Risposta a quesito in materia di facoltà esercitabili dall’iscritto

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Ottobre, 2012

 

 

 


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)



Con lettera del …, codesto Fondo ha rappresentato la situazione di un iscritto, già in pensione, che ha continuato a prestare attività lavorativa presso una delle aziende associate al Fondo e a versare contributi allo stesso. In ragione dell’avvenuto collocamento del lavoratore in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), codesto Fondo chiede di conoscere quali siano le facoltà dallo stesso esercitabili.

In particolare, rilevato che l’iscritto ha maturato i requisiti per l’esercizio del diritto alla prestazione di previdenza complementare e potrebbe trovarsi nelle condizioni di poter accedere al riscatto per Cassa integrazione nella misura del 50 per cento della posizione maturata (ai sensi dell’art. 14, comma 2 lett. b), del d. lgs. n. 252 del 2005), viene chiesto di precisare se vi sia prevalenza di una tipologia di prestazione rispetto all’altra oppure se l’iscritto abbia facoltà di scegliere a propria discrezione tra le due facoltà (prestazione pensionistica e riscatto parziale della posizione).

Sul punto si osserva preliminarmente che nella normativa di settore non è espressamente specificato il rapporto tra la prestazione pensionistica e le facoltà di riscatto della posizione.

Un’utile indicazione normativa può però trarsi dalla previsione dell’art. 14, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 252 del 2005, secondo cui le facoltà di riscatto totale ivi previste non possono essere esercitate nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso sono richiamate le disposizioni dell’art. 11 comma 4, che consentono di percepire le prestazioni pensionistiche complementari con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso per le prestazioni nel regime obbligatorio.

La norma contiene due eccezioni rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005: da un lato inibisce agli iscritti che abbiano titolo a chiedere il ricatto totale della posizione di esercitare la relativa facoltà; dall’altro consente loro di percepire la prestazione pensionistica anche se non abbiano maturato i requisiti per ottenerla.

Ai soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto integrale della posizione, quindi, il legislatore ha scelto di non riconoscere la relativa facoltà, privilegiando la corresponsione della prestazione pensionistica, la cui erogazione in capitale, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, soggiace a precisi limiti quantitativi.

In linea con la citata previsione, dalla quale si deduce un deciso favor del legislatore per la percezione della prestazione in luogo del riscatto dell’intera posizione, si ritiene che la maturazione di requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza complementare da parte dell’aderente precluda allo stesso l’esercizio delle facoltà di riscatto considerate dall’art. 14.

Si rappresenta, comunque, che un’indicazione nel senso dell’interpretazione sopra prospettata era già stata formulata dalla Commissione nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari (deliberazione del 28 giugno 2006). Nel citato documento si è precisato che il decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede, tra l’altro, l’esercizio delle facoltà di riscatto della posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico. In base a detta formulazione, pertanto, l’esercizio delle facoltà di riscatto della posizione individuale è ammesso solo fino al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Nello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali (deliberazione del 31 ottobre 2006) all’art.12, comma 2, è stata utilizzata una diversa formulazione. Infatti, si è previsto che l’aderente che perda i requisiti di partecipazione prima del pensionamento possa esercitare le facoltà di riscatto o di trasferimento della posizione, previste dal citato art. 14.

In proposito si reputa che l’espressione utilizzata nello Schema di statuto debba essere interpretata alla luce delle indicazioni contenute nelle Direttive generali, secondo le quali il riscatto può essere esercitato fino al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza complementare.

Il Presidente