RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure, in alternativa:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.