Interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs.124/93

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Febbraio, 2000

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo, tenuto conto della disposizione dell’art. 8, comma 2 del d.lgs.124/93, secondo la quale, nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo da destinare al fondo va indicato in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo di imposta precedente, ha chiesto di far conoscere se sia, comunque, ammissibile il versamento di contributi al fondo da parte di soggetti che non abbiano avuto redditi nel periodo di imposta precedente (facendo in particolare riferimento al caso di un lavoratore autonomo che inizi la sua attività lavorativa nell’anno stesso di iscrizione al fondo).

Al riguardo, fermo restando che la regola dettata dalla citata disposizione di legge deve intendersi quale criterio di carattere generale da applicarsi necessariamente in via ordinaria, questa Commissione ritiene che - nella rappresentata ipotesi di lavoratori autonomi che nell’anno precedente non siano risultati titolari di reddito in quanto non ancora esercenti attività lavorativa - possa ammettersi, sotto il profilo sostanziale, l’adesione al fondo e la conseguente contribuzione, limitatamente al primo periodo, in misura percentuale al reddito presunto dell’anno in corso ovvero anche in misura fissa.

Considerato, peraltro, che la questione involge anche aspetti riflessi di carattere fiscale e che l’interpretazione delle norme fiscali non rientra tra le competenze della Commissione, si raccomanda a codesto Fondo di acquisire, per tale specifico profilo, il parere del Ministero delle Finanze, al quale è stata già inoltrata una nota informativa in merito.

Il Direttore Generale