Requisiti di professionalità – art. 1, comma 1 lett. a) Decreto 20 giugno 2003

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Ottobre, 2004

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione da dare al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2003 in materia di requisiti di professionalità per gli esponenti dei fondi pensione.

In particolare, viene qui in rilievo l'art. 1, comma 1 lett. a) del predetto decreto che prevede che gli incarichi di rappresentante legale e di componente dell'organo di amministrazione dei fondi pensione possano essere assunti anche da soggetti che vantino, quale requisito di professionalità, esperienze maturate per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio nell'amministrazione, direzione o partecipazione ad organi collegiali in enti associativi nazionali di rappresentanza di categoria.

Considerato che la norma sopra citata ha un'efficacia limitata nel tempo, trovando applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione, vengono chiesti chiarimenti circa il momento da cui far decorrere il periodo transitorio di applicazione della citata disposizione.

Sul punto si ha presente che codesto Fondo esprime l'opinione che la locuzione costituzione del fondo pensione, dovrebbe intendersi riferita ala data dell'autorizzazione all'esercizio del fondo piuttosto che alla data dell'atto costitutivo, con riferimento ai fondi pensione negoziali costituiti prima del 1° gennaio 2001 e, cioè, autorizzati nella vigenza del Regolamento COVIP del 27 gennaio 1998.

Detta interpretazione non sembra, peraltro, conforme all'esplicito dettato normativo. Si reputa, infatti, che la locuzione costituzione del fondo pensione debba essere sempre ricondotta al momento in cui il fondo pensione è stato costituito e, quindi, all'atto costitutivo dello stesso, dovendosi prescindere dal momento in cui lo stesso ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio, momento che, sia nella vigenza della precedente procedura di autorizzazione sia nell'attuale, è comunque sempre successivo alla costituzione del fondo.

Il Presidente