Definizione di nuovo iscritto, ma non di prima occupazione

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Giugno, 2001

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del…, con la quale codesto Fondo ha chiesto alla Commissione di definire il significato dell’espressione “nuovo iscritto, ma non di prima occupazione” ad una forma pensionistica complementare, al fine di risolvere alcune situazioni dubbie relative a nuovi dipendenti che hanno presentato domanda di adesione.

Al riguardo si rileva, preliminarmente, che la precisazione richiesta assume rilievo per differenziare la situazione contributiva del “nuovo iscritto, ma non di prima occupazione” da quella prevista dall’art. 8, comma 3, del d. lgs. n.124/93 per i “lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto legislativo”, per i quali è disposta la integrale devoluzione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR.

In merito si ritiene che la disposizione di cui all’art. 8, comma 3, risponda all’esigenza di tutelare, attraverso l’imposizione di maggiori flussi contributivi alla previdenza complementare, quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del d. lgs. n.124 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Ne deriva che il nuovo aderente che possa vantare contributi versati alla previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993 appartiene alla categoria del “nuovo iscritto, ma non di prima occupazione”, con esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3.

In base alle precisazioni formulate e avendo riguardo alla casistica prospettata da codesto fondo, per i soggetti privi di anzianità contributiva nel regime obbligatorio al 28 aprile 1993 si applica comunque la disposizione di cui al citato art. 8, comma 3, anche laddove gli stessi siano stati inizialmente occupati in un’azienda che non prevedeva forme pensionistiche complementari ovvero abbiano aderito sin dall’inizio dell’attività lavorativa ad un fondo pensione riscattando successivamente la posizione in occasione del cambiamento dell’attività lavorativa.

Analogamente, i lavoratori già iscritti a forme di previdenza obbligatoria alla data del 28 aprile 1993 sono al di fuori dell’ipotesi normativa di cui all’art. 8, comma 3, sia nel caso in cui siano alla prima esperienza di previdenza complementare, sia nel caso in cui aderiscano al fondo dopo aver riscattato la posizione da altra forma pensionistica complementare.

Ipotesi diversa – peraltro non espressamente formulata da codesto fondo -, che per completare il quadro delle possibili nuove adesioni si ritiene comunque opportuno analizzare in questa sede, è quella del lavoratore che si trovi nella situazione di cui all’art. 18, comma 7, del d. lgs. n. 124/93, cioè già iscritto alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 124/93 ad una forma pensionistica “preesistente”, il quale acceda successivamente alla medesima data ad altro fondo per effetto del trasferimento della posizione individuale, ex art. 10 del d. lgs. n. 124/93. In tal caso l’aderente, non avendo interrotto la partecipazione al sistema di previdenza complementare, mantiene, pur accedendo al nuovo fondo dopo il 28 aprile 1993, lo status di “vecchio iscritto” per gli aspetti eventualmente previsti nell’assetto ordinamentale del fondo di destinazione e, in ogni caso, sotto il profilo fiscale.

Per quanto attiene ai provvedimenti da adottare in caso di errato inquadramento del nuovo iscritto, si fa presente che la regolarizzazione dei flussi contributivi relativi al TFR si rende eventualmente necessaria laddove l’errore dia luogo al mancato versamento al fondo dell’intero accantonamento al TFR per i lavoratori di prima occupazione nel senso sopra precisato; viceversa, nel caso di errato inquadramento nella categoria dei lavoratori di prima occupazione, l’esigenza di regolarizzazione va valutata in coerenza con le determinazioni delle fonti istitutive, alle quali compete ex comma 2 del medesimo art. 8, la fissazione della contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione.

Il Direttore Generale