Adesioni tacite – richieste di annullamento

Categoria: 
Adesione a previdenza complementare
Data: 
Luglio, 2009


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla Vs. nota del ……., con la quale è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di operare l’annullamento di adesioni tacite, e la conseguente restituzione del TFR devoluto al Fondo, a fronte di istanze presentate da alcuni datori di lavoro, a seguito dell’avvenuta constatazione di errori materiali verificatisi nella fase di trasmissione dei dati.

In particolare, codesto Fondo ha chiesto di conoscere quali verifiche effettuare al fine di accertare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro e della documentazione da questi prodotta (moduli TFR1/TFR2). Nella nota sopra indicata sono, inoltre, chieste indicazioni in merito alla quantificazione degli importi da restituire, considerato che il Fondo ha già provveduto ad investire i flussi di TFR che gli sono stati accreditati.

Circa il primo profilo, si condivide innanzitutto l’opportunità, rappresentata nella nota, di non dar corso immediato a tali richieste e di prestare la massima attenzione al fenomeno, sia in termini di qualità delle richieste che in termini di numerosità delle stesse.

Giova, tuttavia, rilevare che il D.M 30 gennaio 2007, recante le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, non prevede meccanismi di attribuzione di data certa alla sottoscrizione dei Moduli TFR1/TFR2, da parte del lavoratore. Ciò rende non agevole l’accertamento a posteriori, da parte del Fondo, della data in cui è stata effettivamente formalizzata la volontà di non aderire a previdenza complementare.

Come noto, ai sensi del sopra citato Decreto, la manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione dell’apposito Modulo, che deve essere messo a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro nel semestre di riferimento. L’originale del Modulo sottoscritto dal lavoratore è conservato agli atti del datore di lavoro mentre una copia è consegnata al lavoratore, controfirmata dal datore per ricevuta.

Solo la mancata sottoscrizione, nel predetto semestre, della relativa modulistica, dà luogo all’attivazione dell’adesione tacita del lavoratore alla forma pensionistica complementare e la conseguente devoluzione alla stessa dei flussi futuri di TFR. Rispetto a tale procedura, si conviene che può non essere del tutto agevole, da parte della forma pensionistica, distinguere le richieste di annullamento dovute ad effettivi errori materiali del datore di lavoro dalle richieste che trovano fondamento in possibili comportamenti scorretti delle parti.

Un segnale di anomalia potrebbe, ad avviso della scrivente, riscontrarsi nel decorso di un lasso di tempo non brevissimo tra la devoluzione del TFR tacito e la successiva richiesta di annullamento.

Come precisato nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006, le forme pensionistiche destinatarie del TFR tacito sono tenute ad informare prontamente il lavoratore dell’avvenuta adesione dello stesso e a fornirgli tutte le informazioni utili per assicurargli la piena conoscenza delle modalità di funzionamento della forma e dei diritti ed obblighi connessi all’adesione. L’effettuazione tempestiva di tale comunicazione dovrebbe, quindi, favorire l’emersione immediata degli eventuali errori e la conseguente segnalazione degli stessi alla forma pensionistica.

Se è ragionevole attendersi che, in siffatte situazioni, sia il lavoratore stesso a denunciare alla forma pensionistica l’irregolare devoluzione allo stesso del TFR, non si può, peraltro, escludere, in astratto, che la mancanza di una reazione immediata non sia dovuta a mera inerzia del lavoratore.

In ogni caso, si reputa assolutamente necessario che la richiesta di annullamento inoltrata dal datore di lavoro sia accompagnata da una dichiarazione di assenso del lavoratore sottoscritta in originale, da formularsi in calce alla nota del datore ovvero con lettera separata, e che venga prodotta copia del Modulo TFR1/TFR2, firmata dal lavoratore e per ricevuta dal datore e debitamente datata.

Trattandosi, poi, di errore non addebitabile alla forma pensionistica, gli importi da riaccreditare saranno quelli corrispondenti al valore della posizione al primo giorno utile di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di annullamento completa della suddetta documentazione. In un’ottica di massima trasparenza, si rileva, inoltre, l’opportunità di accompagnare l’operazione di riaccredito con una nota riassuntiva delle variazioni intervenute e delle spese decurtate, da inoltrare al datore di lavoro e al lavoratore per conoscenza.

Infine, nel manifestare preoccupazione per la problematica qui rappresentata, si chiede a codesto Fondo di voler tenere informata la scrivente Commissione sull’entità del fenomeno e sulla tempistica delle relative richieste.

Il Presidente