Chiarimenti in merito alla disciplina prevista dall’art. 10, comma 3-ter, del d.lgs. n. 124/93)

Categoria: 
Prestazioni
Riscatto per premorienza
Data: 
Febbraio, 2001

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del … codesto Fondo ha posto all’attenzione della Commissione alcuni quesiti in merito alla disciplina contenuta nell’art. 10, comma 3-ter, del d.lgs. n. 124/93.

In particolare si è chiesto di conoscere se le norme sulla premorienza siano applicabili anche agli iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 (vecchi iscritti); inoltre, con riferimento all’interpretazione dell’articolo in oggetto, si è chiesto se gli aventi diritto alla prestazione in esso individuati siano ordinati secondo un criterio preferenziale e se le disposizioni testamentarie dell’iscritto possano essere considerate quali diverse disposizioni del lavoratore, in modo da ripartire la posizione tra tutti gli eredi testamentari, anche in presenza dei soggetti indicati nel citato comma 3-ter dell’art. 10.

Riguardo al primo quesito, relativo all’ambito di applicazione del citato art. 10, si reputa utile trasmettere il documento approvato dalla Commissione il 15 febbraio u.s. , che fornisce orientamenti in materia di disciplina dei trasferimenti, riscatti e anticipazioni con riguardo ai fondi preesistenti.

Il citato documento contiene anche indicazioni circa l’applicazione dell’art. 10, comma 3-ter, alle forme pensionistiche preesistenti, che si ritiene possano costituire utile guida nelle valutazioni da compiersi da parte degli organi di codesto Fondo nel definire le regole da applicarsi per il caso di decesso del lavoratore iscritto al fondo prima del conseguimento della prestazione pensionistica.

Con l’occasione si reputa, inoltre, opportuno precisare, in relazione al significato da attribuire alle disposizioni del citato art. 10, comma 3-ter che, quanto agli aventi diritto, la congiunzione ovvero tra i beneficiari individuati nell’articolo porta a ritenere che il comma in parola stabilisca un ordine preferenziale tra i soggetti indicati, cosicché la presenza del coniuge superstite esclude il diritto dei figli, quella dei figli in assenza del coniuge esclude il diritto degli ascendenti e così via.

Ciò vale, in ultimo, anche per le diverse disposizioni del lavoratore iscritto che rilevano solo in caso di assenza del coniuge, dei figli e dei genitori a carico dell’iscritto e in mancanza delle quali la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Il Presidente