Risposta a quesiti in materia di riscatto della posizione ex art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Febbraio, 2013

 


(lettera inviata a una associazione di categoria)


Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta Associazione ha posto alcuni quesiti sul diritto di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione su base collettiva a un fondo pensione aperto, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Nella richiesta di parere, sono richiamati gli Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto n. 252/2005, adottati dalla Commissione il 17 settembre 2009.

In detto documento, come noto, la Commissione ha esaminato il caso di una cessione di ramo d’azienda assistita dalla pattuizione, formalizzata in un apposito accordo collettivo, dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare, senza interruzioni, la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratore ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente.

In tale situazione, secondo la Commissione, non può ritenersi realizzata una situazione di perdita dei requisiti di partecipazione e non possono quindi attivarsi le clausole statutarie che, a fronte del venir meno dei requisiti, consentono il riscatto della posizione. In particolare, è stato osservato che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).

Ciò premesso, codesta Associazione chiede di conoscere se possa ricorrere in concreto la facoltà di riscatto della posizione nelle tre fattispecie di seguito descritte.

La prima ipotesi prospettata riguarda un iscritto su base collettiva a un fondo aperto che, dopo aver perso i requisiti di partecipazione, non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale maturata e che, in virtù di un nuovo rapporto di lavoro, rimanga iscritto allo stesso fondo su base collettiva.

Tale situazione presenta, ad avviso della Commissione, una certa analogia con quella esaminata negli Orientamenti sopra citati, nei quali si era rilevato come: nulla sia cambiato per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie contemplate per le situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione.

Anche in questo caso il lavoratore torna, sia pure dopo un certo lasso di tempo, a beneficiare di un’adesione collettiva al fondo aperto. Si ritiene, pertanto, che la facoltà di riscatto, non esercitata fino alla nuova assunzione, non possa più essere esercitata qualora l’iscritto torni a partecipare su base collettiva al medesimo fondo aperto. Ciò, a prescindere dal fatto che l’adesione collettiva trovi origine, in funzione del nuovo rapporto di lavoro, nel medesimo accordo collettivo o in un accordo diverso dal precedente.

La predetta linea interpretativa risulta anche coerente con quanto a suo tempo espresso in una risposta a quesito del marzo 2011 inviata a un fondo pensione preesistente, nella quale si è ritenuto che la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 permane in capo all’aderente finché perdura la situazione legittimante l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.

Nella seconda fattispecie, rappresentata da codesta Associazione, è ipotizzata la situazione di un iscritto che, persi i requisiti di partecipazione al fondo aperto a carattere collettivo, intraprenda una nuova attività lavorativa che prevede l’adesione collettiva a un fondo aperto diverso da quello originario.

In questo caso può ritenersi realizzata la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo; conseguentemente l’iscritto potrà esercitare la facoltà di riscatto della posizione anche successivamente alla nuova assunzione. Resta peraltro inteso che detta facoltà di riscatto verrà meno in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione.

La terza e ultima fattispecie è relativa a un iscritto che, venuti meno i requisiti di partecipazione alla forma collettiva, prosegua la partecipazione su base individuale presso lo stesso fondo pensione aperto al quale aveva a suo tempo aderito su base collettiva.

Si tratta della fattispecie regolata dall’art. 5 dello Schema di regolamento dei fondi aperti in base alla quale La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti di partecipazione in tale forma ....

In proposito si esprime l’avviso che l’adesione debba continuare a essere considerata come collettiva fintanto che l’aderente non inizia a effettuare versamenti contributivi su base individuale al fondo aperto. Conseguentemente nella fase intercorrente tra la perdita dei requisiti di partecipazione e l’effettuazione di contribuzioni individuali, l’iscritto potrà esercitare l’opzione del riscatto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Viceversa, si ritiene che, laddove l’aderente inizi ad alimentare la posizione con propri versamenti, lo stesso manifesti la volontà di continuare la partecipazione al fondo a titolo individuale in conformità al riportato art. 5 dello Schema e per ciò stesso non possa più esercitare la facoltà di riscatto per perdita dei requisiti, tipica delle adesioni in forma collettiva.

In altri termini, la facoltà di riscatto della posizione, esercitabile finché perdura la situazione legittimante e cioè la perdita dei requisiti, rimane preclusa a seguito dei successivi versamenti, per effetto dei quali la partecipazione al fondo cambia titolo, diventando da collettiva a individuale.

Il Presidente