardo agli altri redditi non
di lavoro dipendente e degli eventuali contributi versati
per i familiari a carico.
In tale contesto, quindi, il fondo pensione, nella propria veste di sostituto
d'imposta, non può sostituirsi all'iscritto in tale adempimento, non essendo
a conoscenza della precisa situazione reddituale e familiare del contribuente.
n.210
del 1° luglio 2002
La risoluzione riguarda il tema della
deducibilità dei contributi da parte dei c.d. "vecchi
iscritti", per i quali, sino al 1995, il limite di
deducibilità è costituito dal minor importo
tra il 12% del reddito complessivo ed il maggiore tra l'importo
dei contributi effettivamente versati nel 1999 e 5.164,56
euro.
Ai fini della corretta liquidazione del modello 730/2002, è precisato
che, qualora il contribuente si sia avvalso dell'assistenza fiscale prestata
dal CAF, la verifica dei limiti di deducibilità è demandata direttamente
al CAF il quale deve raffrontare la contribuzione effettivamente versata nell'anno
rispetto alla contribuzione versata nel 1999, la quale deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dal fondo.
In termini analoghi deve comportarsi, ad avviso dell'Agenzia, anche il datore
di lavoro che operi quale sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente
si sia avvalso dell'assistenza fiscale direttamente prestata dallo stesso datore.
n.140
del 9 maggio 2002
La risoluzione riguarda il tema della
deducibilità dei contributi da parte dei c.d. "vecchi
iscritti", per i quali l'art.4, comma 3 del Tuir stabilisce
un particolare regime transitorio, valido per un periodo
di cinque anni dal gennaio 2001 al 31 dicembre 2005. Per
tali soggetti, fermo restando il limite massimo del 12%
del reddito complessivo, il limite assoluto è maggiorato
della differenza fra i contributi effettivamente versati
nel 1999 e l'importo massimo di 10 milioni di lire (ora
5.164,56 euro).
Nel caso di specie, viene esaminata la situazione di un lavoratore dipendente
vecchio iscritto ad un fondo preesistente italiano, il quale, per un certo periodo, è stato
distaccato dal proprio datore di lavoro presso una società controllata
con sede in Gran Bretagna ed ha, quindi, aderito ad una forma pensionistica complementare
di diritto inglese, senza, peraltro, riscattare la posizione individuale maturata
in Italia. Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità, l'istante
chiede di conoscere se sia possibile tener conto dei contributi versati nel 1999
alla forma di previdenza inglese.
A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate fa presente che le disposizioni di
cui al d.lgs.124/93 non appaiono riferibili a fondi pensione non nazionali e
che, pertanto, i contributi versati nel 1999 a forme complementari di diritto
inglese non rilevano ai fini della maggiore deducibilità dei contributi
previdenziali.
n.102 del 29 marzo 2002
La risoluzione esamina la tematica
della deducibilità dei contributi versati da parte
di dipendenti pubblici ad un fondo pensione preesistente. |
|
 |
Regime
tributario dei fondi pensione |
torna
su
|
| |
n. 131 del 22 ottobre 2004
Tutti gli incrementi di ricchezza dei fondi devono essere tassati esclusivamente
attraverso la specifica imposta sostitutiva e non possono essere attratti a qualsiasi
altra forma di tassazione diretta. Nel caso di fondi pensione interni, al fine di evitare
una doppia tassazione è, pertanto, necessario che tali proventi non concorrano alla
determinazione del reddito complessivo della società nel cui ambito i fondi interni
sono costituiti, la società sarà, quindi, legittimata ad effettuare le opportune
rettifiche fiscali in sede di dichiarazione dei redditi in modo da sterilizzare
i ricavi generati dagli investimenti riferibili al fondo interno. L’irrilevanza
sul piano fiscale dei rendimenti finanziari attribuibili al fondo interno comporta,
inoltre, la loro esclusione anche dalla base imponibile IRAP in ragione di quanto
disposto dall’art. 3, comma 2 del decreto n. 446/1997. Il generico riferimento
operato dalla predetta norma ai fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 124/1993
fa infatti ritenere che la disposizione stessa si applichi a tutte le tipologie di fondi
disciplinati dal decreto n. 124/1993 e quindi anche ai fondi pensione interni istituiti,
ai sensi dell’articolo 2117 c.c. .
n.185 del 24 settembre 2003
L’attuale disciplina in materia
di tassazione dei fondi pensione, prevedendo che gli stessi
debbano essere assoggettati a una specifica imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, esclude che ai medesimi siano
applicabili altri regimi sostitutivi (ritenute e/o imposte
sostitutive) sui singoli redditi percepiti, eccezion fatta
per quei proventi la cui imponibilità sia espressamente
disposta da specifiche disposizioni di legge.
I rendimenti derivanti da un contratto
assicurativo di capitalizzazione di ramo V stipulato a
decorrere dal 1° gennaio 2001 (nel caso di specie si
trattava, in particolare, di una polizza a premio unico
con rendimento minimo garantito) non sono soggetti alla
relativa imposta sostitutiva del 12,50% poiché nessuna
norma dispone espressamente l’applicazione del predetto
prelievo in capo ai fondi pensione. Tali proventi devono
concorrere, invece, alla formazione del risultato della
gestione del fondo assoggettato ad imposta sostitutiva
nella misura dell’11%.
n.92
del 23 aprile 2003
Le imposte dovute dai fondi pensione
devono ritenersi incidenti su un reddito riconducibile
al fondo stesso e non ai suoi partecipanti. Conseguentemente
il fondo pensione può definire, le imposte dovute
per gli anni pregressi con le modalità stabilite
per la definizione delle imposte proprie. Pertanto, le
società che gestiscono fondi pensione aperti potranno
ricorrere al c.d. “condono tombale” di cui
all’art.9 della legge n.289/2002 anche al fine di
definire l’imposta sostitutiva dell’11% su
rendimenti finanziari dovuta ai sensi degli articoli 14
e 14-bis del decreto legislativo n.124/1993, applicando
le percentuali di definizione previste sugli importi delle
imposte sostitutive dovute da ciascun fondo.
n.199
del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il
caso di un fondo preesistente gestito mediante convenzione
assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le
coperture accessorie per i rischi di invalidità e
premorienza.
L'Agenzia, nel confermare quanto
già precisato nella risoluzione n.192, rileva che,
al fine della determinazione della base imponibile su cui
calcolare l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto
sottrarre dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno
il totale dei contributi versati al lordo della quota destinata
ad alimentare le prestazione per invalidità e premorienza.
Ciò, in linea con le considerazioni già espresse
nella circolare 29/E del 20 marzo 2001 relativamente ai
fondi disciplinati dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene
in rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare
i contributi raccolti su un conto corrente bancario prima
di versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza
gli interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura
delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari
non concorrono, cioè, alla formazione della posizione
individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo
stesso.
Fermo restando che nei confronti
dei fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte
del 27% sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14,
comma 3 del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi
bancari sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta,
la risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non
concorrono alla formazione del risultato di gestione, assoggettato
all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura in cui non
confluiscono nei conti individuali dei singoli iscritti.
Nel caso di specie, inoltre, la banca
ha erroneamente applicato la ritenuta del 27% sugli interessi
derivanti dal conto corrente. A fronte di tale errore,
l'Agenzia, rileva che vi è la possibilità,
da parte della banca (sostituto d'imposta) o del fondo
(sostituito) di fare istanza di rimborso all'Ufficio delle
Entrate o, alternativamente, di richiedere la restituzione
degli importi corrispondenti alla ritenuta effettuata e
non dovuta alla banca stessa, la quale può effettuare
una compensazione "interna" evidenziando il sorgere
dell'eccedenza nel modello 770.
n.198
del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il
caso di un fondo preesistente gestito mediante convenzione
assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le
coperture accessorie per i rischi di invalidità e
premorienza.
L'Agenzia, nel confermare quanto
già precisato nella risoluzione n.192, rileva che,
al fine della determinazione della base imponibile su cui
calcolare l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto
sottrarre dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno
il totale dei contributi versati al lordo della quota destinata
ad alimentare le prestazione per invalidità e premorienza.
Ciò, in linea con le considerazioni già espresse
nella circolare 29/E del 20 marzo 2001 relativamente ai
fondi disciplinati dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene
in rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare
i contributi raccolti su un conto corrente bancario prima
di versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza
gli interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura
delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari
non concorrono, cioè, alla formazione della posizione
individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo
stesso.
Fermo restando che nei confronti
dei fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte
del 27% sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14,
comma 3 del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi
bancari sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta,
la risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non
concorrono alla formazione del risultato di gestione, assoggettato
all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura in cui non
confluiscono nei conti individuali dei singoli iscritti.
Nel caso di specie, inoltre, la banca
ha erroneamente applicato la ritenuta del 27% sugli interessi
derivanti dal conto corrente. A fronte di tale errore,
l'Agenzia, rileva che vi è la possibilità,
da parte della banca (sostituto d'imposta) o del fondo
(sostituito) di fare istanza di rimborso all'Ufficio delle
Entrate o, alternativamente, di richiedere la restituzione
degli importi corrispondenti alla ritenuta effettuata e
non dovuta alla banca stessa, la quale può effettuare
una compensazione "interna" evidenziando il sorgere
dell'eccedenza nel modello 770.
n.197
del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il
caso di un fondo preesistente gestito mediante convenzione
assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le
coperture accessorie per i rischi di invalidità e
premorienza. L'Agenzia, nel confermare quanto già precisato
nella risoluzione n.192, rileva che, al fine della determinazione
della base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva
dell'11%, è corretto sottrarre dal valore del patrimonio
netto alla fine dell'anno il totale dei contributi versati
al lordo della quota destinata ad alimentare le prestazione
per invalidità e premorienza.
Ciò, in linea con le considerazioni
già espresse nella circolare 29/E del 20 marzo 2001
relativamente ai fondi disciplinati dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene
in rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare
i contributi raccolti su un conto corrente bancario prima
di versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza
gli interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura
delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari
non concorrono, cioè, alla formazione della posizione
individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo
stesso.
Fermo restando che nei confronti
dei fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte
del 27% sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14,
comma 3 del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi
bancari sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta,
la risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non
concorrono alla formazione del risultato di gestione, assoggettato
all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura in cui non
confluiscono nei conti individuali dei singoli iscritti.
n.192
del 17 giugno 2002
La risoluzione attiene al meccanismo
di determinazione della base imponibile su cui applicare
l'imposta sostitutiva dell'11% per i fondi pensione preesistenti
gestiti mediante convenzione assicurativa.
In forza del rinvio contenuto nell'art.14-quater
comma 2 del d.lgs.124/93, i vecchi fondi gestiti mediante
convenzioni assicurative sono disciplinati, dall'art.14-bis,
comma 2, del d.lgs.124/93, secondo il modello previsto
per i nuovi contratti individuali di assicurazione a fini
previdenziali di cui all'art.9-ter del d.gls.124793. L'imposta
sostitutiva dell'11% va applicata, in tali ipotesi, sul
risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta
determinato sottraendo dal valore attuale della rendita
in via di costituzione, diminuito dei premi versati nell'anno,
il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
In particolare, il fondo istante
chiedeva di conoscere se, ai fini del calcolo del risultato
di gestione, debba provvedersi allo scomputo, dal valore
attuale della rendita in via di costituzione al termine
dell'anno solare, di tutti i contributi versati al fondo
medesimo a fronte di ciascuna posizione previdenziale,
ovvero soltanto della parte di contributi effettivamente
versati dal fondo pensione alla compagnia di assicurazione
a titolo di premi. Ciò avendo presente che, nel
caso di specie, la contribuzione ricevuta del fondo non è interamente
destinata ad alimentare la formazione della posizione previdenziale
presso la compagnia assicurativa giacché una minima
parte è trattenuta dal fondo per far fronte alle
sue spese generali.
La perplessità interpretativa
esposta dal fondo trova origine nella formulazione letterale
dell'art.14-bis, comma 2 del d.lgs.124/93, laddove il termine "premi" -
che, nel linguaggio tecnico assicurativo, costituisce il
corrispettivo pagato a fronte della prestazione assicurativa
promessa - potrebbe intendersi riferito esclusivamente
alle somme che il fondo pensione versa alla compagnia assicurativa
per alimentare la posizione previdenziale.
L'Agenzia chiarisce che il paradigma
impositivo dei fondi pensione di cui al d.lgs.124/93 è da
individuare nell'art.14 del d.lgs.124/93, relativo ai fondi
pensione a contribuzione definita, nel quale è chiaramente
disposto che la determinazione del risultato di gestione
avviene al netto dei contributi versati nell'anno. Come
già precisato nella circolare n.29/E del 20 marzo
2001, per contributi devono, cioè, intendersi tutte
le somme, sia che provengano dal datore di lavoro sia che
provengano dal lavoratore, versate al fondo pensione a
favore dell'iscritto alla forma pensionistica complementare,
risultando indifferente l'utilizzo delle stesse a copertura
delle spese del fondo ovvero a copertura dei premi per
le prestazioni di invalidità e premorienza, piuttosto
che ad incrementare le singole posizioni individuali.
Il riferimento ai premi, contenuto
nell'art.14-bis, va correttamente inteso ed adattato al
corrispondente riferimento ai contributi di cui all'art.14
del d.lgs.124/93, posto che il rinvio disposto dall'art.14-quater
alla disciplina dell'art.14-bis, è da inquadrarsi
come rinvio materiale, a soli fini, cioè, di comodità redazionale,
e non già come rinvio formale di recepimento dell'intero
disposto della normativa richiamata.
n.
80 dell'8 marzo 2002
In considerazione della natura meramente
virtuale degli accantonamenti effettuati, per i dipendenti
pubblici, a titolo di trattamento di fine rapporto (tanto
nel caso in cui siano destinate a previdenza complementare,
quanto nel caso che conservino la loro natura di TFR),
l'INPDAP ha chiesto chiarimenti relativamente al regime
di tassazione applicabile ai rendimenti attribuiti al conto
virtuale. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito
che occorre procedere al calcolo virtuale dell'imposta
sostitutiva sui rendimenti maturati e alla contabilizzazione
nei conti virtuali (quello relativo al TFR e quello relativo
alla previdenza complementare) del rendimento al netto
dell'imposta sostitutiva.
n.169
del 29 ottobre 2001
L'art.14-quater, comma 2-bis del
d.lgs.124/93 dispone che per le forme pensionistiche preesistenti
gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione, autorizzate all'applicazione del regime
transitorio di cui all'art.18, comma 8-bis e seguenti del
decreto 124/93 l'imposta sostitutiva dell'11% si applica
sulla differenza, determinata alla data di accesso alla
prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi
versati. Tale criterio di tassazione vale, peraltro, solo
nel caso in cui la forma pensionistica sia costituita in
conti individuali dei singoli dipendenti.
Al riguardo, la risoluzione precisa
che, nel caso in cui non risulti, invece, individuabile,
per ciascun iscritto o il valore finale della prestazione
o i contributi accumulati ad esso riferibili o entrambi
i parametri, il fondo stesso non sconterà alcuna
imposta sostitutiva e conseguentemente le prestazioni erogate
dovranno essere tassate per il loro intero ammontare. Fino
al termine del periodo transitorio i predetti fondi restano,
comunque, soggetti al versamento di un'addizionale dell'imposta
sostitutiva nella misura dell'1%, calcolata sul patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.
n.15
del 15 febbraio 2000
Se una norma non prevede espressamente
l’imponibilità di un singolo provento percepito
da un fondo pensione (attraverso una ritenuta o un’imposta
sostitutiva) tutti gli incrementi di ricchezza del fondo
sono tassati esclusivamente attraverso la specifica imposta
sostitutiva del fondo e non sono attratti ad altra autonoma
forma di imposizione diretta.
|
|
 |
Disciplina
delle prestazioni |
torna
su
|
| |
n.275 del 5 novembre 2009
Il sistema di esenzione della parte corrispondente ai rendimenti finanziari della prestazione pensionistica è stata introdotta a partire dal riordino della previdenza complementare operato dal decreto legislativo n.47 del 2000. In attuazione dei principi di delega, il decreto legislativo n. 47 del 2000 ha introdotto l’obbligo, in capo al fondo pensione, di applicare l’imposta sostitutiva dell’11% sul risultato netto maturato per ciascun periodo d’imposta e, contestualmente, ha escluso dall’imponibile della prestazione previdenziale i rendimenti che abbiano scontato l’imposta sostitutiva dell’11% presso il fondo.
Analoga rilevanza dei rendimenti è stata, poi, confermata con il decreto legislativo n.252 del 2005, all’art.11, comma 6.
I rendimenti finanziari che devono essere sottratti dalla base imponibile della prestazione previdenziale liquidata in capitale, sono solo quelli esclusi per espressa previsione normativa, vale a dire quelli corrispondenti al montante maturato dal 1° gennaio 2001.
Non è, quindi, possibile escludere da tassazione i rendimenti finanziari, compresi nella prestazione, relativi ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2001.
n.259 del 15 ottobre 2009
Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune.
La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF, eseguite come sostituto d’imposta, ex art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal datore di lavoro privato o pubblico – non statuale - sulle somme corrisposte, a vario titolo, a dipendenti trova la sua disciplina nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. e, quindi, deve essere presentata dal percipiente nel termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 (art. 37) che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle Amministrazioni dello Stato. Pertanto, nel caso in cui il menzionato termine decadenziale non sia rispettato, ne deriva che il rapporto tributario deve ritenersi esaurito, con conseguente inesistenza del diritto al rimborso.
n.40 del 17 febbraio 2009
Le prestazioni di previdenza integrativa corrisposte in unica soluzione da un fondo pensione italiano ad un soggetto residente in Germania devono essere assoggettate, in virtù dell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Germania, a tassazione in Italia per la quota parte di prestazione riferibile all’attività esercitata nel territorio di detto Stato.
n.421 del 5 novembre 2008
Con riferimento ad un’operazione di liquidazione di un fondo pensione preesistente, nella quale era stato previsto, oltre al trasferimento, anche la possibilità di riscattare la pozione individuale, l’Agenzia delle Entrate precisa che si tratta di ipotesi di riscatto non rientrante tra quelle agevolate fiscalmente indicate nell’articolo 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 252/2005, da ricondurre, pertanto, alle cause diverse di cui all’articolo 14, comma 5 del d. lgs. n. 252/2005. E’, poi, riepilogato il regime fiscale applicabile ai diversi montanti maturati (fino al 31/12/2000, dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e, poi, dall’1/1/2007).
n.399 del 22 ottobre 2008
La risoluzione ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati secondo le norme recate dal decreto n. 252/2005 e riepiloga il regime fiscale applicabile ai diversi montanti maturati (fino al 31/12/2000, dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e, poi, dall’1/1/2007) con riferimento al riscatto per mobilità e per cause diverse.
n.302 del 15 luglio 2008
Il trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Banca d’Italia a favore del personale assunto fino al 27 aprile 1993 si inquadra nel settore della previdenza complementare e si configura come una forma di previdenza integrativa preesistente rientrante tra le forme previste dall’articolo 18, comma 3 del d.lgs.124/1993. Pertanto, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni integrative corrisposte dalla Banca d’Italia, in quanto relative ad una forma di previdenza complementare, possono beneficiare della tassazione agevolata su una base imponibile ridotta all’87,50%.
n.301 del 15 luglio 2008
Le prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi integrativi gestiti dall’INPS quali il Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell’ex Ente Autonomo del Porto di Trieste non possono fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50% in quanto non possono considerarsi quali “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del d.lgs.124/1993”.
n.186 del 25 luglio 2007
La risoluzione riepiloga il regime di tassazione applicabile alle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme pensionistiche complementari, con riferimento ai montanti maturati fino al 31.12.2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.
n.97 del 11 maggio 2007
Istituzione del codice tributo “1018” per il versamento, mediante modello F24, della ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita, ai sensi del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6. n.83 del 3 maggio 2007
La locuzione “a seguito di pensionamento”, utilizzata nell’articolo 17, comma 1 lettera a-bis) del Tuir (abrogato dal 1° gennaio 2007 per effetto del decreto n. 252/05) ai fini dell’applicazione della tassazione separata alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale, va riferita all’effettivo pensionamento e non alla mera maturazione delle requisiti per l’accesso e si rende, pertanto, applicabile alle prestazioni che vengono richieste e percepite dal momento dell’accesso alle prestazioni del sistema previdenziale pubblico.
n.8 del 18 gennaio 2005
I rendimenti che dovessero essere riconosciuti da un fondo
negoziale sulla posizione previdenziale a decorrere dalla data in cui è
maturato il diritto alla prestazione e fino al momento della sua effettiva erogazione
non possono essere considerati come parte integrante della prestazione previdenziale
ed usufruire del regime fiscale agevolato proprio dei fondi pensione.
Si ritiene, infatti, che il trattamento fiscale previsto dal d. lgs. n. 124 del 1993
che assoggetta ad un’imposta sostitutiva ridotta (nella misura dell’11%)
il risultato della gestione dei fondi pensione, debba essere riferito esclusivamente
a quei rendimenti che abbiano natura previdenziale. La finalità previdenziale
cessa, nel caso di specie, al momento della maturazione del diritto alla prestazione
e non può essere estesa ai rendimenti di natura prettamente finanziaria che
dovessero essere erogati dal fondo pensioni successivamente; tali rendimenti devono
essere, pertanto, assoggettati al regime proprio dei redditi di capitale con
tassazione ad aliquota ordinaria.
Per la liquidazione in forma di rendita la tassazione progressiva applicabile
è quella vigente al momento della corresponsione della pensione mentre,
in caso di liquidazione in forma di capitale, la tassazione avviene con riferimento
all’anno di maturazione del diritto e non a quello della percezione.
n.136 del 16 novembre 2004
Le erogazioni effettuate dai fondi degli enti creditizi
pubblici esclusi dall’obbligo del regime AGO (Banco
X e Banco Y), limitatamente alla quota di trattamento posto
a carico degli stessi fondi, devono essere qualificate
come prestazioni di previdenza complementare ai sensi dell'articolo
50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir (già articolo
47) e le prestazioni in corso di erogazione al 1 gennaio
2001 sono assoggettate all'imposta sui redditi ai sensi
dell'articolo 52 dello stesso Tuir (già articolo
48-bis), nella misura dell'87,5 per cento dell'ammontare
corrisposto.
n.30 del 2 marzo 2004
I riscatti della posizione individuale
effettuati ai sensi dell’art.10, comma 1 lett. c)
del d.lgs.124/1993, esercitati a seguito della perdita
dei requisiti di partecipazione a forme di previdenza complementare
causati dalla cessazione del rapporto di lavoro connessa
alla fruizione delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente delle imprese di credito e delle banche di credito
cooperativo, rientrano tra i riscatti per i quali l’imposta
sul reddito si applica separatamente ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera a-bis) del TUIR. Tali ipotesi di riscatto
possono, infatti, farsi rientrare tra le ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro indipendenti dalla volontà delle
parti.
n.299
del 12 settembre 2002
La risoluzione attiene al trattamento
fiscale da riservare alle prestazioni in forma di capitale
erogate dai fondi pensione a seguito di riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'art.10, comma 1 lett.
c) del d.lgs.124/93, diverso da quello esercitato per pensionamento
o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o
per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti.
L'Amministrazione, nel ricordare
che tali prestazioni, previa deduzione della parte di reddito
già tassato, sono assoggettate ad imposta IRPEF
quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente,
chiarisce che sulla componente reddituale in discorso competono
le detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art.13 del
Tuir, in assenza di una norma ad hoc che espressamente
le escluda. I fondi pensione sono, pertanto, tenuti ad
operare tali detrazioni qualora l'iscritto presenti una
specifica richiesta in tal senso. Circa, poi, le modalità di
commisurazione della detrazione, è stato precisato
che la stessa va rapportata al periodo di oermanenza nel
fondo pensione nell'anno in cui sorge il diritto alla prestazione
anziché al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
n.243
del 22 luglio 2002
L'Agenzia delle Entrate interviene
per fornire chiarimenti relativamente al trattamento tributario
da applicare alle prestazioni dei fondi pensione ove vi
sia stata liquidazione di un fondo preesistente gestito
mediante polizza assicurativa e conseguente trasferimento
delle relative posizioni ad un fondo pensione non assicurativo.
Al riguardo, l'Agenzia afferma che
il fondo pensione non assicurativo, nel momento in cui
eroga all'iscritto la prestazione deve tener conto del
fatto che in occasione del trasferimento della posizione è stata
già applicata sulla parte della posizione relativa
ai rendimenti maturati la ritenuta a titolo d'imposta del
12,50% (di cui all'art.6 della legge 482/1985).
Onde evitare una doppia tassazione
sui medesimi importi, la parte della prestazione previdenziale
corrispondente ai rendimenti già assoggettati a
tassazione all'atto del trasferimento non deve essere,
quindi, nuovamente compresa nella base imponibile soggetta
a tassazione in fase di erogazione della prestazione. Qualora,
come nella fattispecie in esame, vi sia stata, invece,
una duplicazione dell'imposta, il contribuente ha diritto
al rimborso dell'imposta versata e non dovuta, presentando
apposita istanza all'Ufficio delle Entrate territorialmente
competente per territorio.
n.30
del 31 gennaio 2002
Nel caso di specie,
in occasione di una fusione per incorporazione di due istituti
bancari, è stata riconosciuta ai pensionati del fondo
pensione interno alla società incorporata la possibilità,
sulla base degli accordi collettivi intercorsi, di richiedere
la trasformazione della rendita in una quota capitale.
In ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme
derivanti dalla capitalizzazione delle predette pensioni,
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattandosi di pensioni
maturate anteriormente all'anno 2001, si rende applicabile
la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore
del d.lgs.47/2000. Le somme da erogare sono inquadrabili
nella categoria delle "altre indennità e somme"percepite
una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti
di lavoro dipendente disciplinata dall'art.16, comma 1,
lettera a) del Tuir. Alle somme da liquidare va applicata,
in mancanza di una correlazione diretta con le somme erogate
a suo tempo come TFR, ai sensi dell'art.17, comma 2 del
Tuir, nella formulazione previgente, l'aliquota interna
determinata secondo i criteri previsti per la determinazione
dell'aliquota del TFR.
n.60 del 9 maggio 2000
La risoluzione riguarda la determinazione della base imponibile delle prestazioni erogate da un fondo pensione preesistente che investe le proprie risorse sottoscrivendo quote di fondi comuni di investimento, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato della gestione maturato in ciascun anno.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, essendo l’investimento in quote di fondi comuni effettuato dal fondo pensione (per il tramite di una SGR) a titolo di provvista, ossia quale impiego delle contribuzioni ricevute dai partecipanti, la titolarità delle suddette quote è esclusivamente del fondo pensione, quindi il trattamento tributario applicato ai proventi non ha alcun effetto nei confronti degli iscritti.
L’intero ammontare dell’importo attribuito agli iscritti, sia la restituzione dei contributi che i rendimenti, deve essere assoggettato a tassazione secondo la disciplina prevista per le prestazioni erogate dai fondi pensione. La tassazione ai sensi dell’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si applica sull’intero ammontare dell’importo attribuito agli iscritti, costituito sia dalla restituzione dei contributi sia dai rendimenti.
|
|
| |
|
|
|
|