Anticipazione agli iscritti - acquisto prima casa – assenza di previsione statutaria - richiesta successiva all’acquisto (art.7, comma 4 del d.lgs. n.124/93)

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Luglio, 2005

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del..., integrata in data…, codesto Fondo ha posto all’attenzione della Commissione un quesito avente ad oggetto la possibilità di concedere ad un aderente iscritto al Fondo dal mese di novembre 1994 l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione, anche in assenza della previsione statutaria dell’istituto e in relazione ad una domanda inoltrata al Fondo successivamente all’acquisto stesso.

Nella nota è specificato che la casa è stata acquistata nel maggio 2003 e che la richiesta, inoltrata di recente, riguarda la concessione dell’anticipazione relativa a tutti i contributi versati sino al 31 dicembre 2004.

E’ inoltre precisato che il Comitato di gestione di codesto Fondo ha espresso il parere che la richiesta dell’iscritto possa essere accolta, ritenendo in ogni caso opportuno acquisire il parere in merito di questa Commissione.

Con riferimento alle questioni sollevate, si richiamano le precisazioni formulate dalla Commissione nei documenti di carattere generale sull’argomento del 5 settembre 2000 e 16 ottobre 2002 sull’argomento. Nel primo si è chiarito che l’istituto delle anticipazioni si applica automaticamente ai nuovi iscritti ai fondi pensione anche in assenza di specifica norma (da adottare, comunque, alla prima occasione utile) e, nel secondo, che l’anticipazione presuppone una stretta connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma.

Tenuto conto di quanto sopra, si reputa che possa essere condivisa l’impostazione assunta dal Comitato di gestione di codesto Fondo, favorevole alla concessione dell’anticipazione nell’ipotesi prospettata, ritenendo che la mancata previsione statutaria dell’istituto e il fatto che la richiesta sia stata presentata dall’iscritto successivamente all’acquisto, ma in un tempo tale da non interrompere il nesso di causalità, non siano di ostacolo alla liquidazione del beneficio, in presenza ovviamente dei requisiti previsti dall’art.7, comma 4 del d. lgs. n.124/1993.

Il Presidente