Risposta a quesito in materia di erogazione delle prestazioni pensionistiche

Categoria: 
Prestazioni
Prestazioni pensionistiche
Tipologie di aderenti
Vecchi iscritti
Data: 
Dicembre, 2012

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)



Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto alla Commissione un parere in merito alla possibilità, per un associato vecchio iscritto, di chiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita per una quota soltanto della propria posizione individuale, mantenendo la restante quota presso il Fondo e riservandosi la possibilità di chiedere successivamente, qualora la rendita predetta o la pensione obbligatoria non dovessero risultare più sufficienti, una nuova rendita con il patrimonio residuo ovvero la liquidazione totale della posizione sotto forma di capitale.

Al riguardo, si ha presente che, in base al disposto dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino a un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e, per la medesima percentuale, in rendita. Si ha altresì presente che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, risultassero iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 (cosiddetti vecchi iscritti), sono titolari di una serie di prerogative tra cui, in particolare, quella di  optare per la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale.

Nel merito, considerata anche l’assenza di esplicite indicazioni normative sul punto, si ritiene in via generale ammissibile che, a seguito dell’esercizio dell’opzione in ordine alle modalità di erogazione della prestazione pensionistica, in rendita e/o in capitale, solo una parte della stessa (o quella in rendita o quella in capitale) venga immediatamente percepita. La restante parte della posizione potrà essere mantenuta presso il Fondo dando luogo alla relativa quota di prestazione in un momento successivo su richiesta dell’iscritto.

Occorre peraltro evitare un eccessivo frazionamento della prestazione. Si ritiene quindi che la rimanente parte di posizione non possa formare a sua volta oggetto di una pluralità di richieste di prestazioni successive.

La scelta tra la rendita e il capitale deve pertanto essere effettuata in sede di accesso al pensionamento presso il Fondo, restando nella facoltà dell’iscritto unicamente la decisione in ordine al momento in cui chiedere l’erogazione della parte di prestazione non immediatamente fruita.

Il Presidente