Trasferimento

Facoltà riconosciuta all’iscritto di trasferire la posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare: in caso di accesso a una nuova attività lavorativa, in qualsiasi momento (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione); volontariamente, decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica. Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso la forma pensionistica di precedente appartenenza.