Riscatto della posizione individuale

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Marzo, 1999

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con riferimento alla lettera del …, contenente quesiti circa la facoltà di riscatto del lavoratore iscritto al fondo, si espone quanto segue.

Il riscatto o il trasferimento della posizione individuale al venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo sono facoltà che lo statuto deve riconoscere ai singoli aderenti. Nello stabilire le misure, le modalità e i termini per il riscatto o il trasferimento della posizione individuale lo statuto potrà fissare un termine – sufficientemente ampio da garantire all’iscritto un’adeguata possibilità di valutazione delle alternative – entro il quale esercitare una delle due opzioni. Trascorso tale termine potrà essere prevista la possibilità di procedere alla liquidazione della posizione dell’avente diritto, ovvero il mantenimento della stessa presso il fondo. In tale ultimo caso, comunque, non sarà possibile percepire dal lavoratore alcun genere di contribuzione, essendo tale soggetto privo dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica.

Coerentemente con l’impostazione adottata nella definizione delle modalità e termini di cui sopra, lo statuto prevedrà il mantenimento dei diritti associativi sino alla permanenza della posizione dell’iscritto nel fondo.

Si rileva, infine, che la scrivente Commissione non ritiene di avere competenza circa l’interpretazione della normativa fiscale neppure nel caso di norme speciali riguardanti i fondi pensione.

[ …omissis…]

Il Direttore Generale