Requisiti di professionalità – applicabilità ai fondi preesistenti che attuano processi di esternalizzazione

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Luglio, 2003

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del … codesto Fondo pensione ha posto un quesito in ordine all'applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 24 settembre 2002, con il quale è stato aggiornato il Decreto dello stesso Ministro n.211 del 1997 relativamente ai requisiti di professionalità.

In particolare, la questione sottoposta all'attenzione della Commissione riguarda l'applicabilità del predetto Decreto, oltre che ai fondi di nuova istituzione, anche a quelle forme pensionistiche complementari preesistenti, in origine interne a società o enti, che abbiano formato oggetto di operazioni di esternalizzazione, trasformandosi in associazioni ovvero in fondazioni e, cioè, in soggetti di diritto, dotati o meno di personalità giuridica, assorbendo le consistenze patrimoniali, oltre che gli iscritti ed il programma previdenziale della precedente forma.

Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che con la locuzione esternalizzazione delle forme pensionistiche complementari interne si è soliti fare riferimento a quelle operazioni che si sostanziano, da un lato, nell'istituzione, senza soluzione di continuità con il regime previdenziale preesistente interno ed in assenza di volontà novativa, di un autonomo centro unitario di imputazione di situazione giuridiche soggettive e nell'attribuzione, dall'altro, allo stesso soggetto neo-costituito degli accantonamenti patrimoniali correlati alla forma previdenziale interna.

In queste ipotesi si è sempre in presenza di un atto di costituzione di un nuovo soggetto - fondo pensione - ancorché non risulti necessario, in forza del combinato disposto degli articoli 1 e 12, comma 2, ultimo capoverso del Decreto Ministeriale n.211 del 1997 e come già indicato negli Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti approvati dalla COVIP nel novembre 1997, attivare la procedura di autorizzazione di cui all'art.4 del decreto legislativo n.124 del 1993, continuandosi ad applicare al nuovo soggetto di diritto il particolare regime giuridico previsto dall'art.18 del decreto legislativo n.124 del 1993 per i fondi preesistenti.

Inoltre, in analogia con quanto disposto per i fondi di nuova istituzione dall'art.5 del decreto legislativo n.124 del 1993, si ha presente che con l'atto costitutivo del fondo si procede anche alla nomina dei componenti dei primi organi collegiali.

Ciò precisato, considerato che i requisiti di professionalità contemplati dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2002 con riferimento al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione e al dirigente responsabile del fondo operano per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione gestore di forme di previdenza complementare si esprime la considerazione che la predetta disposizione possa trovare applicazione anche per i fondi preesistenti che attuano processi di esternalizzazione.

Da ultimo, si fa presente che le considerazioni di cui sopra trovano applicazione anche con riferimento alla nuova disciplina contenuta nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2003, recentemente entrato in vigore, con il quale è stato abrogato il precedente Decreto del 24 settembre 2002. La disposizione da tenere ora in considerazione è, pertanto, quella contenuta nell'art.1 comma 1 lett. a) del predetto Decreto, la quale, risulta riferita al rappresentante legale e ai componenti degli organi di amministrazione dei fondi.

Il Presidente