Richiesta di rinnovo dei mandati di gestione finanziaria

Categoria: 
Gestione del fondo
Gestione delle risorse
Data: 
Marzo, 2006


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

In data ............codesto fondo pensione, in relazione alla scadenza del rapporto
contrattuale in essere con i soggetti ai quali è affidato l’incarico di gestione delle risorse finanziarie, prevista per il ..............., chiede di acquisire il parere della scrivente in merito a talune ipotesi operative volte a garantire la continuità nella gestione finanziaria del fondo pensione medesimo con particolare riguardo all’ammissibilità dell’ipotesi di rinnovo dei mandati senza procedere ad una nuova selezione pubblica.
Al riguardo, come è noto, la gestione delle risorse di un fondo pensione negoziale è disciplinata da un complesso di disposizioni normative che, con riferimento all’attivazione dei mandati di gestione finanziaria, prevede, da un lato, lo svolgimento di un processo di selezione pubblico e, dall’altro, la stipula di convenzioni di gestione sulla base di predefiniti criteri. Ci si riferisce in particolare alle Istruzioni sul processo di selezione dei gestori emanate da questa Commissione in data 9 dicembre 1999 in base alle quali l’organo di amministrazione del fondo, individuati preliminarmente la politica di investimento del fondo e gli obiettivi di gestione dei singoli mandati procede, in coerenza con tali determinazioni e nel rispetto del principio di trasparenza dell’intero procedimento, alla scelta dei soggetti ritenuti maggiormente idonei all’assunzione degli incarichi; si fa altresì riferimento alle recenti disposizioni di cui al d.lgs 252/2005 le quali, oltre a semplificare l’iter per la conclusione del rapporto contrattuale tra fondo e soggetto gestore (eliminando il procedimento di autorizzazione preventiva alla stipula delle convenzioni da parte della Covip), impongono il rispetto, nella stesura del testo contrattuale dei criteri definiti dalla Covip sentite le autorità di vigilanza sui soggetti gestori. Il d.lgs 124/93, invece, prevedeva il rispetto degli schemi tipo di contratti definiti dalla Covip d’intesa con le autorità di vigilanza sui soggetti gestori (cfr. Schema di Convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione in regime di contribuzione definita approvato dalla Covip il 7 gennaio 1998 d’intesa con Consob, Banca d’Italia e Isvap). Nelle more dell’emanazione da parte della Covip dei citati criteri si ritiene possano ritenersi ancora validi alcuni concetti rinvenibili dalla lettura dei predetti schemi.
In particolare l’art. 10 comma 1 del citato schema, disponendo esplicitamente il divieto di rinnovare tacitamente le convenzioni di gestione, consente, a contraris, il rinnovo esplicito delle stesse senza che sussista necessariamente l’obbligo di espletamento di un nuovo processo di selezione alla scadenza del mandato.
Alla luce di quanto precede è, pertanto, in linea di massima ammissibile procedere a rinnovare i mandati di gestione in scadenza a condizione però che la relativa decisione venga assunta dall’organo di amministrazione sulla base di una adeguata motivazione e di una approfondita valutazione di tutti quegli elementi che rilevano ai fini della decisione stessa, tra cui appare utile richiamare quelli di seguito indicati. Innanzitutto, la soddisfazione del fondo circa la condotta dei gestori nell’espletamento del mandato giunto a scadenza, frutto di una attenta e ponderata valutazione dell’organo di amministrazione, appare elemento imprescindibile per l’assunzione della decisione di rinnovare i mandati.Il permanere, poi, all’atto di detta decisione, dell’orientamento originario del fondo in materia di politica di investimento e di articolazione dei mandati di gestione chiamati ad implementarla, nonché delle condizioni alla base di tali scelte, è un ulteriore elemento che deve essere oggetto di attenta e approfondita valutazione. Al riguardo è opportuno che l’organo di amministrazione proceda ad un riesame di tali aspetti prima di assumere la decisione di rinnovare i mandati in scadenza. Anche il tempo intercorso tra l’ultima gara espletata dal fondo per la ricerca di gestori e la data di assunzione della decisione di rinnovare o meno i mandati può costituire elemento di valutazione circa il sostanziale permanere delle circostanze in base alle quali era stata espletata la gara pubblica (condizioni di mercato, caratteristiche dei gestori, .......). Infine, laddove il fondo decida di rinnovare i mandati in scadenza appare opportuno che il regime commissionale dei mandati oggetto di rinnovo non si discosti sostanzialmente rispetto a quello dei mandati terminati in quanto, diversamente, si ravviserebbe l’esigenza di una nuova verifica di mercato. Si richiama pertanto l’attenzione di codesto fondo pensione sulla necessità di rivedere le valutazioni effettuate anche alla luce delle indicazioni sopra richiamate e si resta in attesa di una dettagliata relazione in merito alle determinazioni assunte.
Il Presidente