Cassa liberi professionisti

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Fonti istitutive
Data: 
Luglio, 2010

(lettera inviata ad una Cassa di previdenza per liberi professionisti)
Con nota del ………... codesta Cassa ha formulato una serie di quesiti volti a meglio comprendere il ruolo che la stessa può esercitare quale fonte istitutiva di forme di previdenza complementare.

 

Con il primo quesito è stato chiesto di conoscere se la Cassa possa promuovere, nell’interesse della collettività dalla stessa rappresentata, forme di adesioni ad un fondo pensione aperto senza l’intermediazione del sindacato che rappresenta la categoria.

Vengono, al riguardo, in rilievo due disposizioni contenute nell’art.3, comma 1, del d.lgs. n.252 del 2005, recante l’elencazione delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare: la lettera b) e la successiva lettera g).

In base alla lettera b), una forma di previdenza complementare destinata a lavoratori autonomi o liberi professionisti può essere costituita, in primo luogo, attraverso un accordo sottoscritto fra detti lavoratori e promosso da loro sindacati ovvero da associazioni di rilievo almeno regionale.

Nel novero delle associazioni di rilievo almeno regionale che possono farsi promotrici dei predetti accordi sono senz’altro da ricomprendere anche gli enti di diritto privato di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n. 103, atteso il rinvio contenuto nell’art. 3, comma 1 lett. g) alla disposizione di cui alla predetta lettera b). La lettera g) riconosce, infatti, espressamente a tali enti la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare secondo le disposizioni di cui, tra l’altro, alla precedente lettera b).

Ai sensi del combinato disposto di dette previsioni si può, dunque, prefigurare un’adesione a fondo aperto realizzata per il tramite di un accordo fra …… liberi professionisti promosso dalla rispettiva Cassa di previdenza e assistenza.

Inoltre, vi è da considerare che l’art.3, comma 1, lett. g), attribuisce agli enti previdenziali di diritto privato, di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, anche il potere di istituire direttamente forme di previdenza complementare. Gli enti in argomento sono dunque abilitati sia ad istituire direttamente, tramite delibera degli stessi, fondi pensione negoziali, sia a promuovere, con le medesime modalità, adesioni a fondi aperti. Si tratta, pertanto, di una possibilità alternativa rispetto a quella contemplata dalla precedente lettera b), potendo l’ente dar vita in via autonoma, senza l’intervento di un accordo tra lavoratori, ad una forma di previdenza complementare.

Con il secondo quesito, codesta Cassa chiede se vi è la possibilità di convenzionarsi con i fondi pensione aperti e i PIP, così da ottenere la riduzione delle spese applicate ai ………..liberi professionisti che vi aderiscono. Nello specifico, la Cassa richiama l’art.8, comma 2 dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti e l’art. 7, comma 2 dello Schema di regolamento dei PIP, adottati con deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, che prevedono la possibilità delle predette forme di inserire nei regolamenti la previsione di convenzionamenti con ""associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti"".

Essendo la Cassa un ente di diritto privato a base associativa, si ritiene che la stessa rientri appieno tra i soggetti che possono sottoscrivere i predetti convenzionamenti, ove la relativa previsione, considerata come facoltativa dalla COVIP, sia stata inserita nel regolamento del fondo pensione aperto o del PIP.

Infine, viene chiesto se la Cassa possa incentivare l’adesione a previdenza complementare dei suoi iscritti, sottoscrivendo convenzioni con reti di distribuzione commerciale o di servizi, utenze, carburanti, ecc., così da consentire il versamento al fondo pensione degli abbuoni riconosciuti all’aderente in base a tali convenzioni.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare che la modalità di finanziamento prevista dall’art.8, comma 12 del d.lgs. n.252 del 2005, che consente di delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento al fondo pensione dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito degli acquisti effettuati presso i centri vendita convenzionati, risulta limitata, a seguito della modifica recata dall’articolo 1, comma 82 della legge n. 247del 2007, ai soli soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565.

Non si tratta, quindi, di una modalità di finanziamento ammessa in via generalizzata per tutti gli iscritti a previdenza complementare, ma di un meccanismo riferito a una ristretta categoria di soggetti, corrispondente a coloro che avrebbero titolo per iscriversi al ""Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari"" istituito in seno all’INPS. Solo i destinatari del predetto Fondo possono, pertanto, avvalersi della modalità di finanziamento di cui all’8, comma 12 del d.lgs. n.252 del 2005.

Ai fini dell’applicazione della norma succitata non assumono, poi, alcun rilievo le motivazioni di carattere commerciale sottostanti al riconoscimento degli abbuoni a coloro che utilizzano i predetti strumenti di pagamento (se, cioè, derivanti o meno da accordi a monte con associazioni rappresentative dei soggetti interessati). Ferma restando l’esigenza che vi sia coincidenza tra chi conferisce la delega al centro convenzionato ed il soggetto titolare della posizione presso il fondo, risulta irrilevante verificare nel concreto, come chiesto da codesta Cassa, le modalità di realizzazione degli accordi sottostanti.

Il Presidente

Per completezza, è opportuno evidenziare che la categoria dei fondi preesistenti c.d. ""interaziendali"" ha formato oggetto di alcuni orientamenti interpretativi della Commissione, in ordine ai limiti e alle condizioni che si ritiene incontrino le predette forme pensionistiche ai fini dell'adesione di nuovi destinatari. Sul punto, si vedano i seguenti documenti, disponibili sul sito della Commissione (www.covip.it): ""Quesiti sui fondi preesistenti: orientamenti sui fondi preesistenti"" del 26 novembre 1997 (paragrafo 4.), ""Precisazioni in materia di area dei destinatari dei fondi pensione interaziendali istituiti anteriormente al 15 novembre 1992"" del 6 maggio 1999 e ""Area dei destinatari dei fondi preesistenti - orientamenti interpretativi"" del 26 gennaio 2001.
Nel merito, si osserva che il quesito sottoposto all'attenzione di questa Commissione, attiene, sotto il profilo sostanziale, alla problematica della successione nel tempo dei contratti collettivi di diverso livello, da definire, in caso di contrasto, alla stregua della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale, attesa l'uguale natura di contratti collettivi, sia pure in ambiti diversi, di ambedue le regolamentazioni.
Al riguardo, occorre rilevare che è da intendersi rimessa alle sole parti sottoscrittrici l'interpretazione dei vari accordi stipulati, ivi compresa la problematica di coordinamento tra gli stessi, allorché non sia possibile riscontrare un collegamento strutturale e funzionale fra contratto nazionale e aziendale.
In particolare, per quanto attiene all'ipotesi oggetto del quesito (rapporto esistente tra l'accordo di adesione a … e l'accordo istitutivo di … ) si fa presente che nell'accordo contrattuale collettivo del … , istitutivo del fondo… è stata espressamente contemplata l'eventualità che alcuni dipendenti del settore … avessero già aderito a fondi o casse preesistenti, disponendo che ""possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore… già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e … stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del fondo"".
Le fonti istitutive di … hanno inteso, così, salvaguardare i precedenti accordi contrattuali istitutivi di fondi o casse aziendali, confermando l'efficacia degli stessi e negando validità alle eventuali richieste di iscrizione che dovessero pervenire da lavoratori già interessati da fondi aziendali.
Nulla è detto, invece, circa le eventuali adesioni collettive pregresse a fondi preesistenti interaziendali (come appunto …), in ordine alle cui sorti non è agevolmente riscontrabile, nell'ambito del citato accordo istitutivo di …., l'effettiva volontà delle parti sottoscrittrici.
Sotto il profilo fiscale, infine, fermo restando che le interpretazioni della normativa fiscale non rientrano nelle competenze della scrivente Commissione, neppure nel caso di norme speciali riguardanti i fondi pensione, va, comunque, rilevato che l'art.10, comma 1, lett. e-bis) del DPR 917/1986, in materia di deducibilità dei contributi versati a forme di previdenza complementare, si applica indifferentemente sia ai versamenti effettuati ai fondi di nuova istituzione sia a quelli rivolti ai fondi preesistenti.
Relativamente, poi, alla quota di reddito formata da redditi da lavoro dipendente, la deducibilità dei contributi risulta vincolata, come noto (fatta comunque eccezione per i vecchi iscritti), al versamento di una certa quota di TFR alle ""forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124"". Al riguardo, si ha presente che tale locuzione è da ritenersi comprendente anche delle forme attuate mediante adesioni collettive a fondi preesistenti (sia pure interaziendali).Il Presidente