Orientamenti COVIP del 26 aprile 2012 – Chiarimenti relativi ai fondi preesistenti operanti per i dipendenti di imprese di assicurazione

Categoria: 
Gestione del fondo
Gestione delle risorse
Data: 
Giugno, 2012


(lettera inviata a un’associazione di categoria)

 

Si fa seguito alla Vs. nota del ………. con la quale avete espresso alcune considerazioni in merito agli Orientamenti in oggetto con specifico riferimento ai fondi preesistenti operanti per i dipendenti di imprese di assicurazione.
Con detta nota sono state, tra l’altro, rappresentate le peculiarità della contrattazione collettiva del settore assicurativo, che prevede che i fondi stipulino i contratti di assicurazione con l’impresa dalla quale dipendono i lavoratori iscritti o con imprese del gruppo, ovvero con altra impresa, a condizioni di particolare favore.
Al riguardo, si evidenzia che con i citati Orientamenti la COVIP, alla luce della previsione contenuta nell’art. 5, comma 6, del DM Economia n. 62 del 2007, ha inteso chiarire che, in linea generale, le procedure di selezione dei gestori delle risorse previste dal d.lgs. n. 252 del 2005 trovano applicazione anche nei casi in cui si intenda affidare un nuovo incarico a un’impresa di assicurazione per una gestione riconducibile ai rami I, III e V di cui al d.lgs. n. 209 del 2005.
Con riferimento, invece, ai rinnovi degli incarichi in essere, si ritiene opportuno richiamare la risposta a quesito del marzo 2006, in copia allegata, le cui considerazioni possono essere replicate anche per i rinnovi delle convenzioni assicurative. In particolare, in detta risposta a quesito si è ritenuto che per le convenzioni finanziarie sussista la possibilità di rinnovare la convenzione con il medesimo gestore senza porre in essere una procedura selettiva, a condizione che la relativa decisione venga assunta sulla base di un’adeguata motivazione e di un’approfondita valutazione di tutti quegli elementi che rilevano ai fini della decisione stessa.
La permanenza di dette condizioni dovrà essere, quindi, valutata anche in caso di rinnovo delle convenzioni assicurative da parte dei fondi preesistenti operanti per i dipendenti di imprese di assicurazione. Ai fini di detta valutazione risulteranno ovviamente significative le particolari condizioni di favore praticate nel concreto, nel rispetto del CCNL di settore.
Tenendo conto di quanto sopra e considerata l’attuale configurazione del settore dei fondi preesistenti destinati a lavoratori di imprese di assicurazione, che di norma hanno già in essere convenzioni assicurative sottoscritte con le imprese da cui dipendono i lavoratori iscritti o con altre imprese del medesimo gruppo, non si ravvisa la necessità di adeguare gli statuti di detti fondi rispetto alla previsione di cui all’art. 27, comma 4 dello Schema di Statuto, atteso che l’ipotesi per loro maggiormente ricorrente sarà quella del rinnovo delle convenzioni assicurative oggi in vigore.

Il Presidente