Procedura COVIP applicabile a fattispecie di adeguamento alla nuova disciplina da parte di fondi pensione aperti

Categoria: 
Quesiti vari
Decreto 252/2005
Data: 
Febbraio, 2007

(lettera inviata ad un’Associazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del …………, con la quale codesta Associazione ha chiesto di conoscere se sia consentito alle società istitutrici di fondi pensione aperti di avvalersi della procedura semplificata di cui alla deliberazione COVIP del 30 novembre 2006, anche con riguardo alle ipotesi di istanze intese ad ottenere l’istituzione di fondi dedicati alle adesioni individuali o collettive attraverso la scissione di un fondo pensione aperto già iscritto all’albo alla data del 31 dicembre 2006.

Al riguardo, la scrivente Commissione aveva già segnalato, con nota dello scorso 21 dicembre, di valutare positivamente iniziative, come quella prospettata, volte a favorire un’efficace e ordinata realizzazione delle attività di adeguamento. Tuttavia, rilevato che l’articolo 12 del decreto legislativo 252/2005 prevede il coinvolgimento delle Autorità di vigilanza sui soggetti promotori nelle generali procedure di autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dei fondi pensione, si è ritenuto opportuno acquisire anche le valutazioni delle Autorità interessate in ordine alla praticabilità della soluzione prospettata.

Nei giorni scorsi è pervenuto il conforme avviso delle Autorità che esercitano la vigilanza di stabilità sui soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, che hanno concordato con l’impostazione della COVIP circa la possibilità di considerare che il nulla osta a suo tempo espresso dalle predette Autorità, in sede di autorizzazione alla costituzione e all’esercizio di un fondo pensione aperto, possa già configurare, ai fini in esame, il parere previsto dall’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 252/2005, nell’ipotesi in cui da tale fondo si pervenga, per scissione, alla costituzione di due distinti fondi pensione, di cui uno dedicato alle adesioni collettive e l’altro alle adesioni individuali, sempre nell’ambito del medesimo soggetto promotore a suo tempo autorizzato alla costituzione e esercizio del fondo originario.

Considerato quanto sopra, si esprime dunque avviso positivo in ordine alla possibilità di utilizzare il procedimento autorizzatorio agevolato di cui alla delibera COVIP del 30 novembre 2006 per le istanze volte a conseguire la specifica finalità sopra evidenziata.

Il Presidente