Risposta a quesito in materia di deleghe di gestione

Categoria: 
Gestione del fondo
Gestione delle risorse
Data: 
Novembre, 2008

 


(lettera inviata ad una Banca che intende avviare l’attività per la gestione delle risorse dei fondi pensione)

Si fa riferimento alla nota del …., con la quale codesta Banca ha posto un quesito in merito alla possibilità per i gestori delle risorse dei fondi pensione italiani di conferire deleghe di gestione ad altre società situate in Paesi extracomunitari, appartenenti al medesimo Gruppo.

In proposito si fa presente che, a livello di normativa primaria, il riferimento da prendere in considerazione è l’art. 6, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 252/2005 che, nel disciplinare i modelli gestionali, prevede che i fondi pensione possano, tra l’altro, gestire le risorse mediante convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), del d. lgs. n.58/1998, ovvero con soggetti che svolgano la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

Inoltre, quanto alle eventuali deleghe di gestione, sono da tenere presenti le disposizioni contenute in alcune deliberazioni di questa Commissione.

In particolare, nello Schema di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, approvato dalla COVIP con deliberazione del 7 gennaio 1998, è disposto che il soggetto terzo a cui viene eventualmente affidata la delega gestionale debba essere abilitato ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto (punto 5-bis delle Premesse).

Norma analoga è contenuta anche nelle Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione, approvato con deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999. L’art.6, comma 2, di tale provvedimento dispone, infatti, che il Fondo, ove abbia ammesso deleghe gestionali, deve richiedere alle società offerenti di specificare nel questionario, anche, il possesso da parte dei soggetti delegati dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In questo modo, è quindi ribadito che il soggetto delegato deve possedere i medesimi requisiti previsti dalla normativa primaria per il gestore principale.

Tale principio, relativo alle deleghe di gestione effettuate dal gestore principale di fondi pensione negoziali, è stato inoltre confermato dalla COVIP con riguardo al conferimento, da parte delle società istitutrici di fondi pensione aperti, dell’esecuzione di specifici incarichi di gestione ad altri soggetti. L’art. 7, comma 3, dello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti prevede, infatti, che le società istitutrici di fondi pensione aperti possono affidare l’esecuzione di specifici mandati di gestione a soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del d. lgs. n. 252/2005.

Pertanto, alla luce delle disposizioni di questa Commissione sopra riportate, non risulta, al momento, ammissibile la possibilità prospettata da codesta Banca di affidare deleghe gestionali a soggetti non aventi sede in Paesi aderenti all’Unione Europea, che non siano stati autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d), del d. lgs. n. 58/1998.

Il Presidente f.f.