Risposta a quesito in materia di adesione contrattuale

Categoria: 
Adesione a previdenza complementare
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Fonti istitutive
Data: 
Giugno, 2017

 


(lettera inviata a una fonte istitutiva)

Si fa riferimento al quesito posto da … con nota del …, qui pervenuto in pari data, con il quale è stato chiesto un pronunciamento di questa Commissione in merito alle condizioni di legittimità e alle condizioni operative di applicazione della previsione, di cui alla lett. m) dell’Accordo sottoscritto il … - fra …, ... e le OO.SS. …, …. e ..., che ha introdotto il c.d. contributo contrattuale.

L’Accordo citato prevede un contributo mensile pari a … euro, interamente a carico del datore di lavoro; detto contributo sarà versato per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, e determinerà l’iscrizione automatica al Fondo pensione.

Di seguito si riportano le questioni sottoposte alla Scrivente e le relative risposte.

1. Compatibilità della clausola contrattuale, che introduce il contributo contrattuale, con il principio di libertà e volontarietà dell’adesione alla previdenza complementare.

L’adesione contrattuale deriva da una previsione inserita nel CCNL che introduce a favore di tutti i lavoratori dipendenti del settore di riferimento un contributo mensile, a carico del solo datore di lavoro, da versare al Fondo di previdenza complementare individuato nel contratto stesso.

Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti già iscritti al Fondo il contributo contrattuale si aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti questo unico versamento genera l’adesione contrattuale.

E’ importante rilevare che tale previsione della contrattazione collettiva non arreca al lavoratore nessun pregiudizio, facendo sorgere in capo al solo datore di lavoro un obbligo di contribuzione a suo favore, condizionato al versamento a una forma di previdenza complementare. Al lavoratore rimane la piena libertà di incrementare detto flusso con il versamento di contributi a proprio carico, ai quali si accompagnerà il contributo a carico del datore di lavoro, secondo le percentuali fissate dai contratti o accordi collettivi di riferimento, e il versamento del TFR.

Si ritiene pertanto che siffatta pattuizione non contrasti con i principi di libertà e volontarietà, previsti dall’art. 1, comma 2, del D. lgs. n.252/2005 e ribaditi dall’art. 3, comma 3, del medesimo Decreto.

2. Legittimazione delle Parti a determinare il contributo datoriale da destinare alla previdenza complementare per i lavoratori che non aderiscono a ….

Il contributo contrattuale è, come accennato, destinato a previdenza complementare, per scelta delle Parti sociali. Queste, in quanto soggetti legittimati alla contrattazione, hanno quindi titolo a determinare, all’interno dei contratti di riferimento dei diversi settori produttivi, l’entità del contributo contrattuale da destinare al Fondo.

3. Posizione dei lavoratori non iscritti a … ma iscritti ad altre forme di previdenza complementare non negoziali.

Per i lavoratori del settore ... , a seguito del versamento del contributo contrattuale, si apre una posizione presso il Fondo ...

Nel caso in cui gli stessi siano già iscritti al fondo pensione …, detto contributo si aggiungerà a quello già a carico del datore di lavoro e versato a seguito dell’adesione volontaria.

Qualora il lavoratore sia iscritto ad altra forma pensionistica complementare, là dove le Fonti non abbiano disposto la possibilità di destinare il contributo contrattuale ad altra forma pensionistica, si troverà ad avere una doppia posizione, una aperta presso … e l’altra presso il fondo pensione prescelto.

4. Natura e disciplina del rapporto fra fondo pensione e lavoratore non iscritto per il quale l’azienda versa il contributo contrattuale.

Il rapporto fra il lavoratore dipendente e il Fondo … si instaura per effetto dell’applicazione del CCNL. La natura del rapporto è, pertanto, di tipo contrattuale.

Si ritiene tuttavia opportuno che lo Statuto riporti la disciplina del rapporto che si instaura fra lavoratore e Fondo a seguito dell’adesione contrattuale.

In particolare gli articoli dello Statuto del Fondo interessati dalle accennate modifiche sono:

 

 


  • art.1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede.



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Si ritiene necessario indicare in questo articolo la nuova Fonte istitutiva che introduce l’adesione contrattuale;

 

 


  • art. 5 - Destinatari.



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La platea di riferimento del Fondo andrà ampliata in virtù della nuova categoria di destinatari;

 

 


  • art.6 - Scelte di investimento.



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In questa sede andrà precisato il comparto destinato ad accogliere i contributi contrattuali che affluiscono al Fondo, sia per i lavoratori già iscritti che per i nuovi aderenti;

 

 


  • art.8 - Contribuzione.



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Fra le modalità di contribuzione al Fondo andrà indicata anche quella relativa al versamento del contributo contrattuale;

 

 


  • art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.



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In questo articolo andrà disciplinata, coerentemente con le previsioni della Fonte istitutiva, la destinazione del flusso contributivo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale;

 

 


  • art.33 – Modalità di adesione.



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Si chiede di indicare la documentazione informativa che accompagna l’adesione contrattuale.

5. [ omissis]

6. Individuazione dei comparti destinati ad accogliere i contributi contrattuali.

L’individuazione del comparto sul quale destinare il contributo contrattuale dei lavoratori non iscritti al Fondo potrà essere effettuata dal consiglio di amministrazione, ex art.36, comma 2, dello statuto del Fondo, qualora la suddetta destinazione sia indicata nell’accordo contrattuale (Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.). La suddetta previsione potrà altresì essere deliberata dall’Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione del Fondo (modifica dell’art. 6 dello Statuto).

Nell’individuazione del comparto destinato ad accogliere il contributo contrattuale, per i lavoratori non iscritti al Fondo, potrebbe risultare utile prendere in considerazione l’orizzonte temporale di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo si ritiene preferibile prevedere che il contributo contrattuale sia destinato al comparto al quale affluiscono gli altri contributi dell’aderente.

 

 

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Si ritiene altresì opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni in relazione alle adesioni contrattuali.

L’introduzione di modalità di adesione contrattuale da parte di fondi pensione negoziali è stata oggetto di modifiche statutarie sottoposte all’approvazione di questa Commissione a partire dal 2015. La complessiva attività di vigilanza svolta sui fondi a seguito dell’ingresso di aderenti contrattuali e le caratteristiche del fenomeno sono state descritte nell’ambito della Relazione annuale per il 2015, capitolo 3 – Fondi pensione negoziali.

Recentemente, il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato con delibera del 29 maggio 2008 e modificato con delibera del 25 maggio 2016, all’art.10, comma 3, ha preso in considerazione la modalità di adesione prevista dalla contrattazione collettiva al fine di escluderla dall’applicazione della disciplina dettata, negli artt.7, 8, 9 del citato regolamento, per le adesioni di tipo esplicito, e di individuare diversi e specifici obblighi informativi a carico del fondo.

I diversi obblighi informativi previsti nel citato art. 10 si applicano alle adesioni contrattuali e a quelle raccolte in silenzio-assenso.

In entrambi i casi, il Fondo dovrà comunicare al lavoratore l’avvenuta adesione, informarlo circa la possibilità di attivare altri flussi di contribuzione e rappresentargli la linea di investimento sulla quale andrà automaticamente destinato il contributo contrattuale, nonché le altre scelte di investimento attive presso il fondo. Il Fondo dovrà inoltre trasmettere all’aderente la Sezione I Informazioni chiave per l’aderente e la modulistica necessaria per l’attivazione di ulteriori flussi di finanziamento e per l’eventuale modifica della linea di investimento.

Infine, dovranno essere fornite a questa tipologia di aderente le informazioni necessarie per l’acquisizione della Nota informativa, dei documenti statutari e del documento La mia pensione complementare, versione standardizzata, nonché di ogni altra informazione utile ad assicurargli una piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo e dei diritti e degli obblighi connessi all’adesione.

Con riferimento all’attivazione dell’adesione di tipo contrattuale, si segnala da ultimo l’importanza che le Fonti istitutive, prima ancora del Consiglio di amministrazione del Fondo, valutino le iniziative da assumere al fine di raggiungere tutti gli aderenti contrattuali con una campagna informativa tesa a promuovere un’adesione piena alla previdenza complementare. Ciò partendo dalla considerazione che posizioni individuali alimentate con il solo contributo contrattuale rischiano di risultare insufficienti ad assicurare ai lavoratori iscritti una prestazione finale adeguata e comportano, in ogni caso, il sostenimento di oneri di gestione amministrativa.

Nell’ambito delle suddette valutazioni andrà pertanto attentamente considerato l’impatto dei costi amministrativi applicati su posizioni individuali così contenute.

Le suddette valutazioni, unitamente al programma delle iniziative che si intende assumere, potranno essere utilmente trasmesse alla scrivente Commissione già in fase di approvazione delle modifiche statutarie, all’atto della presentazione dell’istanza.

Il Presidente