Risposta a quesito in materia di anticipazione per acquisto prima casa da parte del figlio all’estero

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Maggio, 2010

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del… con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla possibilità di liquidare un’anticipazione per l’acquisto, da parte del figlio di un iscritto, della prima casa di abitazione situata in uno stato estero.

Viene qui in rilievo la previsione contenuta nell’art. 11, comma 7 lett. b) del d.lgs. n.252 del 2005. La norma prevede espressamente che l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione possa essere erogata qualora l’immobile sia acquistato per sé o per i figli. La richiesta di anticipazione può, quindi, essere legittimamente presentata da parte dell’aderente sia per l’acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa abitazione dei figli.

Al riguardo, si ha presente che, come chiarito dalla giurisprudenza che si è pronunciata sull’analoga previsione contenuta nell’art.2120 cod. civ. , l’estensione dell’applicabilità della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti – i figli – è da intendersi possibile non solo se è l’iscritto ad effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo. In base a detto orientamento giurisprudenziale risulta, pertanto, indifferente che l’immobile venga, a seguito dell’acquisto, intestato all’iscritto ovvero al figlio.

Tenuto conto sempre della giurisprudenza formatasi in materia di anticipazioni del TFR, per prima casa di abitazione si deve intendere la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè alla casa centro degli interessi dell’iscritto o del figlio.

Infine, quanto alla localizzazione dell’immobile, si ritiene che non possa costituire elemento di valutazione l’ubicazione dello stesso in Italia o all’estero, non rinvenendosi nella normativa elementi tali da giustificare una differenziazione di disciplina sulla base di tale profilo. In effetti, l’art. 11, comma 7 lett. b) del d.lgs. n.252 del 2005 non reca alcun parametro che possa indurre a collegare l’anticipazione ai soli acquisti aventi ad oggetto immobili situati in Italia.

A prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile, dovrà pertanto valutarsi la destinazione dello stesso, potendo l’anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Il Presidente