Componenti dell’organo di controllo di un fondo preesistente

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Organi di amministrazione e controllo
Data: 
Febbraio, 1998

 


(lettera inviata ad una banca )

Con riferimento alla nota del … di codesta Cassa di Risparmio, pervenuta alla scrivente in data ..., con la quale si chiede di sapere se, attesa la esternalizzazione della forma pensionistica interna e la conseguente necessità di procedere alla nomina dell’organo di controllo del fondo pensione, sia compatibile, con quanto previsto dall’art.8, comma 8, secondo periodo, del D.M. tesoro n. 703/96, la nomina, da parte della Cassa di Risparmio (soggetto sottoscrittore del Fondo pensione), di persone fisiche che ricoprono, allo stesso tempo, la carica di componente del collegio sindacale della Cassa stessa.

Al riguardo si fa presente la norma dell’art.18, comma 2, del D.Lgs.124/93; detta disposizione stabilisce, a carico delle forme pensionistiche preesistenti, l’obbligo di adeguamento, entro dieci anni dall’entrata in vigore del medesimo Decreto legislativo, alle disposizioni dell’art.6, commi 4 e 5, secondo le norme per loro specificatamente emanate dal Ministro del Tesoro, d’intesa con la Commissione di cui all’art.16; tali ultime norme non sono state ancora emanate, essendo tuttora in corso di esecuzione l’iter procedurale fissato per la comunicazione di cui all’art.18, comma 6 del Decreto Legislativo in parola.

Sul punto in ogni modo, il documento della Commissione di Vigilanza concernente gli orientamenti interpretativi in materia di fondi preesistenti, già trasmesso a codesta Cassa con nota del ..., afferma (si veda pag. 4, primo periodo) l’auspicabilità, e non la doverosità di ogni volontà di adeguamento dei fondi preesistenti, prima del termine decennale previsto dal citato art. 18, comma 2, alle disposizioni vigenti (ivi comprese quelle previste nel DM. Tesoro n.703/96) per i fondi di nuova istituzione.

Il Direttore Generale