Chiarimenti in merito al regime di prestazioni, anticipazioni e riscatti

Categoria: 
Prestazioni
Prestazioni pensionistiche
Data: 
Ottobre, 2000

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(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del… codesto Fondo ha posto all'attenzione della Commissione una serie di quesiti relativi all'interpretazione della normativa in tema di prestazioni, anticipazioni e riscatti.

In merito alla possibilità per gli iscritti ante 28 aprile 1993 di conseguire anche l'intera prestazione in forma di capitale, si rileva che per effetto della esclusione operata dall'art. 18, comma 7, non è direttamente applicabile ai vecchi iscritti la norma di cui all'art. 7, comma 6, lett. a) del d. lgs. n.124/93, che determina i limiti alla possibilità di liquidazione della prestazione in forma di capitale.

Fermi restando i vincoli posti dell'art. 59, comma 2, della 1. n. 449/97 riguardanti il procedimento di trasformazione di quote di pensione in capitale (in merito ai quali si allega copia della comunicazione Covip del 21 maggio 1999), resta, dunque, consentita una disposizione statutaria che preveda la liquidazione delle prestazioni ai vecchi iscritti anche oltre il limite indicato dal citato art. 7.

Con riferimento alla possibilità di prevedere anticipazioni, senza obbligo di ricostituzione della preesistente posizione, al di fuori dalle ipotesi normativamente previste, si precisa che per gli iscritti in data successiva al 28 aprile 1993 l'elenco delle situazioni di cui all'art. 7, comma 4, che legittimano il conseguimento dell'anticipazione (elenco suscettibile di integrazioni per i soli casi previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 53/2000) è da considerare rigorosamente tassativo, stante 1'esplicita disposizione sulla inammissibilità di anticipazioni diverse da quelle legislativamente previste.

Riguardo ai vecchi iscritti si richiama 1'attenzione di codesto Fondo su quanto la Commissione ha già precisato in tema sia di anticipazioni sia di riscatti negli Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti adottati in data 26 novembre 1997 e pubblicati sul Bollettino della Commissione, anno I, n. l, e sul sito Internet della Covip.

Nel citato documento, pur muovendo dalla constatazione che i vecchi iscritti non sono destinatari diretti dell'art. 7, comma 4, relativo al divieto di prevedere anticipazioni e riscatti diversi, la Commissione, individuando nella norma in argomento un principio tipico delle forme che vogliono appieno realizzare finalità pensionistiche, ha segnalato ai fondi preesistenti 1'opportunità di procedere a ridefinire le discipline statutarie che consentono anticipazioni e riscatti diversi da quelli disciplinati dal D. 1gs. 124/93 .

In merito poi alla reversibilità della rendita, si osserva che in assenza di disposizioni in materia da parte del decreto n. 124, il trattamento di reversibilità è istituto eventuale, la cui possibilità deriva da specifiche disposizioni statutarie in tal senso.

Il Presidente