Risposta a quesiti relativi all'ambito di applicazione dell'art. 59, commi 2 e 4, della l. n. 449/97

Categoria: 
Prestazioni
Prestazioni pensionistiche
Data: 
Aprile, 2001

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del …, codesto fondo ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione dei commi 2 e 4 dell'art. 59 della legge n. 449/97.

Con il primo quesito si chiede se, in relazione alla disposizione del comma 4, debbano ritenersi superate le clausole statutarie che prevedono la rivalutazione delle pensioni in funzione degli aumenti retributivi dei parigrado in servizio e, in caso affermativo, se si configuri l'applicazione automatica del sistema previsto dall'art. 11 del d. lgs. n.503/92 o se la norma sopravvenuta abbia caducato le difformi disposizioni statutarie, dando luogo ad un vuoto normativo colmabile solo attraverso la modifica dello statuto.

Con il secondo quesito si chiede se il divieto di trasformazione di quote di pensione in capitale fissato dal comma 2 a decorrere dall'1 gennaio 1998 sia applicabile anche a codesto Fondo e, in caso affermativo, se operi anche nei confronti degli iscritti che a quella data avevano maturato i requisiti per beneficiare delle prestazioni.

In merito al primo quesito, si osserva che il comma 4 dell'art. 59 ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche ivi contemplate, l'applicazione esclusiva del sistema previsto dall'art. 11 del d. lgs. n. 503/92, con espressa esclusione di eventuali diversi meccanismi di rivalutazione delle pensioni e, tra gli altri, anche di quelli noti come clausole oro, che consentivano di collegare le prestazioni pensionistiche alle retribuzioni dei pari livello in servizio.

Si ritiene che detta norma, anche alla luce del meccanismo introdotto dall'art.34 della l. n. 448/1998 con effetto dal 1° gennaio 1999, si applichi direttamente alle forme pensionistiche a prestazione definita di tipo aggiuntivo e integrativo, in sostituzione del difforme sistema perequativo precedentemente previsto, pur in assenza di specifiche modifiche statutarie al riguardo.

Quanto al quesito relativo al comma 2 dell'art. 59, si informa che la questione ha già formato oggetto di un documento di carattere generale della Covip diffuso il 21 maggio 1999 e pubblicato sul bollettino della Commissione Anno II, n. 3 e sul sito internet www.covip.it, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

In tale documento è precisato, sulla base anche delle indicazioni fornite dai Ministeri del lavoro e del tesoro, che i vincoli posti dalla norma in argomento riguardano i fondi preesistenti retti con la tecnica della ripartizione e cioè secondo un sistema che integra il momento solidaristico con riferimento ai flussi generazionali di finanziamento.. Ciò attiene più propriamente alle ipotesi di prestazioni definite, considerata la dicotomia esistente tra conferimento contributivo e misure erogatorie. Il divieto non si applica invece qualora si configuri l'ipotesi di conferimenti contributivi imputati su conti individuali di previdenza cui si applica un congegno di pura capitalizzazione in funzione del rendimento delle risorse investite, risultando, in tal caso indifferente, ai fini esposti, se il cespite per ciascun iscritto conferito sia liquidabile in forma di capitale o di rendita vitalizia..

Con riguardo all'ultima perplessità interpretativa manifestata da codesto fondo, si è dell'avviso che la norma di cui al comma 2 riguardi esclusivamente le prestazioni che decorrono dal 1° gennaio 1998.

In sostanza il divieto in parola non si applica ai trattamenti che presentano una decorrenza precedente al 1° gennaio 1998 anche se a quella data non ancora materialmente erogati dal fondo, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia applicazione retroattiva nei confronti di chi, previa risoluzione del rapporto di lavoro, era già in possesso dei requisiti di età e/o anzianità previsti per fruire della prestazione.

Il Presidente