Requisiti di professionalità, incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996, organo competente alla definizione degli investimenti

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Aprile, 1998

 


(lettera inviata ad un’associazione di categoria)

Con riferimento a quanto richiesto con la lettera del ..., si espone quanto segue.

Per ciò che attiene al quesito n.1, in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, la Commissione si è già occupata dell’argomento nell’ambito di un documento interpretativo di carattere generale (che si allega alla presente) evidenziando che l’inquadramento contrattuale è solo uno degli elementi di cui occorre tener conto ai fini dell’individuazione delle funzioni di carattere direttivo di cui all’art.4, comma 2, lett. a) del DM lavoro 211/1997.

La verifica dell’esistenza delle funzioni in questione dovrà essere condotta avendo a riferimento, oltre alla qualifica contrattuale, una serie di ulteriori elementi certi ed obiettivi, quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia decisionale, di responsabilità e di discrezionalità nell’individuazione ed attuazione degli obiettivi dell’impresa, e così via, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato.

Occorre, peraltro, sottolineare come una tale interpretazione ampli i livelli di discrezionalità del consiglio di amministrazione del fondo, organo al quale è rimessa la valutazione dei requisiti di professionalità, che dovrà pertanto verificare i requisiti esistenti con estrema attenzione.

Per ciò che attiene al secondo quesito, riguardante la materia dell’incompatibilità ex art.8, comma 8, DM Tesoro 703/1996, si rileva che, secondo le indicazioni fornite per le vie brevi, il caso sottoposto sembrerebbe essere riferito ad una forma pensionistica preesistente (di cui all’art. 18 d.lgs. 124/1993).

Al riguardo, si richiama quanto osservato nel citato documento interpretativo di carattere generale, ossia che l’art. 8, comma 8 del DM Tesoro 703/1996 si applica ai fondi di nuova istituzione, mentre la disciplina relativa alle regole in materia di conflitto di interessi e incompatibilità per i fondi preesistenti dovrà essere definita con decreto del Ministro del Tesoro d’intesa con la Commissione di Vigilanza, ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. 124/1993.

Si ricorda, tuttavia, che nel documento emanato dalla Commissione in data 26 novembre 1997, concernente gli Orientamenti Interpretativi in materia di fondi preesistenti (si veda Bollettino della Commissione n.1/1997, p.47) si è affermata l’auspicabilità di ogni volontà di adeguamento di tali forme pensionistiche, prima del termine decennale previsto dal citato art. 18, comma 2, alle disposizioni vigenti per i fondi di nuova istituzione, comprese quelle del DM Tesoro 703/1996.

Ciò rilevato, si richiamano comunque i generali principi civilistici applicabili alle ipotesi di conflitto di interessi, e le conseguenti regole dell’astensione dalle deliberazioni dei componenti degli organi collegiali in situazioni di conflitto, come già evidenziato in precedenti comunicazioni (vedi lettera del …)

Infine, con riferimento al quesito sottoposto sub 3 si ritiene che, per quanto di competenza di questa Commissione, l’operazione prospettata non risulti pienamente compatibile con l’attuale sistema normativo, ancorché il fondo in esame sembri appartenere alla categoria delle forme pensionistiche cosiddette preesistenti.

Infatti, la prima fase dell’operazione (versamento della contribuzione aggiuntiva con obbligo di investimento) sembra essere in contrasto con il principio generale del d.lgs. 124/1993 che vede il fondo unico titolare della facoltà di definizione degli investimenti, mentre, nel caso in esame il soggetto tenuto alla contribuzione ‘obbligherebbe’ il fondo ad effettuare una determinata sottoscrizione di azioni. Anche se l’obbligo riguarda solo una parte della contribuzione (la parte aggiuntiva) non sembra che il principio generale possa essere disatteso. Infatti, il d.lgs. 124/1993 non attribuisce alle fonti istitutive alcun potere in materia di individuazione degli investimenti. Del resto, i criteri per la composizione degli organi dei fondi, la disciplina sui requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti e la normativa in materia di conflitto di interessi sono volti a garantire che le decisioni di investimento effettuate dal fondo siano assunte nella massima trasparenza, secondo criteri di sana e prudente gestione e con totale garanzia per gli iscritti. Quelli enunciati sono principi fondamentali per l’attività del fondo pensione e non possono essere modificati in sede statutaria o dalla contrattazione collettiva.

Per quanto attiene alla seconda fase (erogazione delle azioni agli aderenti), si rileva, preliminarmente, che non è specificato nel quesito con quali modalità tecniche e in quale momento si provvederebbe al conferimento agli iscritti delle azioni stesse. Tuttavia, è precisato che il fondo, una volta acquisite le azioni, provvede ad erogare agli aventi diritto i titoli oggetto dell’investimento.

Anche se l’art.7 del d.lgs.124/1993, che disciplina le prestazioni erogabili dai fondi pensione, non trova attualmente diretta applicazione per i fondi preesistenti, in ogni caso - tenuto conto della natura dell’attività esercitata dal fondo (si veda a tale proposito la descrizione dell’attività di cui al par.1 degli Orientamenti Interpretativi già citati) - la distribuzione di azioni ai lavoratori aderenti non apparirebbe in linea con la tipologia di prestazioni erogabili, anche in considerazione delle caratteristiche di certezza proprie di una rendita pensionistica complementare.

Del resto, l’attività di investimento compiuta dal fondo e l’attività di erogazione delle prestazioni agli aderenti dovrebbero essere mantenute separate, cosicché non risulta, in linea di principio, ammissibile che vengano erogati come prestazione titoli acquisiti durante l’attività di investimento.

In linea generale, inoltre, occorre notare come ogni modifica statutaria delle forme pensionistiche preesistenti, anche in tema di prestazione, dovrebbe essere orientata verso le forme previste dal d.lgs.124/1993 per i fondi di nuova istituzione.

Si osserva, infine, quanto alla prospettata finalità di far conseguire ai dipendenti iscritti al fondo specifici vantaggi, i quali potrebbero essere considerati meritevoli di tutela, che la suindicata finalità andrebbe valutata anche alla luce della compatibilità con l'attuale normativa fiscale.

Il Direttore Generale