Risposta a quesito in materia di applicazione dell’art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 ai riscatti della posizione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4 della legge n. 92 del 2012

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Ottobre, 2013

 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

 

 

Ottobre 2013

 

 

 

 

 

Oggetto: Quesito in materia di applicazione dell’art. 14, comma 2 lett. b), del

 

 

d.lgs. n. 252 del 2005 ai riscatti della posizione a seguito della cessazione del

 

 

rapporto di lavoro ex art. 4 della legge n. 92 del 2012

 

 

 

 

 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

 

 

 

 

 

Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale codesto Fondo pensione ha posto un quesito in merito alla possibilità di riconoscere la facoltà di riscattare la posizione individuale ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 anche a quei lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall’art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato).

 

In particolare, il citato art. 4 della legge n. 92 del 2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

 

Con gli accordi di esodo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

 

I lavoratori che possono essere interessati dai Piani di esodo sono quelli che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Al riguardo codesto Fondo fa presente che un accordo della specie è stato sottoscritto dalla società … nel … e chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito all’assimilabilità della fattispecie dell’esodo incentivato a quella della mobilità che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, lett. b), costituisce titolo per chiedere il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento, della posizione individuale.

 

In proposito si osserva che le due fattispecie dell’esodo incentivato, di cui alla legge n. 92 del 2012, e della mobilità, di cui alla legge n. 223 del 1991, sono entrambe volte a tutelare il lavoratore a fronte dell’esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti collettivi.

 

 

 

Esistono quindi nei due casi forti analogie: oltre ad avere il medesimo presupposto, entrambe le fattispecie comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione di una prestazione a sostegno del reddito da parte dell’INPS.

 

Si rileva, poi, che sussistono nell’ordinamento altre fattispecie analoghe alla mobilità e all’esodo incentivato. Vengono in particolare in rilievo le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dei dipendenti del settore del credito (c.d. Fondo esuberi) istituito con DM n. 158 del 2000 che, alla cessazione del rapporto di lavoro dei predetti dipendenti, eroga loro un assegno per un determinato periodo di tempo, allo scopo di sostenerne il reddito prima del pensionamento.

 

Giova richiamare in proposito l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che in più di una occasione (Risoluzioni n. 399/E del 2008 e n. 30/E del 2004) ha ritenuto applicabile il regime fiscale previsto per i riscatti della posizione individuale per mobilità a coloro che chiedano il riscatto a seguito dell’accesso al predetto Fondo esuberi.

 

In ragione delle considerazioni che precedono, può quindi ritenersi che anche gli iscritti ai fondi pensione che si trovino nelle condizioni disciplinate dall’art. 4 della legge n. 92 del 2012 possano esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista dall’art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

 

Il Presidente f.f.