Conferimento al fondo pensione del TFR pregresso

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Maggio, 2009

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del …….., con la quale codesto Fondo ha rappresentato le linee operative che intende adottare circa i conferimenti del TFR pregresso, chiedendo conferma della correttezza delle stesse, e al fax del …… u.s. con il quale è stata inoltrata copia del Modulo predisposto per la devoluzione di detti importi.

Come noto, la possibilità di destinare a previdenza complementare anche lo stock di TFR accumulato presso il datore di lavoro, oltre ai flussi futuri, ha formato oggetto di un primo chiarimento nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.70/E del 18 dicembre 2007.

Il chiarimento dato in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, è stato poi confermato anche in via normativa. La legge finanziaria per il 2008 (legge n.244/2007) ha, infatti, introdotto, nell’art. 23 del d.lgs. n.252/2005, il comma 7-bis, recante le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

In merito a tale forma di finanziamento della previdenza complementare, oggi pacificamente ammessa e disciplinata, codesto Fondo ha formulato, nella prima nota inviata, alcune considerazioni e chiesto alla Commissione un parere sulla correttezza degli intendimenti operativi rappresentati.

La prima questione evidenziata è quella dell’ammissibilità del conferimento al Fondo del predetto TFR pregresso nell’ipotesi in cui tale facoltà non sia espressamente contemplata dallo statuto. Come infatti indicato nella nota, lo statuto del Fondo non contiene previsioni puntuali in materia, ma solo una generica facoltà per il lavoratore di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.

Al riguardo, si ha presente che le clausole statutarie in tema di contribuzione, riprese dallo Schema COVIP, fanno riferimento a quelle che sono le fonti standard di finanziamento di un fondo pensione negoziale, valide per la generalità degli iscritti, il cui versamento è effettuato, di norma, con cadenze periodiche per tutta la fase di accumulazione. Quanto al TFR è, quindi, menzionato soltanto il TFR maturando e non anche il TFR pregresso.

Tale ultima fonte di contribuzione non è espressamente menzionata in quanto trattasi di una fonte eccezionale che non riguarda tutta la platea degli iscritti, ma solo quegli iscritti per i quali trovano applicazione appositi accordi con i datori di lavoro; la stessa si sostanzia, inoltre, in un versamento una tantum.

Ancorché il TFR pregresso non sia espressamente menzionato all’interno dello statuto, codesto Fondo può senz’altro accogliere anche siffatte somme, atteso che non vi sono più dubbi sulla legittimità del loro versamento a previdenza complementare.

Stante quanto sopra considerato, non si ritiene, inoltre, opportuno che il Fondo intervenga a modificare il proprio statuto per introdurre previsioni esplicite in tal senso. Indicazioni in materia potranno essere riportate in Nota informativa, dando conto della possibilità per il Fondo di ricevere anche il TFR pregresso ove previsto nei contratti collettivi o negli accordi collettivi o individuali di lavoro.

Inoltre, è stato chiesto se sia necessario modificare la contrattazione collettiva nazionale o integrativa aziendale. Tale intervento non appare indispensabile, considerato che il TFR pregresso può essere devoluto a previdenza complementare anche sulla base di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Infine, sicuramente utile è la predisposizione, così come prefigurato dal Fondo, di un Modulo sia per la formalizzazione dell’accordo sulla devoluzione del TFR pregresso a previdenza complementare, ove questa non tragga già origine nella contrattazione collettiva, e sia per la trasmissione al Fondo delle informazioni indispensabili per la gestione delle relative somme ai fini fiscali.

A proposito di detto Modulo, si segnala l’opportunità che venga ivi inserita anche una sintetica indicazione del trattamento fiscale applicabile alle relative somme, idonea ad informare l’iscritto, facendo poi rinvio al Documento sul regime fiscale per la disciplina di dettaglio.

Il Presidente