Risposta a quesito in materia di anticipazione per ristrutturazioni

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Febbraio, 2013

 

 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

 

 

 

 


Si fa riferimento alla richiesta del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in materia di anticipazione per ristrutturazioni della prima casa di abitazione ex art. 11, comma 7, lett. b), del d. lgs. n. 252 del 2005.

La questione riguarda il caso di un iscritto, occupato in Italia, che ha chiesto di conseguire l’anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione di sua proprietà, situata all’estero, presso la quale risiedono il coniuge non legalmente separato e/o i figli.

Nella richiesta di parere vengono richiamati gli Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti approvati dalla Commissione il 10 febbraio 2011 e poste in risalto le considerazioni ivi contenute che sono considerate rilevanti ai fini della disamina dell’istanza di anticipazione formulata dall’iscritto.

In primo luogo sono menzionate le parti degli Orientamenti nelle quali è stato precisato che per prima casa di abitazione deve intendersi la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la propria residenza, oppure perché risulta destinata a sua dimora abituale.

Quanto, poi, alla localizzazione dell’immobile, è rilevato che, in merito all’ipotesi di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, la Commissione ha ritenuto che non costituisca elemento di discrimine la sua ubicazione in Italia o all’estero, non rinvenendosi nella normativa elementi idonei a giustificare una differenziazione di disciplina sulla base di tale profilo.

Relativamente alla fattispecie delle anticipazioni per ristrutturazioni, è infine richiamato il punto degli Orientamenti in cui è precisato che la predetta prestazione può essere conseguita per gli interventi di ristrutturazione sostenuti sia sull’immobile di proprietà dell’iscritto destinato a prima casa di abitazione, sia su quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli.

In base alle disposizioni di legge e ai chiarimenti interpretativi formulati dalla Commissione, per fruire dell’anticipazione in caso di ristrutturazioni della prima casa di abitazione, occorre che sussistano entrambi i seguenti presupposti: che l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.

Quanto a quest’ultimo profilo, si ha presente che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del codice civile, la residenza di una persona è nel luogo in cui la stessa ha la dimora abituale. Nel nostro ordinamento, pertanto, la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in quel luogo, e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

Come chiarito dalla giurisprudenza, i concetti di residenza e di dimora abituale descrivono uno stato di fatto. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che l’esistenza di un certificato di residenza non è risolutivo per l’individuazione dell’effettivo luogo di abituale dimora, ma assume rilevanza sul piano probatorio.

Pertanto, nel caso in cui l’immobile di proprietà dell’iscritto sia ubicato all’estero e l’aderente svolga attività lavorativa in Italia essendo ivi formalmente residente, è necessario accertare che l’immobile per il quale viene chiesta l’anticipazione, oltre che essere di proprietà dell’iscritto, possa costituire in concreto la dimora abituale dello stesso.

Per l’accertamento di tale condizione non appare però sufficiente la mera compilazione di un’autodichiarazione, come previsto da codesto Fondo. Considerata infatti l’anomalia della situazione di non coincidenza della dimora abituale con le risultanze anagrafiche, grava sull’iscritto l’onere di fornire al Fondo specifici elementi di prova idonei ad attestare la veridicità di quanto dichiarato.

Particolare attenzione dovrà essere pertanto prestata in merito all’acquisizione e valutazione di idonei elementi di prova a supporto delle dichiarazioni rese, rimanendo in capo allo stesso Fondo l’apprezzamento, alla luce degli elementi di riscontro forniti, della congruità e logicità delle dichiarazioni rese circa l’effettiva sussistenza della dimora abituale all’estero. In mancanza di prove concrete, il Fondo dovrà dare prevalenza ai dati anagrafici.

In ogni caso, la dimora abituale all’estero potrà ritenersi senz’altro non ricorrente qualora il luogo dichiarato come dimora abituale non risulti facilmente raggiungibile dal luogo in cui l’iscritto presta la sua attività lavorativa in Italia.

Si fa presente, inoltre, che in base alle vigenti disposizioni (art. 7, comma 3, del DPR 30 maggio 1989 n. 223) i cittadini extracomunitari iscritti nell’anagrafe della popolazione in Italia hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno. Gli stessi quindi non possono far valere, ai fini delle anticipazioni per ristrutturazioni, la sussistenza della dimora abituale all’estero.

Infine, si ritiene utile rammentare la sussistenza dell’obbligo di verificare, in conformità all’art. 11, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, che i lavori per i quali viene chiesta l’anticipazione rientrino tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR n. 380 del 2001 e siano documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 449 del 1997.

Il Presidente