Risposta a quesiti relativi alla disciplina applicabile in caso di morte dell'iscritto verificatasi dopo la richiesta della prestazione pensionistica di vecchiaia ed in tema di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Giugno, 2003

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alle note del …., con le quali si richiedevano dei pareri in merito alle due questioni di cui all'oggetto.

La prima richiesta di parere si riferisce all'individuazione della disciplina da applicare nell'eventualità che un iscritto, avendo maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ed avendo, altresì, presentato la relativa domanda di erogazione della prestazione pensionistica, deceda prima che il Fondo termini la relativa attività liquidativa.

Nel caso di specie, prima del decesso, l'iscritto aveva provveduto - cessato il rapporto di lavoro - a sottoscrivere l'opzione per la liquidazione della prestazione in capitale.

Dunque non solo erano maturate le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica, ma erano state compiute già tutte le scelte atte a rendere concreto ed attuale il diritto alla prestazione, con individuazione anche delle modalità di erogazione della stessa.

Ciò posto, si ritiene che, nella specifica ipotesi prospettata, la morte sia intervenuta in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie previdenziale; di conseguenza, si reputa possa trovare applicazione la normativa civilistica in tema di successione.

La seconda richiesta di parere verte in materia di anticipazione sulla posizione maturata, giustificata dall'esigenza dell'iscritto di acquistare, per sé o per i figli, la prima casa di abitazione.

Nel merito, si richiede se sia legittima la pretesa di codesto Fondo di chiedere all'iscritto il certificato di residenza anagrafica, che attesti che l'avente diritto all'anticipazione - o il figlio dello stesso - risieda effettivamente nella casa acquistata.

La scrivente Commissione, nell'orientamento in materia di anticipazioni agli iscritti, del 16 ottobre 2002, ha già provveduto a fornire - per quanto di propria competenza - indicazioni di ordine generale sul tema, specificando altresì che, nel rispetto del dettato normativo, è rimessa ai fondi pensione la valutazione delle modalità concrete attraverso le quali pervenire alla concessione dell'anticipazione, purché le stesse non rendano, di fatto, difficilmente fruibile il relativo beneficio.

In linea di principio, si ravvisa comunque l'esigenza di sottolineare che può essere considerata favorevolmente l'adozione di criteri atti a consentire una rigorosa valutazione circa l'effettiva destinazione all'acquisto di prima casa di abitazione di somme che, in linea generale, sono state accantonate per finalità previdenziali.

Con tale precisazione, la scrivente Commissione ritiene che nel caso prospettato sia possibile rimettere al prudente e rigoroso apprezzamento dei responsabili di codesto Fondo la scelta in merito alla documentazione da produrre a sostegno ed integrazione della richiesta di anticipazione.

Il Presidente