Riscatto della posizione individuale in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età pensionabile - titolarietà

Categoria: 
Prestazioni
Riscatto per premorienza
Data: 
Settembre, 2002

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in ordine alla legittimità del rinvio, contenuto nell’art. … dello statuto, alla disciplina recata dall’art. 2122 c.c. , ai fini dell’individuazione dei soggetti aventi titolo al riscatto della posizione individuale dell’iscritto, in caso di premorienza dello stesso.

Come noto, l’art. 10, comma 3-ter del decreto lgs. 124/1993, così come modificato dalla l. 335/1995 e dalla l. 144/1999, indica nel coniuge, ovvero nei figli, ovvero nei genitori se viventi e a carico, i soggetti legittimati a riscattare dal fondo pensione la posizione individuale del lavoratore (comprensiva dei contributi del datore e de lavoratore, nonché delle quote di TFR) in caso di decesso prima del raggiungimento dell’età pensionabile. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore, la posizione rimane acquisita al fondo pensione.

L'art. 2122 c.c. , avuto sempre riguardo all’ipotesi del decesso del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro subordinato, individua invece nel coniuge, nei figli e, se viventi e a carico, nei parenti entro il terzo grado e negli affini entro il secondo grado i soggetti a cui spettano talune attribuzioni patrimoniali connesse al rapporto di lavoro stesso, quali il TFR e l’indennità di mancato preavviso. In mancanza dei soggetti di cui sopra, le indennità spettano agli eventuali eredi testamentari (Corte cost. n. 8/1972) o agli eredi legittimi.

La disciplina di settore della previdenza complementare si differenzia, pertanto, dalla normativa codicistica dettata in materia di TFR (e di indennità di mancato preavviso).

Quanto sopra rilevato, in ordine alla categoria dei soggetti beneficiari, vale, inoltre, anche per il criterio di riparto degli importi tra gli aventi diritto; sotto quest’ultimo profilo, infatti, l’art. 10, comma 3-ter del decreto lgs. 124/1993 predetermina il criterio di ripartizione secondo una rigida graduazione dei beneficiari (l’utilizzo della congiunzione, con valore disgiuntivo, ovvero fa sì che la presenza del primo dei soggetti aventi titolo escluda gli altri, e così via), mentre l’art. 2122 c.c. , per converso, pone in astratto tutti i beneficiari sullo stesso piano, prescrivendo, poi, nel concreto, che la ripartizione delle indennità debba essere effettuata, salvo diverso accordo, secondo il bisogno di ciascuno.

Relativamente all’applicazione dell’art. 10, comma 3-ter del decreto lgs. 124/1993 ai fondi pensione preesistenti, è opportuno richiamare le considerazioni già espresse dalla Commissione nel documento approvato il 15 febbraio 2001 e recante Orientamenti sulla disciplina dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni con riferimento ai fondi pensione preesistenti.

In tale contesto, la Commissione ha ritenuto, in generale, che le norme contenute nell’art. 10 siano state dettate espressamente per i nuovi fondi pensione necessariamente caratterizzati dal rispetto dei criteri di corrispettività e informati al principio della capitalizzazione individuale, fermo restando che le stesse esprimono comunque dei principi fondamentali dell’ordinamento di settore.

In particolare, sotto quest’ultimo profilo, è stato rilevato che le previsioni del comma 3-ter dell’articolo 10 del decreto lgs. 124/1993 esprimano un principio generale volto a prefigurare la necessaria regolamentazione dell’ipotesi in esame e che pertanto i fondi preesistenti devono consentire per tali ipotesi, l’esercizio del diritto di riscatto nei termini indicati, prevedendo anche la facoltà del lavoratore di designare, per il caso di mancanza dei soggetti nominati (coniuge, figli, genitori a cario), un diverso beneficiario. In assenza di detti soggetti, la posizione rimarrà acquisita al fondo.

Con riferimento, poi, alla possibile peculiarità delle forme preesistenti, rispetto alle ordinarie regole di funzionamento dei fondi di nuova istituzione ed, in special modo ai regimi che presentino caratteri solidaristici è stato ammesso il mantenimento, ove già presenti negli statuti in vigore, di regole statutarie che siano ispirate a criteri di natura tipicamente previdenziale (ad esempio facendo riferimento a pensioni indirette regolate secondo i criteri previsti per il caso di premorienza nel regime AGO). Anche in tali casi sarà tuttavia opportuno avere presenti le categorie di beneficiari indicati nel citato art. 10, comma 3-ter, come possibili destinatari delle facoltà di riscatto in assenza di altri superstiti individuati in base alle previgenti norme statutarie.

Tenuto conto delle considerazioni complessivamente rappresentate nell’orientamento succitato e non ravvisandosi, nel caso di specie, peculiarità tali da giustificare una deroga ai principi dell’ordinamento di settore, si ritiene, pertanto, che debba provvedersi ad adeguare la disciplina statutaria di codesto Fondo alle disposizioni previste dall’art. 10 comma 3-ter.

Il Presidente