Risposta a quesiti vari

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Fonti istitutive
Data: 
Luglio, 2002

 


(lettera inviata ad un’associazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale è stato rappresentato il caso di un’azienda già aderente, su base contrattuale collettiva, al fondo … , la quale, in forza dell’applicazione del contratto collettivo del commercio, rientra nell’ambito di operatività di … (fondo negoziale di nuova istituzione).

In relazione a tale fattispecie, codesta Associazione ha chiesto se, a seguito dell’istituzione del fondo contrattuale di riferimento, sia possibile mantenere l’adesione collettiva al fondo ……………….., beneficiando della deducibilità fiscale dei contributi versati.

Al riguardo, si fa, innanzitutto, presente che il fondo … è una delle forme pensionistiche complementari c.d. preesistenti, cioè già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n.421 e disciplinate dall’art.18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e non già, come sembrerebbe emergere dalla nota sopra citata, un fondo aperto di cui all’art.9 del medesimo decreto.

In particolare, il fondo …, costituito nella forma dell’associazione non riconosciuta, rientra nella categoria dei fondi preesistenti c.d. interaziendali, la cui istituzione, cioè, è stata promossa da operatori o associazioni di categoria (es. compagnie di assicurazione, brokers, associazioni territoriali di datori di lavoro, ecc.) e a cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro.

Per completezza, è opportuno evidenziare che la categoria dei fondi preesistenti c.d. interaziendali ha formato oggetto di alcuni orientamenti interpretativi della Commissione, in ordine ai limiti e alle condizioni che si ritiene incontrino le predette forme pensionistiche ai fini dell'adesione di nuovi destinatari. Sul punto, si vedano i seguenti documenti, disponibili sul sito della Commissione (www.covip.it): Quesiti sui fondi preesistenti: orientamenti sui fondi preesistenti del 26 novembre 1997 (paragrafo 4.), Precisazioni in materia di area dei destinatari dei fondi pensione interaziendali istituiti anteriormente al 15 novembre 1992 del 6 maggio 1999 e Area dei destinatari dei fondi preesistenti - orientamenti interpretativi del 26 gennaio 2001.

Nel merito, si osserva che il quesito sottoposto all'attenzione di questa Commissione, attiene, sotto il profilo sostanziale, alla problematica della successione nel tempo dei contratti collettivi di diverso livello, da definire, in caso di contrasto, alla stregua della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale, attesa l'uguale natura di contratti collettivi, sia pure in ambiti diversi, di ambedue le regolamentazioni.

Al riguardo, occorre rilevare che è da intendersi rimessa alle sole parti sottoscrittrici l'interpretazione dei vari accordi stipulati, ivi compresa la problematica di coordinamento tra gli stessi, allorché non sia possibile riscontrare un collegamento strutturale e funzionale fra contratto nazionale e aziendale.

In particolare, per quanto attiene all'ipotesi oggetto del quesito (rapporto esistente tra l'accordo di adesione a … e l'accordo istitutivo di … ) si fa presente che nell'accordo contrattuale collettivo del … , istitutivo del fondo… è stata espressamente contemplata l'eventualità che alcuni dipendenti del settore … avessero già aderito a fondi o casse preesistenti, disponendo che possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore… già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e … stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del fondo.

Le fonti istitutive di … hanno inteso, così, salvaguardare i precedenti accordi contrattuali istitutivi di fondi o casse aziendali, confermando l'efficacia degli stessi e negando validità alle eventuali richieste di iscrizione che dovessero pervenire da lavoratori già interessati da fondi aziendali.

Nulla è detto, invece, circa le eventuali adesioni collettive pregresse a fondi preesistenti interaziendali (come appunto …), in ordine alle cui sorti non è agevolmente riscontrabile, nell'ambito del citato accordo istitutivo di …., l'effettiva volontà delle parti sottoscrittrici.

Sotto il profilo fiscale, infine, fermo restando che le interpretazioni della normativa fiscale non rientrano nelle competenze della scrivente Commissione, neppure nel caso di norme speciali riguardanti i fondi pensione, va, comunque, rilevato che l'art.10, comma 1, lett. e-bis) del DPR 917/1986, in materia di deducibilità dei contributi versati a forme di previdenza complementare, si applica indifferentemente sia ai versamenti effettuati ai fondi di nuova istituzione sia a quelli rivolti ai fondi preesistenti.

Relativamente, poi, alla quota di reddito formata da redditi da lavoro dipendente, la deducibilità dei contributi risulta vincolata, come noto (fatta comunque eccezione per i vecchi iscritti), al versamento di una certa quota di TFR alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124. Al riguardo, si ha presente che tale locuzione è da ritenersi comprendente anche delle forme attuate mediante adesioni collettive a fondi preesistenti (sia pure interaziendali).

Il Presidente