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La
Commissione è composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalità nelle materie
di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità
e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n.14, con la procedura di cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.400;
la deliberazione del Consiglio dei ministri è
adottata su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro. Il presidente e i membri della commissione
durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
(D.lgs. 124/93 - art.16, 3°
comma) |