Anticipazione agli iscritti - Decorrenza del requisito degli otto anni

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Settembre, 2005

 

(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del ...con la quale è stata prospetta una questione in merito al momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni necessari per poter chiedere l’erogazione di anticipazioni.

Viene qui in rilievo la disposizione dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 il quale dispone che l’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati e che ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

In merito alla predetta previsione normativa codesto Fondo individua una linea interpretativa in base alla quale, ai fini dell’ anzianità utile per il computo del diritto all’anticipazione, si debba far riferimento alla formale iscrizione anche laddove diversa sia la decorrenza della contribuzione.

Al riguardo, è utile richiamare quanto già precisato nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, elaborato dalle Associazioni di categoria e ritenuto conforme alla normativa da parte della Commissione nell’ottobre 2000. In detto Schema, infatti, al punto 13 relativo alle anticipazione, è stato specificato che l’iscritto può conseguire anticipazioni trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo.

In coerenza con quanto già precisato a proposito dei fondi pensione aperti, si conviene, pertanto, con le determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione di codesto Fondo, ritenuto che, anche per i fondi negoziali, il momento iniziale da prendere a riferimento per il calcolo degli otto anni debba essere il momento dell’iscrizione al Fondo pensione, non avendo rilevanza, a tal fine, l’eventuale diversa decorrenza della prima contribuzione.

Il Presidente