Anticipazione agli iscritti - ristrutturazione prima casa -  estinzione mutuo

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Maggio, 2005

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla richiesta di codesto Fondo con la quale è stato sottoposto alla Commissione un quesito in merito all’istituto delle anticipazioni agli iscritti di cui all’ art.7, comma 4, del d. lgs. 124/93.

In particolare, si invita la Commissione a voler esprimere un parere in ordine a due ipotesi considerate non immediatamente inquadrabili nell’ambito della fattispecie generale disciplinata dalle norme e dagli orientamenti interpretativi emanati sul punto dalla Commissione.

Tenuto conto di quanto sopra, si forniscono alcune indicazioni in ordine alle fattispecie rappresentate, fermo restando che, in linea generale, è rimessa alle determinazioni degli organi amministrativi dei fondi, secondo il loro prudente apprezzamento, la definizione dei casi concreti cui è possibile ricondurre l’applicazione dell’istituto delle anticipazioni, in coerenza con l’esigenza di assicurare che i contributi versati a previdenza complementare siano precipuamente destinati ad alimentare la creazione di un montante finale volto ad assicurare prestazioni di carattere pensionistico.

La prima fattispecie riguarda la possibilità per l’iscritto al fondo di ottenere la liquidazione dell’anticipazione a valere sulla propria posizione previdenziale per sostenere spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione nel caso in cui detto immobile non sia di proprietà dell’iscritto ma di terzi.

Sul punto si osserva che l’articolo 7, comma 4, del d. lgs.124/93 nel disciplinare la concessione dell’anticipazione elenca, tra l’altro, le ipotesi dell’acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli e della ristrutturazione della prima casa di abitazione utilizzando, pertanto, in entrambe i casi la medesima locuzione prima casa di abitazione.

Dalla lettura della norma si desume che l’ipotesi di anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione deve intendersi riferita ad un immobile di proprietà così come per l’acquisto; detta interpretazione risulta, peraltro, confortata dalla normativa sulle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto così come interpretata in sede negoziale collettiva e dagli Orientamenti in tema di anticipazioni adottati dalla Commissione il 16 ottobre 2002.

La seconda fattispecie riguarda la possibilità di ottenere l’anticipazione a fronte dell’estinzione di un contratto di mutuo; viene chiesto se sussiste un collegamento funzionale e temporale tra la sottoscrizione del contratto stesso ed il momento di presentazione della domanda di anticipazione alla luce anche del requisito temporale richiesto agli iscritti per poter accedere all’istituto medesimo.

A tal riguardo si rinvia al menzionato Documento della Commissione nel quale si fa esplicito riferimento alla stretta connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa, cui consegue che il decorso del tempo non deve interrompere ogni collegamento funzionale tra somme erogate e l’esigenza tutelata dalla norma, il tutto nell’ambito di una autonomia gestionale del fondo ispirata comunque alla tutela del risparmio previdenziale in linea con la destinazione naturale degli accantonamenti.

Con riferimento a tale situazione, si reputa che debba essere escluso l’utilizzo dell’istituto in questione per l’estinzione di mutui contratti in occasione di acquisti effettuati in un’epoca significativamente antecedente alla richiesta di anticipazione.

Il Presidente