La risoluzione attiene al meccanismo di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11% per i fondi pensione preesistenti gestiti mediante convenzione assicurativa.
In forza del rinvio contenuto nell'art.14-quater comma 2 del d.lgs.124/93, i vecchi fondi gestiti mediante convenzioni assicurative sono disciplinati, dall'art.14-bis, comma 2, del d.lgs.124/93, secondo il modello previsto per i nuovi contratti individuali di assicurazione a fini previdenziali di cui all'art.9-ter del d.gls.124793. L'imposta sostitutiva dell'11% va applicata, in tali ipotesi, sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
In particolare, il fondo istante chiedeva di conoscere se, ai fini del calcolo del risultato di gestione, debba provvedersi allo scomputo, dal valore attuale della rendita in via di costituzione al termine dell'anno solare, di tutti i contributi versati al fondo medesimo a fronte di ciascuna posizione previdenziale, ovvero soltanto della parte di contributi effettivamente versati dal fondo pensione alla compagnia di assicurazione a titolo di premi. Ciò avendo presente che, nel caso di specie, la contribuzione ricevuta del fondo non è interamente destinata ad alimentare la formazione della posizione previdenziale presso la compagnia assicurativa giacché una minima parte è trattenuta dal fondo per far fronte alle sue spese generali.
La perplessità interpretativa esposta dal fondo trova origine nella formulazione letterale dell'art.14-bis, comma 2 del d.lgs.124/93, laddove il termine premi - che, nel linguaggio tecnico assicurativo, costituisce il corrispettivo pagato a fronte della prestazione assicurativa promessa - potrebbe intendersi riferito esclusivamente alle somme che il fondo pensione versa alla compagnia assicurativa per alimentare la posizione previdenziale.
L'Agenzia chiarisce che il paradigma impositivo dei fondi pensione di cui al d.lgs.124/93 è da individuare nell'art.14 del d.lgs.124/93, relativo ai fondi pensione a contribuzione definita, nel quale è chiaramente disposto che la determinazione del risultato di gestione avviene al netto dei contributi versati nell'anno. Come già precisato nella circolare n.29/E del 20 marzo 2001, per contributi devono, cioè, intendersi tutte le somme, sia che provengano dal datore di lavoro sia che provengano dal lavoratore, versate al fondo pensione a favore dell'iscritto alla forma pensionistica complementare, risultando indifferente l'utilizzo delle stesse a copertura delle spese del fondo ovvero a copertura dei premi per le prestazioni di invalidità e premorienza, piuttosto che ad incrementare le singole posizioni individuali.
Il riferimento ai premi, contenuto nell'art.14-bis, va correttamente inteso ed adattato al corrispondente riferimento ai contributi di cui all'art.14 del d.lgs.124/93, posto che il rinvio disposto dall'art.14-quater alla disciplina dell'art.14-bis, è da inquadrarsi come rinvio materiale, a soli fini, cioè, di comodità redazionale, e non già come rinvio formale di recepimento dell'intero disposto della normativa richiamata.