Risposta a quesiti vari in tema di anticipazioni

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Settembre, 2007

 


(lettera inviata ad una società con riferimento ad alcuni fondi pensione preesistenti del gruppo)

Si fa riferimento alla Vostra nota del …… con la quale sono stati formulati una serie di quesiti in materia di anticipazioni, per fornire le seguenti precisazioni.

Il primo quesito riguarda l’ipotesi di richiesta di un’anticipazione per l’estinzione di un precedente mutuo contratto in occasione dell’acquisto della prima casa di abitazione. In particolare, è chiesto di conoscere se, in presenza di clausole statutarie che consentono l’effettuazione di anticipazioni per l’estinzione di mutui stipulati fino a due anni prima della richiesta, sia possibile prevedere un ampliamento di detto termine così da comprendere i mutui contratti fino a 10 anni prima della richiesta di anticipo.

In linea con gli Orientamenti COVIP in tema di anticipazioni, approvati nell’ottobre 2002, nei quali era stata precisato che l’anticipazione presuppone una stretta connessione fra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa, la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma, si ritiene, peraltro, che la richiesta di ampliamento di cui sopra non possa trovare accoglimento, considerata l’eccessiva ampiezza del periodo che verrebbe ad essere preso in considerazione.

Con il secondo quesito, si chiede se il reintegro delle anticipazioni possa essere corrisposto anche mediante contribuzioni mensili, tenuto conto che l’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 252/2005 prevede che Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Ad avviso della scrivente Commissione, la formulazione normativa non pone limitazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei reintegri e lascia, in principio, liberi gli iscritti di definire la cadenza degli stessi; il riferimento alle contribuzioni annuali è, infatti, da ritenersi strettamente correlato al possibile superamento dei limiti annuali di deducibilità fiscale. Si ritiene, comunque, ammissibile che le forme pensionistiche complementari introducano una regolamentino anche le modalità di versamento delle reintegrazioni.

Il terzo quesito attiene alla documentazione da acquisire con riferimento alle anticipazioni richieste per lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio dal proprietario. Giova sul punto ricordare che la normativa di riferimento (articolo 11, comma 7, lett. b del decreto legislativo n. 252/2005) espressamente richiede che le spese sostenute per tali interventi siano documentate secondo le regole dettate, ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall’articolo 3 comma 1 della legge 449/1997. Occorre, quindi, tener conto, della disciplina fiscale e dei relativi orientamenti interpretativi predisposti dall’Agenzia delle Entrate. In merito alla peculiare ipotesi delle ristrutturazioni edilizie eseguite in proprio dal proprietario è, quindi, da tenere presente che l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare (si veda il paragrafo 1 della Guida fiscale intitolata Le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie) che ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati(all. 2). Detta precisazione trova, pertanto, applicazione anche con riguardo alle anticipazioni erogabili da parte delle forme pensionistiche complementari, in forza dei rinvii normativi previsti dall’articolo 11, comma 7, lett. b) del decreto.

In merito all’ultimo quesito, attinente alle modalità di calcolo dei limiti percentuali degli importi erogabili a titolo di anticipazione, si ha presente che la tematica ha già formato oggetto di trattazione nel recente Orientamento in tema di prestazioni, deliberato dalla Commissione il 30 maggio u.s. , in copia allegato.

Il Presidente