La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento a un Piano welfare, da utilizzare attraverso una specifica piattaforma web, che consente ai destinatari la fruizione di utilità specificatamente individuate; il Piano consente ai dipendenti di utilizzare il credito welfare quale contribuzione aggiuntiva a un fondo pensione. In relazione a ciò viene precisato che, in considerazione delle caratteristiche del Piano, la contribuzione aggiuntiva ai fondi di previdenza complementare può essere qualificata quale onere deducibile che non concorre alla formazione del reddito ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, sempreché risultino rispettate le condizioni e i limiti previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir. Considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenziale complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità.