Determinazione della misura del compenso spettante ai membri del collegio sindacale

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Organi di amministrazione e controllo
Data: 
Marzo, 2003

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale )

Si fa riferimento alla richiesta di un parere in ordine ai criteri di determinazione degli onorari spettanti ai dottori commercialisti membri di collegi sindacali, di cui alle note del …..

In particolare nelle note suddette è sottolineata la necessità che l'assemblea del fondo deliberi un compenso la cui entità sia conforme ai livelli minimi retributivi previsti dalla Tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Sotto il profilo civilistico è altresì evidenziato che l'art. 2402 c.c. dispone che il compenso annuale dei membri dell'organo di controllo, ove non venga stabilito dall'atto costitutivo, deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Si rileva, preliminarmente, che la previsione dell'art. 2402 c.c è formulata con specifico riferimento alle società per azioni e non trova automatica applicazione per il caso di un fondo pensione che, come nella specie, si configura come entità di carattere associativo priva di scopo di lucro.

Ciò posto, si rileva, quanto ai criteri in base ai quali determinare la misura del compenso delle prestazioni professionali che, in linea generale, la misura della retribuzione non è vincolata ma rimessa alla libera pattuizione delle parti (la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di escludere l'inderogabilità dei compensi minimi indicati nelle tabelle delle tariffe dei compensi dei professionisti).

Si reputa, quindi, che l'argomento relativo alle determinazioni della misura del compenso dei componenti gli organi del fondo possa essere ricondotto all'alveo dell'autonomia negoziale e delle libere determinazioni degli organi competenti, tenute presenti le esigenze connesse alla serietà dell'impegno professionale richiesto unitamente alla peculiare caratterizzazione dei fondi pensione, anche sotto il profilo dello scopo e della natura giuridica.

Il Presidente