Premorienza e rinuncia all'eredità

Categoria: 
Prestazioni
Riscatto per premorienza
Data: 
Ottobre, 2009

 


(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del… con la quale è stato posto un quesito in materia di riscatto per premorienza. Il quesito attiene all’individuazione del soggetto legittimato ad esercitare il diritto di riscatto per premorienza nel caso in cui non sia stato designato un beneficiario e gli eredi abbiano rinunciato all’eredità.

Al riguardo, si rileva che negli Orientamenti COVIP del 14 luglio 2008 è stato, tra l’altro, chiarito che il diritto alla posizione individuale da riscattare, in caso di premorienza, è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. iure proprio) e non già a titolo di successione (c.d. iure hereditatis) e che tale qualificazione riguarda tutti coloro che sono legittimati ad esercitare tale diritto, siano essi i soggetti designati che gli eredi dell’iscritto.

Alla luce delle predette considerazioni, si ha che la rinuncia all’eredità non comporta automaticamente la rinuncia all’esercizio della facoltà di riscattare la posizione di previdenza complementare dell’aderente, in quanto la rinuncia attiene unicamente al rapporto di natura successoria determinato dalla morte del de cuius, mentre il diritto al riscatto per premorienza è autonomo e non derivato da quello dell’iscritto.

L’indicazione, contenuta nell’art.14, comma 3 del d.lgs.252/2005, degli eredi quali soggetti legittimati a riscattare la posizione dell’iscritto, in mancanza di designati, non vale, dunque, ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale norma concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte dell’iscritto, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.

Una conferma indiretta di tale ricostruzione deriva dalla giurisprudenza prevalente in tema di contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo beneficiario. In questo caso, al pari del riscatto per premorienza, il beneficiario designato acquista un diritto proprio derivante dal contratto assicurativo. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che l’eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi non comporta l’assoggettamento del relativo rapporto giuridico alla disciplina della successione ereditaria, non assumendo così rilievo un’eventuale rinunzia all’eredità.

Stante quanto sopra, si ritiene che il dubbio sollevato…, se cioè l’accettazione dell’eredità sia condizione imprescindibile per l’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’avente titolo che non sia il soggetto designato, vada sciolto in senso negativo. La rinuncia all’eredità non preclude l’esercizio del diritto di riscatto per premorienza e, a maggior ragione, tale preclusione non sussiste nel caso di mancata accettazione di eredità, sempre possibile nel termine di prescrizione decennale.

Il Presidente