Requisiti di professionalità di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) del D. M. 211/97

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Marzo, 2005

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del … u.s., con la quale è stato sottoposto alla Commissione un quesito in merito ai requisiti di professionalità previsti per i componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione.

In particolare nella nota in parola si invita la Commissione a voler esprimere un parere in merito alla sussistenza dei requisiti di cui alla lett. c), comma 2, art. 4 del D.M. 211/97 in capo ad un soggetto che abbia svolto funzioni di amministratore presso due Casse edili, al fine di avere chiarimenti in ordine alla possibilità di annoverare detti enti tra gli organismi con finalità previdenziali.

Al riguardo, osservato preliminarmente che la disciplina normativa di settore individua in capo agli organi di amministrazione del fondo la competenza a valutare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità da parte dei componenti degli organi collegiali stessi, al fine di fornire sul punto ulteriori elementi conoscitivi si rappresenta quanto segue.

La contrattazione collettiva, in attuazione della generica definizione normativa, definisce le Casse edili quali enti bilaterali senza fini di lucro cui viene demandata la realizzazione di norme ed istituti negoziali.

In merito alla natura dei compiti demandati alle Casse edili, si ritiene che nel complesso delle competenze proprie di detti enti se ne possono individuare alcune riconducibili all’esercizio di funzioni previdenziali e pensionistiche.

Si osserva sul punto che anche la Corte di Cassazione nel pronunciarsi sul tema ha riconosciuto la natura previdenziale e pensionistica di alcune tra le suddette prestazioni di fonte negoziale ed ha definito le Casse edili quali organismi previdenziali previsti dalla disciplina collettiva, qualificabili anche come enti mutualistici previdenziali.

Pertanto, anche alla luce dell’indirizzo manifestato dalla Suprema Corte, in termini generali e ferma la competenza dell’organo di amministrazione di codesto Fondo, si reputa che le Casse edili, pur non essendo enti previdenziali in senso stretto, possano essere ricondotte nella più ampia fattispecie degli organismi con finalità previdenziali, cui fa riferimento la norma in esame.

Il Presidente