Risposta a quesito in materia di incompatibilità per i componenti degli organi sociali

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Novembre, 2015

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)



Si fa riferimento alla nota del …con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito all’interpretazione dell’art. 9 del D.M. Economia n. 166 del 2014 in materia di incompatibilità per l’esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione.

In particolare, viene chiesto di conoscere se l’incompatibilità ivi prevista tra lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione e le medesime funzioni esercitate presso il gestore, o il depositario, o le società del loro gruppo debba essere intesa in maniera circoscritta alle sole figure apicali delle società (direttore generale, amministratore delegato o comunque che svolgano funzioni assimilabili, oltre che ai componenti degli organi societari), o debba riguardare anche il personale con inquadramento di dirigente o di funzionario che svolga funzioni di carattere direttivo nelle predette società.

Nella nota sono richiamati gli Orientamenti in ordine alla disciplina dell’incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1996 degli esponenti dei fondi pensione, adottati dalla Commissione con Deliberazione del 23 aprile 1998, così da verificare se la linea interpretativa rappresentata in detto documento, sul profilo dell’incompatibilità, sia da ritenersi ancora applicabile.

Al riguardo si rileva che la Commissione ha preliminarmente posto in evidenza, negli Orientamenti sopra indicati, la diversità dell’espressione funzioni di carattere direttivo presente nelle norme all’epoca vigenti sui requisiti di professionalità (art. 4 del D.M. Lavoro n. 211 del 1997), rispetto alla dicitura funzioni di direzione, utilizzata nell’allora vigente disciplina delle incompatibilità (art. 8, comma 8, D.M. Tesoro n. 703 del 1996).

Sul punto si osserva che detta differenza, sulla quale è stato fondato il diverso approccio interpretativo sin qui seguito dalla Commissione, è riscontrabile anche nella normativa attuale.

Giova infatti osservare che l’art. 8, comma 8, del D.M. n. 703 del 1996, in tema di incompatibilità, è stato sostituito dal menzionato art. 9 del D.M. n. 166 del 2014, e che la nuova disposizione in parte ricalca quella precedente, dando rilevanza, ai fini della incompatibilità, tra le altre alle funzioni di direzione. Quanto poi ai requisiti di professionalità, l’art. 2 del D.M. n. 79 del 2007, che ha sostituito il succitato art. 4, del D.M. n. 211 del 1997, analogamente alla disciplina previgente, utilizza l’espressione attività di carattere direttivo per individuare i requisiti di professionalità. Le normative succedutesi nel tempo, sia riguardo alle incompatibilità sia riguardo ai requisiti di professionalità, sono quindi in buona parte assimilabili.

Si ritiene pertanto che restino valide le precisazioni contenute nei menzionati Orientamenti del 1998, nell’ambito dei quali è stato espresso l’avviso che la platea dei possibili soggetti cui si riferisce la norma sui requisiti di professionalità sia più ampia di quella dei soggetti considerati incompatibili, tenuto conto del diverso tenore letterale e della differente ratio sottostante alle due norme – che prevedono, da un lato, funzioni di carattere direttivo e, dall’altro, funzioni di direzione.

Ciò in quanto, come chiarito negli Orientamenti in parola per l’acquisizione dei requisiti di professionalità rileva la preparazione professionale, la competenza e l’esperienza dei soggetti, comprovata dall’aver svolto funzioni a carattere direttivo - il che giustifica il riferimento più ampio dato dall’utilizzo del termine carattere, mentre per le incompatibilità rileva invece l’effettivo potere decisionale esercitato, poiché soltanto qualora lo stesso soggetto sia titolare di funzioni decisionali si può verificare la situazione di conflitto di interessi.

Si conferma quindi che, stante la sostanziale invarianza del quadro normativo di riferimento, il perimetro di applicazione delle incompatibilità di cui all’art. 9 del D.M. n. 166 del 2014 comprende solo coloro che svolgono funzioni direttive apicali, come indicato negli Orientamenti COVIP del 1998, presso il gestore convenzionato o il depositario o le altre società del gruppo di appartenenza.

Infine, si fa presente che, anche se non rilevanti sotto il profilo delle incompatibilità, eventuali situazioni particolari quali quelle rappresentate nella nota dovranno essere adeguatamente valutate da codesto Fondo ai fini dell’individuazione e gestione dei possibili conflitti di interesse, in conformità all’art. 7 dello stesso D.M. n. 166 del 2014.

Il Presidente f.f.