Modalità gestionali dei fondi preesistenti

Categoria: 
Gestione del fondo
Gestione delle risorse
Data: 
Marzo, 2012

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesta Cassa, istitutrice del Fondo interno indicato in oggetto, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di: i) continuare a effettuare la gestione diretta delle risorse ii) continuare a depositare le risorse del fondo presso la Cassa stessa; iii) stipulare, per la gestione delle attività, contratti assicurativi di ramo I, III, e V aventi come contraente la Cassa stessa.

In ordine alle domande formulate vengono in rilievo le disposizioni del DM n. 62 del 2007, in materia di adeguamento delle forme pensionistiche preesistenti ai modelli gestionali e ai limiti agli investimenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005 e al DM n. 703 del 1996.

Le questioni sollevate riguardano il profilo delle modalità gestionali. In particolare circa il primo quesito, relativo alla possibilità di continuare a effettuare la gestione diretta, si rileva che la stessa è espressamente prevista dall’art. 5, comma 1, del DM n. 62 del 2007.

Coerentemente con tale disposizione, la Commissione ha precisato, nelle proprie Direttive del 23 maggio 2007 aventi ad oggetto l’attuazione da parte dei fondi preesistenti delle previsioni del DM n. 62 del 2007, che è ammessa la gestione delle attività in forma diretta, oltre che tramite convenzioni con i soggetti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Al riguardo viene anche in rilievo l’art. 5, comma 6, dello stesso DM n. 62 del 2007, in base al quale i fondi pensione preesistenti sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle altre disposizioni dell’art. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e dell’art. 7 (banca depositaria) del d. lgs. n. 252 del 2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso DM n. 62 del 2007 (e cioè entro il 31 maggio 2012).

L’inciso ove compatibili con il modello gestionale adottato, alla luce anche della previsione del comma 1 del medesimo articolo che, come visto, ammette la gestione diretta delle risorse, induce a ritenere che l’adeguamento alle altre disposizioni dell’art. 6, comprese quelle del comma 1, che prevedono il modello gestionale in convenzione con i soggetti abilitati, sia, in determinate circostanze, non obbligatorio.

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità per codesta Cassa di continuare a detenere le attività del medesimo Fondo, considerata la rilevanza della questione, la Commissione ha predisposto apposita Circolare, indirizzata ai fondi pensione preesistenti, compresi quelli istituiti all’interno del patrimonio di società e enti, che si trasmette in copia.

Riguardo alla terza e ultima questione, e cioè se sia possibile stipulare contratti assicurativi per la gestione delle risorse e se detti contratti possano avere come contraente la Banca istitutrice del fondo interno, si rileva che l’art. 5, comma 1 del DM n. 62 del 2007 prevede espressamente che i fondi preesistenti possano continuare a gestire le attività mediante contratti di assicurazione di ramo I, III e V. La possibilità è da ritenersi riconosciuta anche ai fondi preesistenti che non abbiano già attivato in precedenza tali tipologie contrattuali.

Quanto al soggetto deputato alla sottoscrizione dei contratti assicurativi per la gestione delle risorse di un fondo pensione privo di soggettività giuridica, si ritiene che lo stesso debba necessariamente individuarsi nella società istitutrice del fondo interno.

Il DM n. 62 del 2007 (art. 3, comma 3), se da un lato ha imposto ai fondi interni diversi da quelli bancari e assicurativi di acquisire autonoma soggettività giuridica, dall’altro ha previsto che i fondi interni bancari e assicurativi si limitino a istituire la figura del responsabile del fondo e ad adottare un’organizzazione adeguata alle proprie caratteristiche e atta a garantire la partecipazione degli iscritti.

Le formule organizzative imposte dal DM n. 62 del 2007 non incidono quindi sulla natura interna di tali fondi che, pur se ora maggiormente strutturati, rimangono comunque privi di soggettività giuridica e di propri organi di gestione e di rappresentanza.

Ciò premesso, ove effettivamente si intendano stipulare contratti assicurativi di ramo I, III e V per la gestione delle risorse, si richiama l’attenzione di codesta Cassa sull’esigenza di integrare il regolamento del fondo, il quale attualmente non contempla detta possibilità.

Si ritiene inoltre che l’individuazione delle realtà societarie a cui affidare la gestione delle risorse debba seguire procedure in grado di garantire in ogni momento (sia in sede di prima sottoscrizione delle polizze sia in sede di rinnovo delle stesse) la tutela degli interessi degli aderenti.

Il Presidente