Codice etico dell'Organo di vertice

Di seguito si riporta il testo del codice etico dell’Organo di vertice (che all’epoca dell’adozione del Codice stesso era denominato “Commissione”).

I membri della Commissione, considerando che su di loro grava la responsabilità particolare di salvaguardare l’integrità e la reputazione del sistema della Previdenza Complementare che assume sempre più importanza nel sostegno dell’età avanzata per le future generazioni, il giorno 2 febbraio 2006 hanno convenuto il presente codice etico di condotta:

1.Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta fornisce direttive e stabilisce regole deontologiche standard e criteri di comportamento per i membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni.
Esso non pregiudica o sostituisce le altre regole previste dalla legislazione vigente in materia.

2.Principi fondamentali

I membri della Commissione mantengono una condotta rispondente al più elevato standard morale.
Essi sono tenuti ad agire dando prova di onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza farsi influenzare dai propri interessi personali.
Essi sono tenuti ad evitare qualunque situazione che possa dar luogo ad un conflitto di interesse.
Essi devono essere altresì consapevoli dell’importanza dei propri compiti e responsabilità, tenere conto della natura pubblica della loro funzione e seguire una condotta che consenta di mantenere la fiducia del pubblico nel sistema della Previdenza Complementare.

3.Indipendenza

I membri della Commissione nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e doveri loro attribuiti operano con indipendenza e imparzialità evitando trattamenti di favore e respingendo pressioni indebite.
Non assumono altresì impegni, né danno indicazioni, né forniscono promesse o rassicurazioni in ordine a questioni che rientrano nella competenza della Commissione.
E’ incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare ricompense, regalie o doni il cui valore ecceda un importo conforme alle usanze e comunque trascurabile, di carattere finanziario o non finanziario, che siano in qualche modo connessi alle funzioni svolte in qualità di membri della Commissione.
Per le eventuali attività svolte nell’ambito di contributi scientifici ed accademici o di partecipazione a corsi e seminari collegate alle funzioni svolte, i membri non accettano alcuna forma di remunerazione.
I rapporti con i gruppi di interesse sono regolati in maniera compatibile con la loro indipendenza nonché con il principio di integrità.

4. Conflitti di interesse

I membri della Commissione evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo ad un conflitto di interesse. Un conflitto di interesse si configura allorché i membri della Commissione hanno un interesse privato o personale che possa influire o sembri influire sulla loro imparzialità e obbiettività nell’ assolvimento dei compiti ad essi assegnati. Per interesse privato o personale si intende ogni potenziale vantaggio per essi stessi, il loro nucleo familiare ovvero la cerchia dei loro parenti, amici e conoscenti.
Qualora propri familiari abbiano in corso o intraprendano rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con soggetti vigilati o con le rispettive forme istitutive ne danno informazione alla Commissione e si astengono dal partecipare ad eventuali decisioni che coinvolgono tali soggetti.
Qualora i membri della Commissione partecipino attivamente ad esami, concorsi, selezioni volti alla assunzione di personale, informano preventivamente la Commissione di eventuali partecipanti legati da un rapporto di parentela.