Risposta a quesito in materia di addebito di oneri bancari ai fondi pensione aperti

Categoria: 
Depositario
Data: 
Maggio, 2011

(lettera inviata a una banca depositaria di un fondo pensione aperto)


Si fa riferimento alla Vs. nota del ….. con la quale codesta Società, in qualità di banca depositaria di alcuni fondi pensione, ha formulato un quesito circa le spese che possono essere fatte gravare sui comparti dei fondi pensione aperti.


In particolare, nella succitata nota è espresso l’avviso che, in base allo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, approvato dalla COVIP con deliberazione del 30 novembre 2006, non sia possibile porre a carico dei comparti dei fondi pensione aperti i cc.dd. oneri bancari, ovvero le spese reclamate dalle banche depositarie per la tenuta dei rapporti di conto corrente e per la registrazione delle varie scritture di addebito e accredito sui conti medesimi.


Giova al riguardo rilevare che il predetto Schema di Regolamento definisce in modo puntuale all’art. 8, comma 1, lettera b. 2) quali spese possono incidere sui comparti di ciascun fondo pensione aperto, non contemplando in modo espresso i suddetti oneri.


Secondo l’art. 8, comma 1, lettera b. 2) dello Schema di Regolamento possono essere poste a carico del comparto solo le seguenti spese:


- una commissione di gestione pari ad una percentuale del patrimonio su base annua;


- una commissione di incentivo;


- le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse;


- il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP;


- le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile e dell’Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.


L’elencazione di cui sopra è da intendersi come tassativa; il successivo comma 3, del medesimo art. 8 dello Schema di Regolamento precisa infatti che tutte le altre spese e gli oneri non specificamente menzionati nell’articolo stesso sono da intendersi a carico del soggetto che ha istituito il fondo aperto.


Tale impostazione è in linea con quella da sempre seguita dalla Commissione e volta, in un’ottica di trasparenza, a fornire agli aderenti una informazione quanto più possibile completa circa le condizioni economiche che caratterizzano la partecipazione al fondo pensione aperto.


In particolare, si ricorda che già negli Orientamenti in materia regolamentareapprovati dalla Commissione il 16 settembre 1997 era previsto che Il regolamento prevede, a carico del fondo, una commissione di gestione onnicomprensiva con la quale la società provvede a finanziare ogni costo necessario per il corretto funzionamento del fondo, salve alcune eccezioni in quella sede analiticamente individuate; eccezioni che si è poi proceduto a rivedere nei termini sopra richiamati, in relazione all’evolversi della disciplina di settore.


In base alle considerazioni che precedono, si deve, pertanto, escludere che i suddetti oneri bancari – alla stregua di ogni altro onere diverso da quelli sopra ricordati – possano essere direttamente addebitati al fondo, con la conseguenza che gli stessi devono intendersi unicamente a carico dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti; tali soggetti potranno comunque tener conto dei suddetti oneri ai fini della determinazione del quantum della commissione di gestione posta indirettamente a carico degli aderenti ai sensi dell’art. 8 dello Schema di regolamento.


E’ dunque in questo senso che nella deliberazione COVIP del 17 giugno 1998 in materia di bilancio e di contabilità dei fondi pensione – come integrata con deliberazione del 16 gennaio 2002 – nel Conto economico dei fondi pensione aperti, tra gli Oneri di gestione, non si ritrova, a differenza di quanto previsto per i fondi pensione negoziali, un espresso richiamo agli oneri per la banca depositaria.


Le banche depositarie, stante il regime di separazione patrimoniale vigente tra i fondi pensione aperti e i rispettivi soggetti istitutori, non possono quindi addebitare gli oneri bancari sul conto corrente di pertinenza dei fondi pensione aperti, ma devono ricevere direttamente dagli intermediari istitutori il proprio corrispettivo per l’attività prestata, secondo le modalità da stabilirsi nelle relative convenzioni.


Il Presidente