Decorrenza del termine quinquennale – facoltà di trasferimento presso altro fondo (art. 10, comma 3-bis del d.lgs.124/93)

Categoria: 
Prestazioni
Trasferimenti delle posizioni individuali
Data: 
Novembre, 2003

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale )

Si fa riferimento alla nota pervenuta il …, con la quale codesto Fondo ha sottoposto all'attenzione della Commissione un quesito in ordine al tema dell'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 10 del d.lgs.124/93.

In particolare, si chiede un parere sul tema della individuazione del momento dal quale far decorrere il computo dei primi cinque anni di vita del fondo pensione, ai fini della determinazione del periodo di permanenza presso il fondo necessario affinché il singolo iscritto possa eventualmente avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale presso altro fondo pensione.

Sul punto si reputa che l'espressione utilizzata dal legislatore, piuttosto che essere collegata al momento della formale costituzione dell'associazione - fondo pensione (atto costitutivo), debba essere più opportunamente ricondotta al momento in cui il fondo è posto nella concreta possibilità di operare (e di acquisire quindi le adesioni dei destinatari) avendo ricevuta la prescritta autorizzazione all'esercizio.

Ciò tanto più in quanto la fattispecie in esame comporta la decorrenza di un termine che acquista significato in specifico rapporto al concreto avvio di un programma pensionistico complementare, con la possibilità, per i destinatari dell'iniziativa, di cominciare a costruire la propria posizione individuale.

Per quanto sopra, si reputa che l'atto dal quale far decorrere il computo del quinquennio di cui al comma in esame debba individuarsi nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, quale momento cui consegue la possibilità di procedere alla raccolta delle adesioni e dei contributi, estrinsecazione della concreta operatività dell'iniziativa previdenziale.

Il Presidente